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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01373/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina, con sentenza dell'8 febbraio 2019, ha confermato la sentenza del locale Tribunale del 26 giugno 2016, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di uso di atto falso (artt. 110, 489 c.p.), in relazione alla presentazione di certificati di idoneità tecnica contraffatti al fine di ottenere l'immatricolazione di due ciclomotori, e condannato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione.

2. Avverso la predetta sentenza della Corte d'appello di Messina, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso il Fichera, deducendo tre motivi di. ricorso, con i quali lamenta:

2.1. con il primo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione all'art. 47 c.p., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) per avere la Corte territoriale rigettato lo specifico motivo di appello con il quale era stata evidenziata la carenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato, caduto in errore sulla falsità dei documenti prodotti ai sensi dell'art. 47 c.p.; ciò emerge con evidenza dalle risultanze istruttorie del giudizio, atteso che il ricorrente non avrebbe avuto alcun motivo di utilizzare i certificati in esame se li avesse saputi falsi, vista la lecita provenienza degli scooter, peraltro ancora recanti il corretto numero di identificazione sul telaio; inoltre, una ulteriore illogicità della motivazione ravvisata, laddove la Corte ritiene i falsi immediatamente individuabili ictu acuii, ma non ne ricava la necessitata conseguenza dell'applicabilità dell'art. 49, comma 2, c.p. 2.2.con il secondo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma t, lett. b), c.p.p.) in relazione all'art. 131 bis c.p., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per avere la Corte territoriale escluso l'applicabilità della causa di non punibilità in base ad una valutazione non rispondente ai criteri valutativi delineati dallo stesso art. 131 bis c.p.; non si è, infatti, tenuto conto, né delle modalità della condotta, definite dalla sentenza impugnata grossolane e dunque inidonee a produrre alcun inganno, come peraltro è avvenuto, né dell'esiguità del pericolo stesso, dato che si trattava di due certificati relativi a scooter usati e legittimamente acquistati, né infine della mancanza di abitualità della condotta del soggetto, estraneo al compimento di reati di falso;

2.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) in relazione alla mancata valorizzazione degli elementi indicati nell'atto di appello, ai fini della concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., essendosi limitata la Corte territoriale a dichiarare l'idoneità del trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado e l'assenza di elementi di positiva valutazione, contravvenendo al dovere di motivare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è inammissibile ai sensi dell'art. 606/3 c.p.p., sicchè non è preclusa la possibilità di rilevare e dichiarare da parte di questa Corte cause di non punibilità a norma dell'art. 129 (Sez.Un., n.23428 del 22/03/2005; Sez.

IV, n.31344 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 1.Per il reato per cui è processo, invero, è maturato alla data del 21.3.2019, successivamente alla sentenza impugnata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, a decorrere dal 21.9.2012 , ma l'obbligo della immediata declaratoria di tale causa di estinzione, sancito dal primo comma dell'art. 129 c.p.p., implica nel contempo la valutazione della sussistenza in modo evidente di una ragione di proscioglimento dell'imputato, alla luce della regola di giudizio posta dal secondo comma del medesimo art. 129 c.p.p., rilevabile, tuttavia, soltanto nel caso in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

III, n.10221 del 24/01/2013).

2. Nel caso di specie non ricorrono in modo evidente ed assolutamente non contestabile ragioni di proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 129/2 c.p.p., non meritando censure la valutazione dei giudici di merito circa la responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli.

Vanno all'uopo richiamate in risposta al primo motivo di ricorso le corrette valutazioni della Corte territoriale che ha ritenuto l'imputato responsabile del reato ascrittogli, sulla base del fatto che alle pratiche presentate dal Fichera per l'immatricolazione dei ciclomotori acquistati dalla curatela fallimentare risultavano allegati due certificati di circolazione fotocopie scannerizzate di un documento originale con contraffazione dei numeri finali identificativi del telaio e del fatto che la curatela fallimentare aveva avvertito l'imputato, all'atto della vendita, che i libretti di circolazione e i libretti di immatricolazione non erano stati rinvenuti al momento dell' inventario fallimentare, né successivamente.

In tale contesto è stata ritenuta, con ragionamento privo di vizi logici, inverosimile la versione dell'imputato, a sostegno della sua buona fede, circa il rinvenimento dei documenti nel cruscotto dei motoveicoli, senza avvedersi della falsificazione dei documenti stessi, poi utilizzati. 3.Fondato risulta, invece, il secondo motivo di ricorso, che assorbe la valutazione del terzo, in merito al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.P..

Invero, il mero riferimento, a giustificazione del diniego, dell'uso di due certificati falsi, a fronte della censura specificamente sviluppata in appello, circa la non abitualità della condotta, non appare corretto, alla luce dell'indirizzo di questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non vi osta, in astratto, la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, giacché quest'ultima non si identifica automaticamente con l'abitualità nel reato, mentre occorre valutare, anche in ragione del suo inserimento in un contesto più articolato, se la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all'interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità (Sez. 4, n. 36534 del 15/09/2021,Rv. 281922).

4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Cosi deciso il 5.11.2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con sentenza dell'8 febbraio 2019, ha confermato la sentenza del locale Tribunale del 26 giugno 2016, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di uso di atto falso (artt. 110, 489 c.p.), in relazione alla presentazione di certificati di idoneità tecnica contraffatti al fine di ottenere l'immatricolazione di due ciclomotori, e condannato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione. 2. Avverso la predetta sentenza della Corte d'appello di Messina, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso il Fichera, deducendo tre motivi di. ricorso, con i quali lamenta: 2.1. con il primo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione all'art. 47 c.p., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) per avere la Corte territoriale rigettato lo specifico motivo di appello con il quale era stata evidenziata la carenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato, caduto in errore sulla falsità dei documenti prodotti ai sensi dell'art. 47 c.p.; ciò emerge con evidenza dalle risultanze istruttorie del giudizio, atteso che il ricorrente non avrebbe avuto alcun motivo di utilizzare i certificati in esame se li avesse saputi falsi, vista la lecita provenienza degli scooter, peraltro ancora recanti il corretto numero di identificazione sul telaio; inoltre, una ulteriore illogicità della motivazione ravvisata, laddove la Corte ritiene i falsi immediatamente individuabili ictu acuii, ma non ne ricava la necessitata conseguenza dell'applicabilità dell'art. 49, comma 2, c.p. 2.2.con il secondo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma t, lett. b), c.p.p.) in relazione all'art. 131 bis c.p., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per avere la Corte territoriale escluso l'applicabilità della causa di non punibilità in base ad una valutazione non rispondente ai criteri valutativi delineati dallo stesso art. 131 bis c.p.; non si è, infatti, tenuto conto, né delle modalità della condotta, definite dalla sentenza impugnata grossolane e dunque inidonee a produrre alcun inganno, come peraltro è avvenuto, né dell'esiguità del pericolo stesso, dato che si trattava di due certificati relativi a scooter usati e legittimamente acquistati, né infine della mancanza di abitualità della condotta del soggetto, estraneo al compimento di reati di falso; 2.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) in relazione alla mancata valorizzazione degli elementi indicati nell'atto di appello, ai fini della concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., essendosi limitata la Corte territoriale a dichiarare l'idoneità del trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado e l'assenza di elementi di positiva valutazione, contravvenendo al dovere di motivare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è inammissibile ai sensi dell'art. 606/3 c.p.p., sicchè non è preclusa la possibilità di rilevare e dichiarare da parte di questa Corte cause di non punibilità a norma dell'art. 129 (Sez.Un., n.23428 del 22/03/2005; Sez. IV, n.31344 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 1.Per il reato per cui è processo, invero, è maturato alla data del 21.3.2019, successivamente alla sentenza impugnata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, a decorrere dal 21.9.2012 , ma l'obbligo della immediata declaratoria di tale causa di estinzione, sancito dal primo comma dell'art. 129 c.p.p., implica nel contempo la valutazione della sussistenza in modo evidente di una ragione di proscioglimento dell'imputato, alla luce della regola di giudizio posta dal secondo comma del medesimo art. 129 c.p.p., rilevabile, tuttavia, soltanto nel caso in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. III, n.10221 del 24/01/2013). 2. Nel caso di specie non ricorrono in modo evidente ed assolutamente non contestabile ragioni di proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 129/2 c.p.p., non meritando censure la valutazione dei giudici di merito circa la responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli. Vanno all'uopo richiamate in risposta al primo motivo di ricorso le corrette valutazioni della Corte territoriale che ha ritenuto l'imputato responsabile del reato ascrittogli, sulla base del fatto che alle pratiche presentate dal Fichera per l'immatricolazione dei ciclomotori acquistati dalla curatela fallimentare risultavano allegati due certificati di circolazione fotocopie scannerizzate di un documento originale con contraffazione dei numeri finali identificativi del telaio e del fatto che la curatela fallimentare aveva avvertito l'imputato, all'atto della vendita, che i libretti di circolazione e i libretti di immatricolazione non erano stati rinvenuti al momento dell' inventario fallimentare, né successivamente. In tale contesto è stata ritenuta, con ragionamento privo di vizi logici, inverosimile la versione dell'imputato, a sostegno della sua buona fede, circa il rinvenimento dei documenti nel cruscotto dei motoveicoli, senza avvedersi della falsificazione dei documenti stessi, poi utilizzati. 3.Fondato risulta, invece, il secondo motivo di ricorso, che assorbe la valutazione del terzo, in merito al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.P.. Invero, il mero riferimento, a giustificazione del diniego, dell'uso di due certificati falsi, a fronte della censura specificamente sviluppata in appello, circa la non abitualità della condotta, non appare corretto, alla luce dell'indirizzo di questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non vi osta, in astratto, la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, giacché quest'ultima non si identifica automaticamente con l'abitualità nel reato, mentre occorre valutare, anche in ragione del suo inserimento in un contesto più articolato, se la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all'interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità (Sez. 4, n. 36534 del 15/09/2021,Rv. 281922). 4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Cosi deciso il 5.11.2021 [OSCURATO:PERSONA]
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