CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 gennaio 2026
Cassazione n. 00175/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1657/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 31227/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 28/04/2025 della Corte di Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi i ricorsi inammissibili; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte ed alla nota-spese; uditi i difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 175/2026 Roma, lì, 05/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 aprile 2025, la Corte di Appello di Trieste, in riforma della sentenza di assoluzione emessa, con rito abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste in data 29 marzo 2022, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ciascuno per il delitto di cui all’art. 642 cod. pen. commesso in concorso tra loro, a Trieste il 21 ottobre 2019, nonché al risarcimento del danno a favore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo con motivi identici per entrambi: 2.1. Violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. a causa della mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello. Si deduce che la Corte di appello, nel riformare la sentenza di assoluzione condannando gli imputati, avrebbe omesso di disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in relazione ad una prova dichiarativa decisiva, nella fattispecie rappresentata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], proprietario del veicolo coinvolto nel denunciato sinistro, che il Tribunale aveva ritenuto non attendibili a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello. Si afferma che tale rinnovazione sarebbe imposta, anche nel caso di processo celebrato con rito abbreviato, come nella fattispecie, dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte “Dasgupta” con la quale è stato stabilito che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. 2.2. Vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella valutazione delle prove secondo il principio del ragionevole dubbio. Si deduce che la Corte di appello, nel dichiarare la colpevolezza degli imputati, avrebbe adottato un percorso argomentativo illogico e contraddittorio che non supera il vaglio di razionalità richiesto per pervenire ad una condanna in materia penale. In particolare, pur avendo riconosciuto che il testimone principale avrebbe fornito versioni dei fatti differenti nel corso del tempo, avrebbe ugualmente ritenuto provata oltre ragionevole dubbio la responsabilità penale degli imputati, contraddicendo di fatto tali premesse. 2.3. Con memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale – che ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili in base al disposto dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 – si deduce che tale interpretazione letterale e restrittiva condurrebbe al risultato, «paradossale e palesemente lesivo» del diritto di difesa, che la scelta dell’imputato di definire il processo allo stato degli atti, rinunciando alla formazione della prova in dibattimento, si tradurrebbe in una inammissibile rinuncia implicita a una delle garanzie principali del giudizio di appello. L’imputato, assolto in primo grado, si vedrebbe condannato in appello sulla base di una rivalutazione delle medesime dichiarazioni ritenute inattendibili dal primo giudice, senza che il giudice d’appello abbia mai avuto un contatto diretto e immediato con il dichiarante. Si deduce che tale interpretazione sarebbe errata e si porrebbe in contrasto con i princìpi fondamentali del giusto processo, come sanciti dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU, e con la stessa ratio della norma in esame, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (sentenze “Dasgupta” e “Patalano”). [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, oltre che manifestamente infondati. 2. Il primo motivo, con il quale si deduce al contempo un vizio di violazione di legge e di motivazione a causa della mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, è manifestamente infondato. 2.1. L’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. come modificato dall’art. 34, comma 1, lett. i) n. 1) del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (a decorrere dal 30 dicembre 2022, dunque applicabile alla fattispecie in esame), prevede che, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, cod. proc. pen. e 441, comma 5, cod. proc. pen. 2.2. Questa Corte ha, a tal proposito, affermato che il giudice di appello che riforma una decisione di proscioglimento assunta in esito a giudizio abbreviato, in base al novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e in forza dei dettami della recente giurisprudenza della Corte EDU, non è tenuto alla rinnovazione della prova dichiarativa (Sez. 2, n. 10401 del 13/02/2024, Albanese, Rv. 286100-01; Sez. 1, n. 45235 del 15/11/2024, M., Rv. 287399-01). 2.3. Nella fattispecie, si è proceduto con rito abbreviato nell’ambito del quale non è stata disposta alcuna integrazione probatoria a norma degli articoli 438, comma 5, cod. proc. pen. e 441, comma 5, cod. proc. pen.; dunque, non vi era il dovere del giudice di appello di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. 2.3.1. Il ricorrente, con la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, deduce che tale interpretazione sarebbe incompatibile con i principi del giusto processo sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali poiché la scelta dell’imputato di definire il processo allo stato degli atti – rinunciando alla formazione della prova in dibattimento – si tradurrebbe in una inammissibile rinuncia implicita a una delle garanzie cardine del giudizio di appello. Tale argomentazione è infondata per i motivi qui illustrati. 2.3.2. I riti alternativi al dibattimento fondati sul consenso dell’imputato, come il rito abbreviato, non hanno posto problemi di compatibilità con la CEDU sulla base del principio, più volte affermato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo il quale «né la lettera né lo spirito dell’art. 6 della Convenzione impediscono a una persona di rinunciare di propria spontanea volontà alle garanzie di un equo processo in maniera espressa o tacita» (tra le tante: Corte EDU, 09/06/2005, R.R. c. Italia, § 53; Corte EDU, Grande Camera, 01/03/2006, Sejdovic c. Italia, § 86). La Corte EDU ha costantemente affermato il principio che la rinuncia alle garanzie del contraddittorio deve essere non equivoca, assistita da garanzie commisurate alla sua gravità e non deve confliggere con alcun «interesse pubblico significativo»; dunque, a condizione che il consenso sia stato manifestato in maniera chiara e che l’imputato non abbia subito coercizioni, la rinuncia ai diritti convenzionali esonererà lo Stato da responsabilità in sede internazionale (le prime sentenze in cui è stato sancito tale principio sono: Corte EDU, 23/11/1988, Poitrimol c. Francia, § 31; Corte EDU, 21/02/1990, Häkansson e Sturesson c. Svezia, § 66). In applicazione di tali principi generali, la Corte EDU ha costantemente ribadito la compatibilità del rito abbreviato con i diritti convenzionali sulla base della considerazione che, formulando una richiesta di giudizio abbreviato, l’imputato sapeva o avrebbe dovuto sapere che la procedura non sarebbe stata pubblica e che le prove non sarebbero state formate nel contraddittorio dibattimentale, trattandosi di facoltà connessa al rito abbreviato e bilanciata dal beneficio premiale (tra le tante: Corte EDU, Grande Camera, 18/10/2006, Hermi c. Italia, § 87; Corte EDU, 25/03/2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, § 36; Corte EDU, 26/09/2017, Fornataro c. Italia, § 37; Corte EDU, 26/09/2017, Mazzarella c. Italia, § 34; Corte EDU, 01/09/2015, Greco c. Italia, § 30). 2.3.3. I medesimi principi valgono sia per il giudizio di primo grado che per quello di appello, avendo la Corte EDU ribadito che, chiedendo l'applicazione del giudizio abbreviato, accettando volontariamente di fondare la sua difesa sulla base del fascicolo delle indagini preliminari e rinunciando inequivocabilmente al suo diritto di ottenere la convocazione e l'audizione di testimoni al processo, l’imputato è consapevole che, in caso di assoluzione in primo grado, la corte d'appello ha la facoltà di fondare la sua decisione sulla base degli stessi elementi di prova (Corte EDU, 25/03/2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, § 36-37, cit.). La Corte EDU, con riferimento al giudizio di appello, ha anche precisato che questa Corte, quando ha affermato che le giurisdizioni di appello devono, anche di ufficio, ordinare la nuova escussione dei testimoni decisivi per la condanna, sia nei procedimenti ordinari che in quelli che si celebrano con rito abbreviato, interpretando estensivamente l’art. 603 cod. proc. pen., ha garantito una tutela più elevata rispetto a quella richiesta dalla Convenzione EDU. Il riferimento è alla sentenza a Sezioni Unite “Patalano” (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785-01) e la Corte EDU precisa, in proposito, che tale impostazione della Corte di Cassazione va oltre quanto richiesto dalla stessa CEDU che, in caso di rito abbreviato, non richiede l’oralità e l’immediatezza, stante l’espressa e consapevole rinuncia a tali garanzie da parte dell’imputato ma, comunque, non impedisce che gli Stati parte accordino ai diritti e alle libertà che essa garantisce una protezione più estesa di quella da essa attuata, sia attraverso il diritto interno, sia con altri trattati internazionali, sia attraverso il diritto dell'Unione europea (Corte EDU, 25/03/2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, § 39, cit.). 2.3.4. Deve quindi ritenersi che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, che ha ulteriormente modificato l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, restringendone la portata, prevedendo che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale va effettuata nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, cod. proc. pen. – tenuto conto della precisazione effettuata nella sentenza della Corte EDU “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”, proprio in una fattispecie dove era stata effettuata un’integrazione istruttoria ai sensi dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. – impone ancora uno standard di tutela più elevato rispetto a quello richiesto dalla CEDU. 2.3.5. Ne consegue che va ribadito il principio secondo il quale, nel riformare la sentenza assolutoria di primo grado, il giudice di appello non è tenuto a rinnovare la prova dichiarativa laddove - come nella fattispecie - in primo grado il giudizio si sia integralmente svolto sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari. La scelta operata dall'imputato di essere giudicato allo stato degli atti comporta la rinuncia ad oralità e contraddittorio nella formazione della prova e non impone quindi, nel giudizio d'appello avverso la sentenza assolutoria, l'assunzione di prove dichiarative che, per effetto dell'opzione processuale, non siano state assunte in primo grado. 3. Inammissibili per la loro genericità devono, infine, ritenersi le ragioni di doglianza oggetto del secondo motivo di ricorso, in quanto sostanzialmente orientate a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, senza peraltro in alcun modo confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, in tal modo richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Sotto tali profili, dunque, la comune censura non è volta a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d'accusa enucleati con riferimento alle condotte oggetto di imputazione. 4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5. Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., la cui liquidazione, escluso quanto richiesto per la fase introduttiva del giudizio non effettuata dalla parte civile richiedente, e tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]