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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 dicembre 1966

Cassazione n. 36776/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/12/1966 avverso la sentenza in data 04/02/2022 del G.i.p. del Tribunale di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti; letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 04/02/2022 il G.i.p. del Tribunale di Lecce ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], applicando la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990.

2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, deducendo violazione di legge, correlata all'illegalità della pena pecuniaria, in quanto il Giudice, muovendo dalla pena base di anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, era indebitamente pervenuto alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, implicante, quanto alla multa, una riduzione della metà.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'annullamento della sentenza con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso.

4. Ha depositato una memoria il difensore dell'imputato, con la quale contesta la configurabilità di una pena illegale e prospetta semmai la possibilità di una rettificazione della sanzione irrogata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve in primo luogo rilevarsi che è priva di effetto la rinuncia all'impugnazione da parte dell'imputato, venendo in rilievo un ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce.

2. Nel merito il ricorso è fondato.

3. Va invero rimarcato che, con riguardo ad una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il ricorso è ammesso solo nei casi contemplati dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., tra i quali rientra quello dell'illegalità della pena.

Relativamente alla nozione di pena illegale possono richiamarsi plurimi arresti delle Sezioni Unite, alla stregua dei quali l'illegalità si correla ai casi di illegalità ab origine della pena inflitta extra o contra legem, perché non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero non corrispondente, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice concreta, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale, nozione estesa anche alla pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una norma dichiarata costituzionalmente illegittima e, quindi, inesistente sin dalla sua origine (si richiamano Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, in motivazione;Sez.

U, n. 37107 del 26/02/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264857; Sez.

U, n. 33040 del 26/2/2015, 3azouli, Rv. 264205).

L'illegalità della pena è stata altresì ravvisata in caso di violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole sancito dall'art. 24, secondo comma, Cost., essendosi inoltre ribadito che non rientra nella nozione la pena che risulti complessivamente legittima, anche se determinata secondo un percorso argomentativo viziato inoltre ribadito, con l'ulteriore precisazione che nel «patteggiamento» l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse (Sez.

U, n. 40986 del 19/7/2018, Pittalà, in motivazione).

4. Ciò posto, si osserva che nel caso di specie la pena applicata dal Giudice, a seguito dell'accordo tra le parti, è illegale, relativamente alla multa, non tanto perché, per quanto risulta dalla motivazione, è stata operata una riduzione della metà e non di un terzo della pena di euro 6.000,00 di multa, quanto perché la pena di euro 3.000,00 risulta comunque inferiore a quella applicabile, anche muovendo dal minimo previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990 (euro 5164,00) e operando su tale minimo la riduzione di un terzo.

Sotto tale profilo la pena si pone dunque fuori del sistema e risulta, dunque, illegale.

5. Da ciò discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/12/1966 avverso la sentenza in data 04/02/2022 del G.i.p. del Tribunale di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti; letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 04/02/2022 il G.i.p. del Tribunale di Lecce ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], applicando la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, deducendo violazione di legge, correlata all'illegalità della pena pecuniaria, in quanto il Giudice, muovendo dalla pena base di anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, era indebitamente pervenuto alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, implicante, quanto alla multa, una riduzione della metà. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'annullamento della sentenza con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso. 4. Ha depositato una memoria il difensore dell'imputato, con la quale contesta la configurabilità di una pena illegale e prospetta semmai la possibilità di una rettificazione della sanzione irrogata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve in primo luogo rilevarsi che è priva di effetto la rinuncia all'impugnazione da parte dell'imputato, venendo in rilievo un ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce. 2. Nel merito il ricorso è fondato. 3. Va invero rimarcato che, con riguardo ad una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il ricorso è ammesso solo nei casi contemplati dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., tra i quali rientra quello dell'illegalità della pena. Relativamente alla nozione di pena illegale possono richiamarsi plurimi arresti delle Sezioni Unite, alla stregua dei quali l'illegalità si correla ai casi di illegalità ab origine della pena inflitta extra o contra legem, perché non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero non corrispondente, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice concreta, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale, nozione estesa anche alla pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una norma dichiarata costituzionalmente illegittima e, quindi, inesistente sin dalla sua origine (si richiamano Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, in motivazione;Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264857; Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, 3azouli, Rv. 264205). L'illegalità della pena è stata altresì ravvisata in caso di violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole sancito dall'art. 24, secondo comma, Cost., essendosi inoltre ribadito che non rientra nella nozione la pena che risulti complessivamente legittima, anche se determinata secondo un percorso argomentativo viziato inoltre ribadito, con l'ulteriore precisazione che nel «patteggiamento» l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse (Sez. U, n. 40986 del 19/7/2018, Pittalà, in motivazione). 4. Ciò posto, si osserva che nel caso di specie la pena applicata dal Giudice, a seguito dell'accordo tra le parti, è illegale, relativamente alla multa, non tanto perché, per quanto risulta dalla motivazione, è stata operata una riduzione della metà e non di un terzo della pena di euro 6.000,00 di multa, quanto perché la pena di euro 3.000,00 risulta comunque inferiore a quella applicabile, anche muovendo dal minimo previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990 (euro 5164,00) e operando su tale minimo la riduzione di un terzo. Sotto tale profilo la pena si pone dunque fuori del sistema e risulta, dunque, illegale. 5. Da ciò discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
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