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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29627/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con sentenza del 24 marzo 2025, la Corte di appello di Lecce ha confermato - per quanto qui rileva - la sentenza di primo grado, che aveva condannato gli odierni ricorrenti, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 74 del 2000; che, avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, lamentando: 1) vizi della motivazione quanto alle condotte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che il committente aveva conferito delega al solo [OSCURATO:PERSONA], al quale sarebbero state erroneamente attribuite le posizioni di sostanziale committente dei lavori e di responsabile delle variazioni da realizzare rispetto al progetto originario, pur in mancanza di indicazioni relative al potere di commissionare i lavori nella procura rilasciata, ed essendo stata travisata la prova del fatto che questo impartisse al responsabile dei lavori le variazioni da effettuare, mentre alla data del conferimento della delega non vi era alcuna pratica edilizia in atto, cosicché quest'ultima non poteva riferirsi alle condotte oggetto dell'imputazione; 2) vizi della motivazione quanto ai tre imputati, in relazione all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sul duplice rilievo che non sarebbero state prese in considerazione le osservazioni difensive riportate nell'atto d'appello, in quanto, delle opere realizzate sulla particella 818, solo due muri erano stati edificati senza titolo, mentre gli altri rappresentavano difformità rispetto a titoli esistenti, e che vi era un errore circa l'individuazione delle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 3) la prescrizione del reato, da considerarsi commesso il 17 marzo 2020.

Considerato che le censure articolate sono riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, con corrette argomentazioni, e sono volte a prefigurare una valutazione alternativa delle fonti probatorie; che, quanto alla denunciata confusione fra le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la stessa non inficia la comprensibilità della sentenza, risolvendosi in un mero errore materiale in alcuni dei passaggi motivazionali, essendo chiaramente individuabili come riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e non a [OSCURATO:PERSONA] le considerazioni alle pagg. 5-6, come risulta dalla lettura comparata delle stesse e del motivo di appello riportato a pag. 3; che, in riferimento al primo motivo di doglianza, la motivazione circa il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] risulta pienamente logica e coerente, laddove evidenza che lo stesso è responsabile del reato nella triplice veste di procuratore speciale, di dipendente sostanziale della ditta esecutrice e di esecutore materiale delle opere; A\K 2che, trattandosi di reato comune, è sufficiente il contributo dato all'abusiva edificazione e tale contributo risulta - come ben evidenziato, anche nella sentenza di primo grado - dal fatto che il committente era rappresentato dal [OSCURATO:PERSONA] per tutta la durata dei lavori con la ditta esecutrice, con le ditte subappaltatrici, con professionisti denti pubblici; ed era stato lui ad indicare al responsabile dei lavori le variazioni rispetto al progetto originario da realizzare illegittimamente, nella piena consapevolezza della loro illegittimità; che le deduzioni difensive sul punto appaiono generiche nei riferimenti ai quadro istruttorio, oltre che dirette ad ottenere rivalutazioni di fatto; che, quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - oggetto del secondo motivo di ricorso - la difesa contrappone generiche affermazioni circa la consistenza delle opere alla motivazione della sentenza di secondo grado, la quale correttamente valorizza in senso negativo la pluralità delle opere stesse e la sottoposizione dell'area a regime di tutela paesaggistica; che il terzo motivo di doglianza è manifestamente infondato, perché la prescrizione del reato ha cessato di decorrere con la sentenza di primo grado (10 febbraio 2023), trattandosi di fatto commesso dopo il 10 gennaio 2020, per il quale trova applicazione ratione temporis il regime fissato dall'art. 161-bis cod. pen; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con sentenza del 24 marzo 2025, la Corte di appello di Lecce ha confermato - per quanto qui rileva - la sentenza di primo grado, che aveva condannato gli odierni ricorrenti, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 74 del 2000; che, avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, lamentando: 1) vizi della motivazione quanto alle condotte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che il committente aveva conferito delega al solo [OSCURATO:PERSONA], al quale sarebbero state erroneamente attribuite le posizioni di sostanziale committente dei lavori e di responsabile delle variazioni da realizzare rispetto al progetto originario, pur in mancanza di indicazioni relative al potere di commissionare i lavori nella procura rilasciata, ed essendo stata travisata la prova del fatto che questo impartisse al responsabile dei lavori le variazioni da effettuare, mentre alla data del conferimento della delega non vi era alcuna pratica edilizia in atto, cosicché quest'ultima non poteva riferirsi alle condotte oggetto dell'imputazione; 2) vizi della motivazione quanto ai tre imputati, in relazione all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sul duplice rilievo che non sarebbero state prese in considerazione le osservazioni difensive riportate nell'atto d'appello, in quanto, delle opere realizzate sulla particella 818, solo due muri erano stati edificati senza titolo, mentre gli altri rappresentavano difformità rispetto a titoli esistenti, e che vi era un errore circa l'individuazione delle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 3) la prescrizione del reato, da considerarsi commesso il 17 marzo 2020. Considerato che le censure articolate sono riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, con corrette argomentazioni, e sono volte a prefigurare una valutazione alternativa delle fonti probatorie; che, quanto alla denunciata confusione fra le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la stessa non inficia la comprensibilità della sentenza, risolvendosi in un mero errore materiale in alcuni dei passaggi motivazionali, essendo chiaramente individuabili come riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e non a [OSCURATO:PERSONA] le considerazioni alle pagg. 5-6, come risulta dalla lettura comparata delle stesse e del motivo di appello riportato a pag. 3; che, in riferimento al primo motivo di doglianza, la motivazione circa il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] risulta pienamente logica e coerente, laddove evidenza che lo stesso è responsabile del reato nella triplice veste di procuratore speciale, di dipendente sostanziale della ditta esecutrice e di esecutore materiale delle opere; A\K 2che, trattandosi di reato comune, è sufficiente il contributo dato all'abusiva edificazione e tale contributo risulta - come ben evidenziato, anche nella sentenza di primo grado - dal fatto che il committente era rappresentato dal [OSCURATO:PERSONA] per tutta la durata dei lavori con la ditta esecutrice, con le ditte subappaltatrici, con professionisti denti pubblici; ed era stato lui ad indicare al responsabile dei lavori le variazioni rispetto al progetto originario da realizzare illegittimamente, nella piena consapevolezza della loro illegittimità; che le deduzioni difensive sul punto appaiono generiche nei riferimenti ai quadro istruttorio, oltre che dirette ad ottenere rivalutazioni di fatto; che, quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - oggetto del secondo motivo di ricorso - la difesa contrappone generiche affermazioni circa la consistenza delle opere alla motivazione della sentenza di secondo grado, la quale correttamente valorizza in senso negativo la pluralità delle opere stesse e la sottoposizione dell'area a regime di tutela paesaggistica; che il terzo motivo di doglianza è manifestamente infondato, perché la prescrizione del reato ha cessato di decorrere con la sentenza di primo grado (10 febbraio 2023), trattandosi di fatto commesso dopo il 10 gennaio 2020, per il quale trova applicazione ratione temporis il regime fissato dall'art. 161-bis cod. pen; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichia P.Q.M
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