CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 22364/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24579/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in Sassari, viale Umberto n. 72 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), he lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso, -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende per procura ex lege, -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIAn.131/2020depositata il 23/08/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 17/[OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva dichiarato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ed il geometra [OSCURATO:PERSONA] veniva ammesso al passivo fallimentare in privilegio per € 15.106,36 (credito soddisfatto nell'ambito del primo riparto dell'attivo avvenuto nel 2007) ed in chirografo per € 3.746,37 (credito soddisfatto nell'ambito del terzo riparto dell'attivo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] solo per € 19,61) e la procedura fallimentare risultava ancora pendente al momento della presentazione del ricorso per equa riparazione da parte del Maciariello, pur essendo stato trasmesso ai creditori il rendiconto finale dal curatore fallimentare il 27.2.2019 ed essendo fissata l'udienza di approvazione del rendiconto finale. Con decreto del 19.5.2020 il giudice monocratico della Corte d'Appello di Brescia rigettava il ricorso per equa riparazione presentato da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al credito di € 3.746,37 per la durata eccessiva della procedura fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] SRL (18 anni e 7 mesi), ritenendo che il danno non patrimoniale per eccessiva durata del procedimento non fosse in re ipsa, ed applicando la presunzione di insussistenza del danno per irrisorietà della pretesa, o del valore della causa di cui all'art. 2 comma 2 sexies lettera g) della L. 24.3.2001 n. 89 in relazione al credito del giudizio presupposto di € 3.746,37, in difetto di prove contrarie. Proponeva opposizione alla Corte d'Appello di Brescia il Maciariello, che sosteneva che il suo residuo credito di € 3.712,65, superiore al compenso per la sua originaria prestazione professionale, pattuita in £ 6.500.000 (pari ad € 3.356,00) mensili, non era affatto irrisorio, sia in relazione ai parametri in genere utilizzati dalle Corti d'Appello e dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo per la liquidazione minima dell'indenizzo, sia in relazione alla notevole durata del procedimento fallimentare (18 anni e 7 mesi), ben superiore alla durata ragionevole prevista dalla legge per le procedure concorsuali (sei anni), sia per la sua personale situazione socio-economica, e reiterava la richiesta di indennizzo, contrastato dal Ministero della Giustizia. Con ordinanza del 17/23.8.2021 la Corte d'Appello di Brescia rigettava l'opposizione e condannava il Maciariello a rifondere al Ministero della Giustizia le spese processuali del grado (non liquidate), sostenendo che l'opposizione non conteneva alcuna censura volta a disarticolare il ragionamento giuridico posto a fondamento del decreto di rigettodell'equa riparazione. Avverso la suddetta ordinanza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte notificato il 29.9./1.10.2021 [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a cinque motivi, ed ha resistito il Ministero della Giustizia con controricorso notificato l'8/[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il Macariello ha depositato memoria difensiva. La causa, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Col primo motivo il ricorrente lamenta in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. la violazione dell'art. 132 comma primo n. 4) c.p.c. per omessa motivazione ed in quanto la Corte d'Appello di Brescia non si é confrontata con la motivazione dell'opposizione spiegata dal Maciariello, che aveva evidenziato che l'importo del suo credito di € 3.746,37 ammesso al passivo fallimentare non poteva essere considerato irrisorio, in quanto era pari ad 1/5 della somma che gli era stata corrisposta in sede di riparto dell'attivo fallimentare, era superiore al compenso mensile originariamente pattuito per la sua prestazione professionale (£ 6.500.000, pari ad €3.356,00) e corrispondeva a sette mesi di pensione sociale, sottolineando che tale somma era importante rispetto alla sua condizione socio-economica e doveva essere valutata anche in rapporto ai parametri in uso presso le Corti d'Appello nazionali e presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con riferimento alla durata complessiva della procedura fallimentare di 18 anni e 7 mesi. Col secondo motivo il ricorrente lamenta in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione dell'art. 2 comma 2 bis della L. n. 89/2001 e la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 2 sexies lettera g) L. n. 89/2001 anche in relazione alla violazione degli articoli 4 e 35 della Costituzione, sostenendo che la Corte d'Appello di Brescia non ha tenuto conto che l'art. 2 comma 2 bis della L. n. 89/2001 richiede come presupposto per il riconoscimento dell'equa riparazione il ritardo nella definizione della procedura fallimentare, che ha una durata ragionevole stabilita in sei anni, e che nel caso di specie la procedura fallimentare alla data della proposizione del ricorso per equa riparazione era pendente da 18 anni e 7 mesi, ed ha applicato la presunzione di inesistenza del danno per irrisorietà della posta in gioco ex art. 2 comma 2 sexies lettera g) della L.n. 89/2001, posta in gioco che la Suprema Corte in genere parametra alla misura minima dell'indennizzo liquidabile ex art. 2 bis della L. n. 89/2001 (€ 500,00) (Cass. n. 11228/2019; Cass. n. 21861/2014; Cass. n. 18435/2014; Cass. n. 18434/2014; Cass. n. 17944/2014). Col terzo motivo il ricorrente lamenta in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 comma 2 sexies lettera g) della L. n. 89/2001, dell'art. 10 c.p.c. e dell'art. 1282 cod. civ. in quanto la Corte d'Appello di Brescia avrebbe dovuto applicare la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati alla data della domanda di equa riparazione sull'importo del credito chirografario ammesso al passivo fallimentare per € 3.746,37 e non soddisfatto. Col quarto motivo il ricorrente lamenta in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. la violazione dell'art. 132 comma primo n. 4) c.p.c. e dell'art. 2 comma 2 sexies lettera g) della L.n.89/2001 per non avere la Corte d'Appello considerato gli interessi legali da imputare alla somma capitale annualmente rivalutata, pervenendo così ad un'erronea determinazione del credito del giudizio presupposto. Col quinto motivo il ricorrente ipotizza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 2 sexies lettera g) della L.n.89/2001 per contrasto con gli articoli 11 e 117 comma primo, 4 e 35 della Costituzione, in relazione agli articoli 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 4.11.1950, in quanto la norma sulla presunzione d'insussistenza del danno salvo prova contraria per l'irrisorietà della pretesa, rimettendo la valutazione di tale irrisorietà alla valutazione discrezionale del giudice priverebbe di effettività il diritto all'equa riparazione per la durata irragionevole del processo anche in spregio alla tutela costituzionale dei crediti di lavoro. Il primo motivo, pur contenendo un improprio riferimento all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. in assenza di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti che non sia stato considerato e dal quale si deve prescindere in quanto ultroneo, lamenta anche la violazione dell'art. 132 comma primo n. 4) c.p.c. ed é formulato in fatto per la carente motivazione dell'ordinanza impugnata che si chiede di cassare con rinvio. Sotto quest'ultimo profilo il primo motivo é fondato, in quanto la Corte d'Appello di Brescia si é limitata a dire di non avere rinvenuto alcuna censura alla motivazione del decreto di rigetto dell'equa riparazione senza confrontarsi con le effettive motivazioni fatte valere dal Maciariello, neppure riportate nel loro contenuto, ed ha quindi fornito una motivazione meramente apparente, che non soddisfa neppure il requisito minimo costituzionale dell'art. 132 n. 4) c.p.c.. Non può del resto essere accolta, per superare la nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione con la correzione delle ragioni addotte a sostegno del rigetto dell'opposizione, la tesi sostenuta nel controricorso del Ministero della Giustizia, secondo la quale l'indennizzo per equa riparazione non sarebbe stato comunque dovuto ai sensi dell'art. 2 comma 2 quinquies lettera a) della L. n. 89/2001, in quanto il richiedente era comunque consapevole del fatto che per i crediti chirografari non vi era capienza nella procedura fallimentare e che pertanto gli stessi con ogni probabilità non sarebbero stati soddisfatti. In tema di equa riparazione, infatti, l'ammissione del creditore al passivo fallimentare consente al giudice, una volta accertata l'irragionevole durata del processo e la sua entità secondo le norme della L. n. 89 del 2001, di ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che esso sia stato subito dal ricorrente, stante la valutazione positiva della fondatezza delle ragioni di credito insita nel provvedimento emesso dagli organi della procedura fallimentare, senza che rilevi, in senso contrario, l'art. 2, comma 2 quinquies, lett. a), della L.n.89 del 2001, introdotto dalla L. n. 208 del 2015, secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo alla parte consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, atteso che la posizione del creditore, insinuato al passivo e rimasto insoddisfatto per l'incapienza dell'attivo, non è assimilabile a quella della parte avente pretese, "ab origine" o per fatti sopravvenuti, infondate (Cass. 24.4.2023 n. 10849; Cass. ord. n.19555/2021). Il secondo motivo di ricorso relativo alla nozione di irrisorietà della pretesa, il terzo ed il quarto motivo, inerenti alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sul credito ammesso al passivo fallimentare in favore del ricorrente devono ritenersi assorbiti. Il quinto motivo, inerente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 2 sexies lettera g) della L. n. 89/2001, deve ritenersi a sua volta assorbito per effetto dell'accoglimento del primo motivo, al quale segue la cassazione dell'ordinanza impugnata ed il rinvio alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte di Cassazione sezione seconda civile, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti