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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08862/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6445/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria n. 195/03/14 depositata il 20.3.2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Agenzia delle Entrate ha notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] due avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2008 e 2009.

A fronte di una dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed IVA pari a zero, per il 2008, e di una omessa dichiarazione per il 2009, l’Ufficio aveva proceduto ad accertamento induttivo accertando un reddito di impresa di euro 121.934,00 per il 2008 e un reddito di euro 444.956,46 per il 2009 e imposte conseguenziali.

La società, con ricorso 15.6.2012, impugnava i due avvisi, contestando la ricostruzione dell’Ufficio, e la [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Terni accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo una redditività pari al 19% e costi in misura dell’80%.

Appellava la contribuente insistendo nelle sue deduzioni e chiedendo il pieno riconoscimento dei costi. [OSCURATO:PERSONA] R egionale (CT R) dell’Umbria ha rigettato l’appello con la sentenza n. 195/03/2014 depositata il 20.3.2014.

Dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] in data 18.7.2014, la Curatela, previa autorizzazione da parte del [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione della suddetta sentenza, con notifica spedita il 3.3.2015.

Il ricorso si fonda su sei motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo la Curatela deduce l’incostituzionalità dell’art. 328 c.p.c. per violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 cost. e del diritto di difesa ex art. 24 cost.

Con il secondo motivo lamenta insufficienza e contraddittorietà della motivazione e violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

Con il terzo motivo deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine a un fatto decisivononché violazione dell’art.112 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.

Con il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo del giudizio, ai sensi dell’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.

Con il quinto motivo deduce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, degli artt. 1 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 4 e 5 c.p.c.

Con il sesto motivo deduce violazione degli artt. 1 e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, omessa motivazione in relazione a un fatto decisivo della controversia, violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, 92 comma 6 e 109 d.P.R. n. 917 del 1986, 2425 e 2426 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.

2. E’ assorbente la questione di cui al primo moti vo che deve essere disattesa; conseguentemente, il ricorso per cassazione risulta tardivo ed è inammissibile , come eccepito dall’Agenzia delle Entrate. 2.1.Va premesso che trova applicazione, quanto al termine di impugnazione, quello “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c. come dimidiato a seguito della novella di cui alla legge n. 69 del 2009 (art. 46), che si applica, ai sensi dell'art. 58 della medesimalegge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio2009, essendo ancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (Cass. n. 6784 del 2012).

Secondo la ricorrente, la combinazione tra il novellato art. 327 c.p.c. e l’art. 328 ult. comma c.p.c., laddove prevede che la proroga del termine lungo in caso di eventi interruttivi di cui all’art.299 c.p.c. si applica soltanto quando l’evento si verificanel secondo semestre, avrebbe “effetti paradossali” se non si prevedesse l’applicazione della proroga anche nel caso in cui l’evento sopraggiunga nei primi sei mesi.

Atteso che l’evento interruttivo si è verificato nel primo semestre (sentenza CTR depo sitata i l 20.3.201 4 , fallimento dichiarato il 18.7.2014), ilricorrente solleva questione di legittimità costituzionale per irragionevolezza di quella interpretazione che lederebbe anche il diritto di difesa costituzionalmente garantito.

2.2. La questione , peraltro, è già stata affrontata e risolta da questa Corte con interpretazione adeguatrice che rende la norma di cui all’art. 328 ult. comma c.p.c. compatibile con il dimidiato termine “lungo”, stabilendo che « nei processi soggetti alla riduzione a sei mesi del termine ex art. 327 c.p.c., come riformulato ad opera della l. n. 69 del 2009, l'art. 328, comma 3, c.p.c. va interpretato nel senso che, ove dopo il decorso della metà del termine di cui al cit. art. 327 c.p.c. si verifichi uno degli accadimenti previsti dall'art. 299 c.p.c., il termine lungo di impugnazione è prorogato, per tutte le parti, di tre mesi dal giorno di tale evento» (Cass. n. 20529 del 2019; Cass. n. 31985 del 2021).

In altri termini, si mantiene ferma la ratioespressa dall’art. 328 ult. comma c.p.c. adeguandosi la disposizione al nuovo termine, semestrale e non più annuale, con la conseguenza che la norma resta operativ a , con la previsione della proroga del termine (non più semestrale ma trimestrale), quando l’evento interruttivo si verifichi dopo il decorso della metà del termine di cui all’art. 327 c.p.c. novellato.

Questa interpretazione si sottrae alle censure di incostituzionalità sollevate, non risultando irragionevole e tutelando il diritto di difesa sulla falsariga di quanto previsto dall’originaria previsione del codice di rito.

2.4. Nel caso di specie, la stessa ricorrente avrebbe potuto fruire della proroga trimestrale, atteso che la dichiarazione di fallimento è stata pronunziata quando erano già decorsi tre mesi dal deposito della sentenza d’appello.

Peraltro, il ricorso per cassazione è stato proposto con atto spedito il 3.3.2015, ben oltre la scadenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c., come prorogato secondo l’interpretazione adeguatrice dell’art. 328 ult. comma c.p.c.; infatti, pur considerata la sospensione del termine feriale (ancora di gg. 46 n el 2014 , perché il d.l. n. 132/2014 che ha abbreviato la sospensione feriale dei termini si applica a partire dal 2015), il termine scadeva il 5.2.2015.

3. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Sussistono, peraltro, i presupp osti per la compensazione delle spese, atteso che la decisione si fonda su giurisprudenza formatasi successivamente alla proposizione del ricorso. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese; Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6445/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria n. 195/03/14 depositata il 20.3.2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Agenzia delle Entrate ha notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] due avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2008 e 2009. A fronte di una dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed IVA pari a zero, per il 2008, e di una omessa dichiarazione per il 2009, l’Ufficio aveva proceduto ad accertamento induttivo accertando un reddito di impresa di euro 121.934,00 per il 2008 e un reddito di euro 444.956,46 per il 2009 e imposte conseguenziali. La società, con ricorso 15.6.2012, impugnava i due avvisi, contestando la ricostruzione dell’Ufficio, e la [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Terni accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo una redditività pari al 19% e costi in misura dell’80%. Appellava la contribuente insistendo nelle sue deduzioni e chiedendo il pieno riconoscimento dei costi. [OSCURATO:PERSONA] R egionale (CT R) dell’Umbria ha rigettato l’appello con la sentenza n. 195/03/2014 depositata il 20.3.2014. Dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] in data 18.7.2014, la Curatela, previa autorizzazione da parte del [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione della suddetta sentenza, con notifica spedita il 3.3.2015. Il ricorso si fonda su sei motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo la Curatela deduce l’incostituzionalità dell’art. 328 c.p.c. per violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 cost. e del diritto di difesa ex art. 24 cost. Con il secondo motivo lamenta insufficienza e contraddittorietà della motivazione e violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. Con il terzo motivo deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine a un fatto decisivononché violazione dell’art.112 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c. Con il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo del giudizio, ai sensi dell’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c. Con il quinto motivo deduce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, degli artt. 1 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 4 e 5 c.p.c. Con il sesto motivo deduce violazione degli artt. 1 e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, omessa motivazione in relazione a un fatto decisivo della controversia, violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, 92 comma 6 e 109 d.P.R. n. 917 del 1986, 2425 e 2426 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c. 2. E’ assorbente la questione di cui al primo moti vo che deve essere disattesa; conseguentemente, il ricorso per cassazione risulta tardivo ed è inammissibile , come eccepito dall’Agenzia delle Entrate. 2.1.Va premesso che trova applicazione, quanto al termine di impugnazione, quello “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c. come dimidiato a seguito della novella di cui alla legge n. 69 del 2009 (art. 46), che si applica, ai sensi dell'art. 58 della medesimalegge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio2009, essendo ancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (Cass. n. 6784 del 2012). Secondo la ricorrente, la combinazione tra il novellato art. 327 c.p.c. e l’art. 328 ult. comma c.p.c., laddove prevede che la proroga del termine lungo in caso di eventi interruttivi di cui all’art.299 c.p.c. si applica soltanto quando l’evento si verificanel secondo semestre, avrebbe “effetti paradossali” se non si prevedesse l’applicazione della proroga anche nel caso in cui l’evento sopraggiunga nei primi sei mesi. Atteso che l’evento interruttivo si è verificato nel primo semestre (sentenza CTR depo sitata i l 20.3.201 4 , fallimento dichiarato il 18.7.2014), ilricorrente solleva questione di legittimità costituzionale per irragionevolezza di quella interpretazione che lederebbe anche il diritto di difesa costituzionalmente garantito. 2.2. La questione , peraltro, è già stata affrontata e risolta da questa Corte con interpretazione adeguatrice che rende la norma di cui all’art. 328 ult. comma c.p.c. compatibile con il dimidiato termine “lungo”, stabilendo che « nei processi soggetti alla riduzione a sei mesi del termine ex art. 327 c.p.c., come riformulato ad opera della l. n. 69 del 2009, l'art. 328, comma 3, c.p.c. va interpretato nel senso che, ove dopo il decorso della metà del termine di cui al cit. art. 327 c.p.c. si verifichi uno degli accadimenti previsti dall'art. 299 c.p.c., il termine lungo di impugnazione è prorogato, per tutte le parti, di tre mesi dal giorno di tale evento» (Cass. n. 20529 del 2019; Cass. n. 31985 del 2021). In altri termini, si mantiene ferma la ratioespressa dall’art. 328 ult. comma c.p.c. adeguandosi la disposizione al nuovo termine, semestrale e non più annuale, con la conseguenza che la norma resta operativ a , con la previsione della proroga del termine (non più semestrale ma trimestrale), quando l’evento interruttivo si verifichi dopo il decorso della metà del termine di cui all’art. 327 c.p.c. novellato. Questa interpretazione si sottrae alle censure di incostituzionalità sollevate, non risultando irragionevole e tutelando il diritto di difesa sulla falsariga di quanto previsto dall’originaria previsione del codice di rito. 2.4. Nel caso di specie, la stessa ricorrente avrebbe potuto fruire della proroga trimestrale, atteso che la dichiarazione di fallimento è stata pronunziata quando erano già decorsi tre mesi dal deposito della sentenza d’appello. Peraltro, il ricorso per cassazione è stato proposto con atto spedito il 3.3.2015, ben oltre la scadenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c., come prorogato secondo l’interpretazione adeguatrice dell’art. 328 ult. comma c.p.c.; infatti, pur considerata la sospensione del termine feriale (ancora di gg. 46 n el 2014 , perché il d.l. n. 132/2014 che ha abbreviato la sospensione feriale dei termini si applica a partire dal 2015), il termine scadeva il 5.2.2015. 3. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4. Sussistono, peraltro, i presupp osti per la compensazione delle spese, atteso che la decisione si fonda su giurisprudenza formatasi successivamente alla proposizione del ricorso. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese; Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi
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