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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 16644/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5662/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 268/2021depositata il 02/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Trento n. 268/2021. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. resiste con controricorso.

Considerato che

2. il ricorso involge questioni concernenti la materia f allimentare assegnata tabellarmente alla Sezione Prima di questa Corte Va pertanto disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, disponendosi la trasmissione del ricorso alla Prima Sezione di questa Corte, tabellarmente competente ( 088 ).

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo , dispone ndone la trasmissione alla Prima Sezione della Corte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5662/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 268/2021depositata il 02/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Trento n. 268/2021. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. resiste con controricorso. Considerato che 2. il ricorso involge questioni concernenti la materia f allimentare assegnata tabellarmente alla Sezione Prima di questa Corte Va pertanto disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, disponendosi la trasmissione del ricorso alla Prima Sezione di questa Corte, tabellarmente competente ( 088 ). P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo , dispone ndone la trasmissione alla Prima Sezione della Corte. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di
Sentenza Cassazione n. 16644/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris