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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30449/2022

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2598 del 2022 SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nei confronti di: PANUCCIO Carmelo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rc) il 16 ottobre 1980; avverso la sentenza n. 664/21 del Tribunale di Cremona del 1 ottobre 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Cremona, con sentenza pronunziata in data 1 ottobre 2021, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di mesi 1 di reclusione in ordine alla imputazione a lui contestata; avendo il Tribunale ritenuto il reato oggetto della medesima, riguardante una violazione alla normativa di carattere fiscale, commesso in continuazione con altro illecito già in precedenza giudicato, la pena è stata concordata come aggravamento di quella già in precedenza irrogata.

Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, lamentando che in sede di determinazione della pena il Tribunale di Cremona non abbia altresì provveduto a disporre a carico dell'imputato la confisca obbligatoria del profitto e del prezzo del reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, pertanto, il medesimo deve essere accolto.

Si rileva, infatti, che indubbiamente, nell'applicare la pena concordata fra le parti, il Tribunale di Cremona non ha provveduto, senza addurre alcuna motivazione al riguardo, a disporre anche la confisca del profitto o del prezzo del reato contestato al prevenuto.

Si rileva, altresì, che, essendo il reato contestato previsto dal dlgs n. 74 del 2000, ad esso si applica il disposto dell'art. 12-bis del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che, in caso sia di condanna che di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti previsti da tale decreto, sia sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto od il prezzo del reato in questione.

A tale proposito - oltre ad osservarsi che la regola esposta è applicabile anche per il caso in cui, dato il meccanismo sanzionatorio derivante dall'eventuale continuazione, ex art. 81, cpv, cod. pen., del reato tributario con altro reato ritenuto più grave, la condanna nel singolo caso prevista abbia, formalmente, ad oggetto una pena parametrata in aumento su altro distinto reato, ciò in quanto la unificazione del reato continuato in un unico illecito ha un'esclusiva valenza quoad poenam ma non comporta alcun effetto sostanziale sotto il profilo della morfologia delittuosa di tal che gli eventuali effetti collaterali derivanti dalla responsabilità per un determinato reato permangono anche se l'aggravamento di pena è riferito alla sanzione irrogata per un altro distinto reato - si ribadisce la impugnabilità in una fattispecie quale la presente anche della sentenza di cosiddetto patteggiamento, atteso che, secondo l'insegnamento di questa Corte, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., volto a denunciare l'omessa applicazione della confisca obbligatoria prevista dall'art. 12-bis del dlgs. n. 74 del 2000, nonostante la ricorrenza dei relativi presupposti, in quanto tale omissione determina una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione del reato per il quale detta confisca è prevista come obbligatoria (Corte di cassazione, Sezione III penale, 5 luglio 2019 n. 29428).

Sulla base degli elementi che precedono la sentenza impugnata, fermo restando il contenuto dell'accordo negoziale avente ad oggetto l'applicazione della pena a carico del Panuccio in continuazione con altro reato, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Cremona in diversa composizione personale, con esclusivo riguardo alla valutazione sulla ricorrenza o meno degli estremi per l'ordine di confisca del profitto e del prezzo del reato in contestazione al prevenuto ed, in caso positivo, per la sua applicazione.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della confisca con rinvio al Tribunale di Cremona.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2598 del 2022 SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nei confronti di: PANUCCIO Carmelo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rc) il 16 ottobre 1980; avverso la sentenza n. 664/21 del Tribunale di Cremona del 1 ottobre 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Cremona, con sentenza pronunziata in data 1 ottobre 2021, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di mesi 1 di reclusione in ordine alla imputazione a lui contestata; avendo il Tribunale ritenuto il reato oggetto della medesima, riguardante una violazione alla normativa di carattere fiscale, commesso in continuazione con altro illecito già in precedenza giudicato, la pena è stata concordata come aggravamento di quella già in precedenza irrogata. Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, lamentando che in sede di determinazione della pena il Tribunale di Cremona non abbia altresì provveduto a disporre a carico dell'imputato la confisca obbligatoria del profitto e del prezzo del reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, pertanto, il medesimo deve essere accolto. Si rileva, infatti, che indubbiamente, nell'applicare la pena concordata fra le parti, il Tribunale di Cremona non ha provveduto, senza addurre alcuna motivazione al riguardo, a disporre anche la confisca del profitto o del prezzo del reato contestato al prevenuto. Si rileva, altresì, che, essendo il reato contestato previsto dal dlgs n. 74 del 2000, ad esso si applica il disposto dell'art. 12-bis del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che, in caso sia di condanna che di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti previsti da tale decreto, sia sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto od il prezzo del reato in questione. A tale proposito - oltre ad osservarsi che la regola esposta è applicabile anche per il caso in cui, dato il meccanismo sanzionatorio derivante dall'eventuale continuazione, ex art. 81, cpv, cod. pen., del reato tributario con altro reato ritenuto più grave, la condanna nel singolo caso prevista abbia, formalmente, ad oggetto una pena parametrata in aumento su altro distinto reato, ciò in quanto la unificazione del reato continuato in un unico illecito ha un'esclusiva valenza quoad poenam ma non comporta alcun effetto sostanziale sotto il profilo della morfologia delittuosa di tal che gli eventuali effetti collaterali derivanti dalla responsabilità per un determinato reato permangono anche se l'aggravamento di pena è riferito alla sanzione irrogata per un altro distinto reato - si ribadisce la impugnabilità in una fattispecie quale la presente anche della sentenza di cosiddetto patteggiamento, atteso che, secondo l'insegnamento di questa Corte, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., volto a denunciare l'omessa applicazione della confisca obbligatoria prevista dall'art. 12-bis del dlgs. n. 74 del 2000, nonostante la ricorrenza dei relativi presupposti, in quanto tale omissione determina una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione del reato per il quale detta confisca è prevista come obbligatoria (Corte di cassazione, Sezione III penale, 5 luglio 2019 n. 29428). Sulla base degli elementi che precedono la sentenza impugnata, fermo restando il contenuto dell'accordo negoziale avente ad oggetto l'applicazione della pena a carico del Panuccio in continuazione con altro reato, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Cremona in diversa composizione personale, con esclusivo riguardo alla valutazione sulla ricorrenza o meno degli estremi per l'ordine di confisca del profitto e del prezzo del reato in contestazione al prevenuto ed, in caso positivo, per la sua applicazione. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della confisca con rinvio al Tribunale di Cremona. Così deciso
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