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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2024

Cassazione n. 05288/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 13 febbraio 2024 la Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione emessa in primo grado dal GIP del Tribunale di Siracusa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Con dette decisioni è stata affermata la responsabilità dell'imputato per il delitto di violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione alla sorveglianza speciale (art. 75 comma 2 d.lgs. n.159/2011).

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianza che omette di confrontarsi con la adeguata motivazione contenuta nella decisione impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 13 febbraio 2024 la Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione emessa in primo grado dal GIP del Tribunale di Siracusa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Con dette decisioni è stata affermata la responsabilità dell'imputato per il delitto di violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione alla sorveglianza speciale (art. 75 comma 2 d.lgs. n.159/2011). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianza che omette di confrontarsi con la adeguata motivazione contenuta nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.