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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2021

Cassazione n. 46981/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Genova udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] La Corte, letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe, osserva: [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la rescissione del giudicato in relazione alla sentenza del Tribunale di Genova del 3 ottobre 2019, passata formalmente Ikk giudicato il 29 gennaio 2020, che lo condannava per i reati di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e violazione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

La Corte di appello di Genova ha ritenuto la richiesta inammissibile.

La Corte premette: - il processo di primo grado si svolgeva in assenza e, nel corso dello stesso, si verificava il decesso del difensore di fiducia venendo nominato un difensore di ufficio per il prosieguo senza darne notizia al condannato; - il 15 settembre 2020 il richiedente era arrestato in Francia in base al mandato di arresto europeo emesso per la esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova; - la Francia rifiutava la consegna ritenendo che l'interessato non avesse conoscenza del procedimento; - la decisione dell'Autorità francese era stata adottata il 27 gennaio 2021 e da tale data, secondo il richiedente, decorreva il termine di 30 giorni per la richiesta di rescissione.

Secondo il giudicante, invece, la conoscenza del procedimento italiano decorre dal momento della notifica del mandato di arresto europeo in data 5 settembre 2020.

Tale notifica, peraltro, aveva consentito di sviluppare difese specifiche con le memorie del 29 settembre e del 13 ottobre 2020.

Pertanto, il termine di 30 giorni per proporre la richiesta di rescissione era ampiamente decorso.

Il ricorso deduce la violazione di legge in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di detenzione all'estero a fini estradizionali il termine per la richiesta di restituzione nel termine decorre dalla consegna all'Italia.

In ogni caso, per l'esercizio del diritto di difesa era necessario che il termine decorresse da un atto formale dell'autorità giudiziaria italiana; il riferimento fatto dalla Corte di appello alla possibilità di nomina di un difensore per proporre la richiesta di rescissione fa riferimento a una disposizione che riguarda la sola esecuzione del mandato di arresto europeo.

Il procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile poiché ritiene che la conoscenza compiuta del procedimento decorresse dal momento della notifica del mandato di arresto europeo, né era impedita la presentazione della richiesta di rescissione nel corso della detenzione in Francia.

Il ricorso è inammissibile.

Non è in contestazione la regolarità della dichiarazione di assenza perché la stessa difesa rappresenta che [OSCURATO:PERSONA] fu difeso dal proprio difensore di fiducia sino al decesso avvenuto nel corso del processo di primo grado.

Non è, quindi, in questione la applicazione dell'istituto della rescissione, potendo, se del caso, la situazione verificatasi (morte del difensore di fiducia e quanto ne è conseguito sulla partecipazione al processo) rilevare ai fini della restituzione nel termine per le varie attività, soprattutto le impugnazioni.

Poiché la richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. non è una forma di impugnazione, non può essere applicata la disciplina di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma, così deci o il 18 ottobre 2021 ensore il Presidente P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Genova udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] La Corte, letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe, osserva: [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la rescissione del giudicato in relazione alla sentenza del Tribunale di Genova del 3 ottobre 2019, passata formalmente Ikk giudicato il 29 gennaio 2020, che lo condannava per i reati di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e violazione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La Corte di appello di Genova ha ritenuto la richiesta inammissibile. La Corte premette: - il processo di primo grado si svolgeva in assenza e, nel corso dello stesso, si verificava il decesso del difensore di fiducia venendo nominato un difensore di ufficio per il prosieguo senza darne notizia al condannato; - il 15 settembre 2020 il richiedente era arrestato in Francia in base al mandato di arresto europeo emesso per la esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova; - la Francia rifiutava la consegna ritenendo che l'interessato non avesse conoscenza del procedimento; - la decisione dell'Autorità francese era stata adottata il 27 gennaio 2021 e da tale data, secondo il richiedente, decorreva il termine di 30 giorni per la richiesta di rescissione. Secondo il giudicante, invece, la conoscenza del procedimento italiano decorre dal momento della notifica del mandato di arresto europeo in data 5 settembre 2020. Tale notifica, peraltro, aveva consentito di sviluppare difese specifiche con le memorie del 29 settembre e del 13 ottobre 2020. Pertanto, il termine di 30 giorni per proporre la richiesta di rescissione era ampiamente decorso. Il ricorso deduce la violazione di legge in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di detenzione all'estero a fini estradizionali il termine per la richiesta di restituzione nel termine decorre dalla consegna all'Italia. In ogni caso, per l'esercizio del diritto di difesa era necessario che il termine decorresse da un atto formale dell'autorità giudiziaria italiana; il riferimento fatto dalla Corte di appello alla possibilità di nomina di un difensore per proporre la richiesta di rescissione fa riferimento a una disposizione che riguarda la sola esecuzione del mandato di arresto europeo. Il procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile poiché ritiene che la conoscenza compiuta del procedimento decorresse dal momento della notifica del mandato di arresto europeo, né era impedita la presentazione della richiesta di rescissione nel corso della detenzione in Francia. Il ricorso è inammissibile. Non è in contestazione la regolarità della dichiarazione di assenza perché la stessa difesa rappresenta che [OSCURATO:PERSONA] fu difeso dal proprio difensore di fiducia sino al decesso avvenuto nel corso del processo di primo grado. Non è, quindi, in questione la applicazione dell'istituto della rescissione, potendo, se del caso, la situazione verificatasi (morte del difensore di fiducia e quanto ne è conseguito sulla partecipazione al processo) rilevare ai fini della restituzione nel termine per le varie attività, soprattutto le impugnazioni. Poiché la richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. non è una forma di impugnazione, non può essere applicata la disciplina di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma, così deci o il 18 ottobre 2021 ensore il Presidente P
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