Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12785/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 27 marzo 1972; avverso l'ordinanza del 19 maggio 2022, del Tribunale di Sorveglianza di Peru- gia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Sorve- glianza di Perugia, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avvero il provvedimento, reso ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., di parziale accoglimento dell'istanza risarcitoria. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico motivo di censura, la violazione dell'art. 3 CEDU nella parte in cui sarebbe stata negata l'esistenza di condizioni detentive contrarie alla dignità umana per i residui periodi indicati nell'originaria istanza.

Il ricorrente lamenta: la mancanza di acqua calda nelle docce e la presenza di muffa sulle pareti circostanti; l'utilizzo di plafoniere al neon; il limitato me- traggio della cella, di poco superiore alla soglia minima e non compensato da adeguate condizioni detentive esterne (tenuto conto delle limitate ore d'aria e di socialità riconosciute). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente, appare opportuno ribadire che il reclamo avverso il prov- vedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza in ordine alla richiesta proposta ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. ha natura impugnatoria, per cui le questioni non sollevate dinanzi al Magistrato di sorveglianza non possono essere introdotte per la prima volta dinanzi al Tribunale (Sez. 1, n. 2303 del 08/10/2020, dep. 2021, Rv. 280229).

Cosicché, la questione relativa alla presenza di muffe, così come quella rela- tiva all'illuminazione o ai reticolati presenti negli spazi aperti o, ancora, alla pre- senza di arredi all'interno della stanza detentiva, non sono state dedotte quale motivo nell'originaria istanza e, quindi, non possono essere proposte successi- vamente, né, tantomeno, valutate in questa sede, ma devono preventivamente essere proposte dinanzi al Magistrato di sorveglianza.

Le altre censure sono tutte manifestamente infondate.

Il ricorrente, per come si è detto, lamenta, sostanzialmente, il limitato me- traggio della cella, di poco superiore alla soglia minima, non compensato da ade- guate condizioni detentive esterne (tenuto conto delle ore d'aria e di socialità riconosciute).

La questione della mancanza di acqua calda nelle docce è, infatti, solo evo- cata, senza alcuna ulteriore censura e il Tribunale ha dato atto che la stanza de- tentiva in cui era allocato il condannato aveva un vano annesso adibito a servizio igienico e in esso vi era acqua corrente.

L'acqua calda era comunque assicurata nei locali ove erano situate le docce comuni.

Cosicché la mancanza della stessa nella stanza rappresenta, al massimo, un disagio, ma sicuramente non integra un trattamento degradante.

Ciò considerato, può ritenersi dato pacifico che lo spazio individuale a dispo- sizione del detenuto sia di una superficie compresa tra tre e quattro metri qua- drati.

Ebbene, in questi casi, non vi è un'espressa violazione della regola dettata dalla Corte EDU (e, quindi, una presunzione - seppur relativa - di trattamento degradante), ma la limitata estensione dello spazio da parte del detenuto va va- lutata, quale fattore negativo, nel giudizio, multifattoriale, sulle condizioni com- plessive di detenzione.

Fattori indicati nella mancanza di accesso al cortile o all'a- ria e alla luce naturale, nella cattiva areazione, in una temperatura insufficiente o troppo elevata nei locali, nell'assenza di riservatezza nelle toilette, nelle cattive condizioni sanitarie e igieniche.

Cosicché, in sintesi, "i fattori compensativi costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di mo- vimento al di fuori della cella mediante Io svolgimento di adeguate attività, se ricorrono congiuntamente, possono permettere di superare la presunzione di vio- lazione dell'art. 3 CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati; nel caso di disponibilità di uno spazio individuale fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi, unitamente ad altri di carattere negativo, concorrono alla valuta- zione unitaria delle condizioni di detenzione richiesta in relazione all'istanza pre- sentata ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen." (Sez.

U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, Rv. 280433) Ciò considerato, il Tribunale ha dato atto sia della misura della stanza (3,5 metri quadrati), sia del lungo periodo di tempo durante il quale, in ciascun istitu- to, era consentito rimanere fuori della stanza, all'aperto o in socialità.

Ebbene, l'esame complessivo di tali condizioni rappresenta un giudizio di fat- to, reso all'esito della valutazione, appunto multifattoriale, di tutti gli elementi concreti rilevanti ai fini del giudizio.

In quanto tale è riservata al giudice di merito ed è insindacabile, in questa sede, se non sotto il profilo del difetto di motivazione, manifesta illogicità o con- traddittorietà (estrinseca ed intrinseca).

In concreto, il ricorrente si è limitato a prospettare solo una diversa valenza ponderale dei singoli elementi (lo spazio individuale a disposizione del detenuto, la riservatezza, le ore d'aria e di socialità) senza prospettare alcun profilo di ma- nifesta illogicità o contraddittorietà del provvedimento.

E ciò conduce a ritenere le relative censure inammissibili.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 27 marzo 1972; avverso l'ordinanza del 19 maggio 2022, del Tribunale di Sorveglianza di Peru- gia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Sorve- glianza di Perugia, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avvero il provvedimento, reso ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., di parziale accoglimento dell'istanza risarcitoria. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico motivo di censura, la violazione dell'art. 3 CEDU nella parte in cui sarebbe stata negata l'esistenza di condizioni detentive contrarie alla dignità umana per i residui periodi indicati nell'originaria istanza. Il ricorrente lamenta: la mancanza di acqua calda nelle docce e la presenza di muffa sulle pareti circostanti; l'utilizzo di plafoniere al neon; il limitato me- traggio della cella, di poco superiore alla soglia minima e non compensato da adeguate condizioni detentive esterne (tenuto conto delle limitate ore d'aria e di socialità riconosciute). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente, appare opportuno ribadire che il reclamo avverso il prov- vedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza in ordine alla richiesta proposta ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. ha natura impugnatoria, per cui le questioni non sollevate dinanzi al Magistrato di sorveglianza non possono essere introdotte per la prima volta dinanzi al Tribunale (Sez. 1, n. 2303 del 08/10/2020, dep. 2021, Rv. 280229). Cosicché, la questione relativa alla presenza di muffe, così come quella rela- tiva all'illuminazione o ai reticolati presenti negli spazi aperti o, ancora, alla pre- senza di arredi all'interno della stanza detentiva, non sono state dedotte quale motivo nell'originaria istanza e, quindi, non possono essere proposte successi- vamente, né, tantomeno, valutate in questa sede, ma devono preventivamente essere proposte dinanzi al Magistrato di sorveglianza. Le altre censure sono tutte manifestamente infondate. Il ricorrente, per come si è detto, lamenta, sostanzialmente, il limitato me- traggio della cella, di poco superiore alla soglia minima, non compensato da ade- guate condizioni detentive esterne (tenuto conto delle ore d'aria e di socialità riconosciute). La questione della mancanza di acqua calda nelle docce è, infatti, solo evo- cata, senza alcuna ulteriore censura e il Tribunale ha dato atto che la stanza de- tentiva in cui era allocato il condannato aveva un vano annesso adibito a servizio igienico e in esso vi era acqua corrente. L'acqua calda era comunque assicurata nei locali ove erano situate le docce comuni. Cosicché la mancanza della stessa nella stanza rappresenta, al massimo, un disagio, ma sicuramente non integra un trattamento degradante. Ciò considerato, può ritenersi dato pacifico che lo spazio individuale a dispo- sizione del detenuto sia di una superficie compresa tra tre e quattro metri qua- drati. Ebbene, in questi casi, non vi è un'espressa violazione della regola dettata dalla Corte EDU (e, quindi, una presunzione - seppur relativa - di trattamento degradante), ma la limitata estensione dello spazio da parte del detenuto va va- lutata, quale fattore negativo, nel giudizio, multifattoriale, sulle condizioni com- plessive di detenzione. Fattori indicati nella mancanza di accesso al cortile o all'a- ria e alla luce naturale, nella cattiva areazione, in una temperatura insufficiente o troppo elevata nei locali, nell'assenza di riservatezza nelle toilette, nelle cattive condizioni sanitarie e igieniche. Cosicché, in sintesi, "i fattori compensativi costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di mo- vimento al di fuori della cella mediante Io svolgimento di adeguate attività, se ricorrono congiuntamente, possono permettere di superare la presunzione di vio- lazione dell'art. 3 CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati; nel caso di disponibilità di uno spazio individuale fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi, unitamente ad altri di carattere negativo, concorrono alla valuta- zione unitaria delle condizioni di detenzione richiesta in relazione all'istanza pre- sentata ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen." (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, Rv. 280433) Ciò considerato, il Tribunale ha dato atto sia della misura della stanza (3,5 metri quadrati), sia del lungo periodo di tempo durante il quale, in ciascun istitu- to, era consentito rimanere fuori della stanza, all'aperto o in socialità. Ebbene, l'esame complessivo di tali condizioni rappresenta un giudizio di fat- to, reso all'esito della valutazione, appunto multifattoriale, di tutti gli elementi concreti rilevanti ai fini del giudizio. In quanto tale è riservata al giudice di merito ed è insindacabile, in questa sede, se non sotto il profilo del difetto di motivazione, manifesta illogicità o con- traddittorietà (estrinseca ed intrinseca). In concreto, il ricorrente si è limitato a prospettare solo una diversa valenza ponderale dei singoli elementi (lo spazio individuale a disposizione del detenuto, la riservatezza, le ore d'aria e di socialità) senza prospettare alcun profilo di ma- nifesta illogicità o contraddittorietà del provvedimento. E ciò conduce a ritenere le relative censure inammissibili. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Sentenza Cassazione n. 12785/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris