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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 25309/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria dei Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], attualmente indagato per il delitto di corruzione, impugna l'ordinanza del Tribunale di Brescia del 14 febbraio scorso, che ha respinto l'istanza di riesame da lui avanzata avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 240-bis, cod. pen., per un valore di 473.775 euro, pari alla misura della sproporzione tra i redditi dichiarati o comunque lecitamente ottenuti dal suo nucleo familiare e gli investimenti dal medesimo effettuati, nel decennio 2012-2022.

Il ricorso denuncia la violazione della disciplina sostanziale e processuale di riferimento, per un triplice ordine di ragioni, ovvero: a) l'errore metodologico nel calcolo delle poste attive e passive della situazione patrimoniale dell'indagato, avendo gli inquirenti valorizzato, per ogni singolo investimento, il rapporto del relativo ammontare rispetto ai saldi bancari di quel momento, mentre il calcolo si sarebbe dovuto effettuare con riferimento ai dati complessivi dell'intero decennio oggetto di verifica; b) l'omessa considerazione di una serie di entrate, in particolare: i ticket alimentari percepiti dall'indagato e dalla propria moglie per tutto quel periodo, di cui il Tribunale ha lamentato la mancata documentazione, senza però considerare che gli stessi spettavano loro in forza della disciplina contrattuale collettiva di categoria, sicché non abbisognavano di alcuna dimostrazione ulteriore; e, inoltre, le somme percepite dalla liquidazione di alcuni buoni fruttiferi postali, acquistati anteriormente al periodo considerato ma venuti a scadenza in pendenza di quest'ultimo; c) l'erroneo utilizzo, per il calcolo delle spese sostenute dal nucleo familiare, dei relativi parametri elaborati dall'Istat, in realtà non coerenti e sproporzionati per eccesso rispetto al tenore di vita effettivamente mantenuto dall'indagato e dalla sua famiglia.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

3. Ha depositato memoria scritta la difesa ricorrente, ribadendo gli argomenti a sostegno dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le doglianze, anzitutto, sono generiche, perché consistono sostanzialmente nella riproposizione dei motivi di riesame, non accompagnata da un puntuale confronto critico con le specifiche risposte del Tribunale.

L'unica obiezione critica risulta, infatti, quella sulla non necessità di documentazione dei "buoni-pasto", peraltro infondata, poiché, ai fini che qui interessano, rileva non il diritto alla corresponsione di tali emolumenti, bensì la loro effettiva percezione: che, dunque, come correttamente osservato dal Tribunale, andava documentata.

Inoltre, la difesa chiede alla Corte di cassazione una rivalutazione di dati probatori, che è preclusa al giudice di legittimità.

Ma, soprattutto, il ricorso non deduce violazioni di legge, bensì, ai più, vizi di motivazione, che però, in questa materia, non è consentito far valere con il ricorso per cassazione (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.).

3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria dei Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], attualmente indagato per il delitto di corruzione, impugna l'ordinanza del Tribunale di Brescia del 14 febbraio scorso, che ha respinto l'istanza di riesame da lui avanzata avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 240-bis, cod. pen., per un valore di 473.775 euro, pari alla misura della sproporzione tra i redditi dichiarati o comunque lecitamente ottenuti dal suo nucleo familiare e gli investimenti dal medesimo effettuati, nel decennio 2012-2022. Il ricorso denuncia la violazione della disciplina sostanziale e processuale di riferimento, per un triplice ordine di ragioni, ovvero: a) l'errore metodologico nel calcolo delle poste attive e passive della situazione patrimoniale dell'indagato, avendo gli inquirenti valorizzato, per ogni singolo investimento, il rapporto del relativo ammontare rispetto ai saldi bancari di quel momento, mentre il calcolo si sarebbe dovuto effettuare con riferimento ai dati complessivi dell'intero decennio oggetto di verifica; b) l'omessa considerazione di una serie di entrate, in particolare: i ticket alimentari percepiti dall'indagato e dalla propria moglie per tutto quel periodo, di cui il Tribunale ha lamentato la mancata documentazione, senza però considerare che gli stessi spettavano loro in forza della disciplina contrattuale collettiva di categoria, sicché non abbisognavano di alcuna dimostrazione ulteriore; e, inoltre, le somme percepite dalla liquidazione di alcuni buoni fruttiferi postali, acquistati anteriormente al periodo considerato ma venuti a scadenza in pendenza di quest'ultimo; c) l'erroneo utilizzo, per il calcolo delle spese sostenute dal nucleo familiare, dei relativi parametri elaborati dall'Istat, in realtà non coerenti e sproporzionati per eccesso rispetto al tenore di vita effettivamente mantenuto dall'indagato e dalla sua famiglia. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3. Ha depositato memoria scritta la difesa ricorrente, ribadendo gli argomenti a sostegno dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le doglianze, anzitutto, sono generiche, perché consistono sostanzialmente nella riproposizione dei motivi di riesame, non accompagnata da un puntuale confronto critico con le specifiche risposte del Tribunale. L'unica obiezione critica risulta, infatti, quella sulla non necessità di documentazione dei "buoni-pasto", peraltro infondata, poiché, ai fini che qui interessano, rileva non il diritto alla corresponsione di tali emolumenti, bensì la loro effettiva percezione: che, dunque, come correttamente osservato dal Tribunale, andava documentata. Inoltre, la difesa chiede alla Corte di cassazione una rivalutazione di dati probatori, che è preclusa al giudice di legittimità. Ma, soprattutto, il ricorso non deduce violazioni di legge, bensì, ai più, vizi di motivazione, che però, in questa materia, non è consentito far valere con il ricorso per cassazione (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.). 3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 25309/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris