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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:C:2008:511
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62006CJ0514_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 10 ottobre 2006, causa T‑172/05, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso d’annullamento proposto dal richiedente del marchio denominativo ARMAFOAM per prodotti della classe 20 contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 23 febbraio 2005, che annulla la decisione della divisione d’opposizione che respinge l’opposizione proposta dal titolare del marchio denominativo comunitario NOMAFOAM per prodotti delle classi 11, 19, 20, 27 e 28.

[OSCURATO:PERSONA]

1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62006CJ0514_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 10 ottobre 2006, causa T‑172/05, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso d’annullamento proposto dal richiedente del marchio denominativo ARMAFOAM per prodotti della classe 20 contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 23 febbraio 2005, che annulla la decisione della divisione d’opposizione che respinge l’opposizione proposta dal titolare del marchio denominativo comunitario NOMAFOAM per prodotti delle classi 11, 19, 20, 27 e 28. [OSCURATO:PERSONA] 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2008 — Fons Iuris — Fons Iuris