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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 17143/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24877/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1360/2017depositata il 24/03/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] polidiagnostico ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo, nei confronti della Azienda S anitaria Locale (ASL), per l'importo di euro 53.071,65 a titolo di anticipazione del fatturato del mese di dicembre 2005, per prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento.

La ASL ha proposto opposizione che il T ribunale ha respinto .

L’Azienda ha quindi proposto appello deducendo che non è sufficiente l'accreditamento provvisorio in attesa della definitiva entrata in vigore del nuovo sistema di accreditamento istituzionalee che è stato superato il tetto di spesa.

La Corte d'appello ha accolto l'impugnazione della Azienda,ritenendo che la prova del rapporto tra il servizio sanitario e l'istituto non può essere fornita solo tramite la prova dell'accreditamento provvisorio, essendo necessario provare il provvedimento amministrativo ed i relativi contratti, citando anche le delibere della giunta regionale dellaCampania n . 1272 e n . 2451 del 2003 che subordinavano la remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture provvisoriamente accreditate alla stipulazione di uno specifico contratto, nella specie non stipulato; ha inoltre ritenuto ininfluente il richiamo ad altra delibera di giunta (n. 2105 del 2004) invocata dallo Studio polidiagnostico, rilevando che con essa si dispo ne soltanto che i volumi delle prestazioni sanitarie da erogarsi nell'anno 2005 siano i medesimi già fissati nell'anno 2004, ma non prorogando i contratti in corso; la Corte h a ritenuto infine assorbiti gli ulteriori motivi di appello inerenti l'onere della prova sul tetto di spesa.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo Studio polidiagnostico affidandosi aquattro motivi .

L a ASLnon si è costituita.

La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 28 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art . 360 n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 quater e ss. del D.lgs. n. 502 del 1992 , in riferimento all'esercizio dell'anno 2005 e della delibera di giunta regionale n. 2105 del 2004; la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c . c . , dell'art . 100 c.p.c. e de gli art t. 3 e 118 disp. att. c.p.c. per insufficiente ed erronea motivazione in ordine all'onere di fornire la prova dei fatti impeditivi della pretesa segnatamente per il mancato deposito del contratto.

La parte deduce che ha errato il giudice d’appello a d ammettere una eccezione nuova, non presente tra i motivi di opposizione in primo grado; secondo parte ricorrente l'ASLin primo grado ha eccepito solo la mancanza di prova del convenzionamento, nulla deducendo circa la mancata sottoscrizione del contratto, motivo che ha inserito solo in sede di appello; ma anche a voler ritenere ammissibile questo motivo di impugnazione, la prova dell'esistenza del contratto non può e non avrebbe mai potuto essere fornita poiché con la delibera di giunta n. 2105/2004 sono stati espressamente prorogati i volumi e i limiti di spesa per l'anno 2004 all'anno 2005, e non è stato sottoscritto alcun contratto in quanto è stato prorogato il contratto 2004; il contratto non avrebbe potuto essere sottoscritto perché non è pervenuto alcun invito per la sottoscrizione del contratto 2005; è stata la ASL a non dare seguito all'iter per la sottoscrizione dei contratti, mentre le sarebbe spettato dimostrare di aver invitato la ricorrente a sottoscrivere il contratto per l'anno 2005. 2.-Il motivo è inammissibile Il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata ove si è esaminata l'eccezione della ASL appellante sulla mancanza di prova, da parte del ricorrente in monitorio, attore sostanziale nel giudizio di opposizione, del fondamento del diritto al pagamento delle prestazioni sanitarie e si è ritenuto non sufficiente il mero dedotto accreditamento provvisorio; questo il thema decidendum,rispetto alla quale l’eccezione sulla mancata stipula del contratto costituisce un mero sviluppo della questione posta dalla ASL.

In punto di diritto, è corretto il ragionamento della Corte d'appello di Napoli che ha ritenuto insufficiente a provare il diritto del titolare alla remunerazione delle prestazioni specialistiche il mero accreditamento provvisorio posto che il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dall'art. 8 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la P.A. e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria.

Ne consegue che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali, restando irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell'attività, ancorché sorretta da provvedimenti amministrativi della Regione, in relazione ad una convenzione ormai definitivamente caducata per effetto dell'art. 8, comma 7, del citato d.lgs., che ha comportato, alla data del 30 giugno 1996 ( Cass. sez. un n. 16336 del 18/06/2019; Cass. 17711 del 06/08/2014) L'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio ( Cass.n. 17588 del 05/07/2018; Cass. n. 7019 del 11/03/2020) .

Nella specie è pacifico che nessun contratto è stato stipulato per l’anno in questione, dovendosi, in ogni caso, escludere che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (Cass. 7019/2020; Cass.12392/2014).

La Corte ha inoltre esaminato il contenuto della delibera invocata dalla parte e l'ha ritenuto non pertinente ai fini della prova della sussistenza del presupposto per ottenere il pagamento delle prestazioni e, contrariamente a quanto assume la parte, ha r itenuto che in essa non fosse stata disposta alcuna proroga dei contratti in corso.

Si tratta di un giudizio di merito di cui in questa sede non puòsollecitarsi la revisione, non avendo peraltro la parte neppure riprodotto il contenutodella delibera in questione, a riscontro di quanto affermato. 2.-Con i motivi secondo e terzo si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c., degli articoli 112, 115, 116 c.p.c. per omessa valutazione da parte della Corte d'appello di Napoli dei motivi a sostegno dell'eccezione di esigibilità del credito per carenza di prova del mancato superamento della capacità operativa massima ( C .

O .

M .) e del tetto di spesa ; la violazione e falsa applicazione della DGRC n. 1342 del 200 4 e la violazione del giudicato nonché la violazione falsa applicazione dell'art.1241 c.c.

La parte deduce cheLa Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi sulla infondatezza della eccezione relativa alla esigibilità del credito, posto chel'onere di provare che si è superato il tetto di spesa spetta alla ASLe nella fattispecie vi è una totale carenza di prove scritta in ordine al dedotto superamento della capacità operativa massima e del tetto di spesa.

La parte deduce inoltre che la Corte d'appello tra gli ulteriori motivi assorbiti ha inserito anche la dedotta compensazione dei crediti sollevata dalla ASL in base alla delibera numero 1342 del 2004 posta a fondamento della richiesta; tale pretesa è infondata in quanto è intervenuta la decisione del Consiglio di Stato con la quale è stata definitivamente annullata la suddetta delibera. 3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili in quanto si tratta di questioninon esaminate in appello essendo stateritenute assorbit e .

Viene qui in applicazione il principio più volte affermato da questa Corte, al quale il C ollegio intende dare continuità , secondo il quale nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate. (Cass. n. 19442 del 16/06/2022; Cass. 23558/2014; Cass. 4804/2007) 4.-Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art . 360 n.3 e 5 c.p . c . , la violazione all'art . 92 secondo comma c . p . c . e degli artt. 132 c.p.c. 3 e 1 1 8 disp. att. c . p . c . per insufficiente , erronea e contraddittoria motivazione in punto di spese di lite del secondo grado.

La parte deduce che ha errato la Corte di merito a condannare la società al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, perché il mutamento giurisprudenziale della Corte di legittimità ed il contrasto ancora esistente nella giurisprudenza merito relativamente alla fattispecie in esame avrebbero dovuto giustificare quantomeno la integrale compensazione delle spese. 5.-Il motivo è inammissibile.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte i n tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 24502/2017; Cass. 8421/2017).

In particolare, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (Cass.10685/2019).

Nella fattispeciei predetti principi non sono stati violati, perché le spese sono state poste a carico della parte soccombente.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della controparte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24877/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1360/2017depositata il 24/03/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] polidiagnostico ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo, nei confronti della Azienda S anitaria Locale (ASL), per l'importo di euro 53.071,65 a titolo di anticipazione del fatturato del mese di dicembre 2005, per prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento. La ASL ha proposto opposizione che il T ribunale ha respinto . L’Azienda ha quindi proposto appello deducendo che non è sufficiente l'accreditamento provvisorio in attesa della definitiva entrata in vigore del nuovo sistema di accreditamento istituzionalee che è stato superato il tetto di spesa. La Corte d'appello ha accolto l'impugnazione della Azienda,ritenendo che la prova del rapporto tra il servizio sanitario e l'istituto non può essere fornita solo tramite la prova dell'accreditamento provvisorio, essendo necessario provare il provvedimento amministrativo ed i relativi contratti, citando anche le delibere della giunta regionale dellaCampania n . 1272 e n . 2451 del 2003 che subordinavano la remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture provvisoriamente accreditate alla stipulazione di uno specifico contratto, nella specie non stipulato; ha inoltre ritenuto ininfluente il richiamo ad altra delibera di giunta (n. 2105 del 2004) invocata dallo Studio polidiagnostico, rilevando che con essa si dispo ne soltanto che i volumi delle prestazioni sanitarie da erogarsi nell'anno 2005 siano i medesimi già fissati nell'anno 2004, ma non prorogando i contratti in corso; la Corte h a ritenuto infine assorbiti gli ulteriori motivi di appello inerenti l'onere della prova sul tetto di spesa. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo Studio polidiagnostico affidandosi aquattro motivi . L a ASLnon si è costituita. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 28 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art . 360 n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 quater e ss. del D.lgs. n. 502 del 1992 , in riferimento all'esercizio dell'anno 2005 e della delibera di giunta regionale n. 2105 del 2004; la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c . c . , dell'art . 100 c.p.c. e de gli art t. 3 e 118 disp. att. c.p.c. per insufficiente ed erronea motivazione in ordine all'onere di fornire la prova dei fatti impeditivi della pretesa segnatamente per il mancato deposito del contratto. La parte deduce che ha errato il giudice d’appello a d ammettere una eccezione nuova, non presente tra i motivi di opposizione in primo grado; secondo parte ricorrente l'ASLin primo grado ha eccepito solo la mancanza di prova del convenzionamento, nulla deducendo circa la mancata sottoscrizione del contratto, motivo che ha inserito solo in sede di appello; ma anche a voler ritenere ammissibile questo motivo di impugnazione, la prova dell'esistenza del contratto non può e non avrebbe mai potuto essere fornita poiché con la delibera di giunta n. 2105/2004 sono stati espressamente prorogati i volumi e i limiti di spesa per l'anno 2004 all'anno 2005, e non è stato sottoscritto alcun contratto in quanto è stato prorogato il contratto 2004; il contratto non avrebbe potuto essere sottoscritto perché non è pervenuto alcun invito per la sottoscrizione del contratto 2005; è stata la ASL a non dare seguito all'iter per la sottoscrizione dei contratti, mentre le sarebbe spettato dimostrare di aver invitato la ricorrente a sottoscrivere il contratto per l'anno 2005. 2.-Il motivo è inammissibile Il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata ove si è esaminata l'eccezione della ASL appellante sulla mancanza di prova, da parte del ricorrente in monitorio, attore sostanziale nel giudizio di opposizione, del fondamento del diritto al pagamento delle prestazioni sanitarie e si è ritenuto non sufficiente il mero dedotto accreditamento provvisorio; questo il thema decidendum,rispetto alla quale l’eccezione sulla mancata stipula del contratto costituisce un mero sviluppo della questione posta dalla ASL. In punto di diritto, è corretto il ragionamento della Corte d'appello di Napoli che ha ritenuto insufficiente a provare il diritto del titolare alla remunerazione delle prestazioni specialistiche il mero accreditamento provvisorio posto che il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dall'art. 8 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la P.A. e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria. Ne consegue che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali, restando irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell'attività, ancorché sorretta da provvedimenti amministrativi della Regione, in relazione ad una convenzione ormai definitivamente caducata per effetto dell'art. 8, comma 7, del citato d.lgs., che ha comportato, alla data del 30 giugno 1996 ( Cass. sez. un n. 16336 del 18/06/2019; Cass. 17711 del 06/08/2014) L'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio ( Cass.n. 17588 del 05/07/2018; Cass. n. 7019 del 11/03/2020) . Nella specie è pacifico che nessun contratto è stato stipulato per l’anno in questione, dovendosi, in ogni caso, escludere che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (Cass. 7019/2020; Cass.12392/2014). La Corte ha inoltre esaminato il contenuto della delibera invocata dalla parte e l'ha ritenuto non pertinente ai fini della prova della sussistenza del presupposto per ottenere il pagamento delle prestazioni e, contrariamente a quanto assume la parte, ha r itenuto che in essa non fosse stata disposta alcuna proroga dei contratti in corso. Si tratta di un giudizio di merito di cui in questa sede non puòsollecitarsi la revisione, non avendo peraltro la parte neppure riprodotto il contenutodella delibera in questione, a riscontro di quanto affermato. 2.-Con i motivi secondo e terzo si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c., degli articoli 112, 115, 116 c.p.c. per omessa valutazione da parte della Corte d'appello di Napoli dei motivi a sostegno dell'eccezione di esigibilità del credito per carenza di prova del mancato superamento della capacità operativa massima ( C . O . M .) e del tetto di spesa ; la violazione e falsa applicazione della DGRC n. 1342 del 200 4 e la violazione del giudicato nonché la violazione falsa applicazione dell'art.1241 c.c. La parte deduce cheLa Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi sulla infondatezza della eccezione relativa alla esigibilità del credito, posto chel'onere di provare che si è superato il tetto di spesa spetta alla ASLe nella fattispecie vi è una totale carenza di prove scritta in ordine al dedotto superamento della capacità operativa massima e del tetto di spesa. La parte deduce inoltre che la Corte d'appello tra gli ulteriori motivi assorbiti ha inserito anche la dedotta compensazione dei crediti sollevata dalla ASL in base alla delibera numero 1342 del 2004 posta a fondamento della richiesta; tale pretesa è infondata in quanto è intervenuta la decisione del Consiglio di Stato con la quale è stata definitivamente annullata la suddetta delibera. 3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili in quanto si tratta di questioninon esaminate in appello essendo stateritenute assorbit e . Viene qui in applicazione il principio più volte affermato da questa Corte, al quale il C ollegio intende dare continuità , secondo il quale nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate. (Cass. n. 19442 del 16/06/2022; Cass. 23558/2014; Cass. 4804/2007) 4.-Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art . 360 n.3 e 5 c.p . c . , la violazione all'art . 92 secondo comma c . p . c . e degli artt. 132 c.p.c. 3 e 1 1 8 disp. att. c . p . c . per insufficiente , erronea e contraddittoria motivazione in punto di spese di lite del secondo grado. La parte deduce che ha errato la Corte di merito a condannare la società al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, perché il mutamento giurisprudenziale della Corte di legittimità ed il contrasto ancora esistente nella giurisprudenza merito relativamente alla fattispecie in esame avrebbero dovuto giustificare quantomeno la integrale compensazione delle spese. 5.-Il motivo è inammissibile. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte i n tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 24502/2017; Cass. 8421/2017). In particolare, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (Cass.10685/2019). Nella fattispeciei predetti principi non sono stati violati, perché le spese sono state poste a carico della parte soccombente. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della controparte. P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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