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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 novembre 2021

Cassazione n. 46881/2022

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 03/11/2021 dalla Corte di appello di Torino; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa I'l aprile 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 (artt. 56, 575, 577, comma primo, n. 3), 2 (art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110), 3 (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e - esclusa l'aggravante della premeditazione e riconosciute le attenuanti generiche - condannava l'imputato alla pena di tre anni e due mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato al pagamento di una provvisionale di 1.500,00 euro e delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA].

2. Con sentenza emessa il 3 novembre 2021 la Corte di appello di Torino, pronunciandosi sull'impugnazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali e delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA].

3. Da entrambe le sentenze, pienamente convergenti, emergeva che il 5 settembre 2020, a Collegno, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] tentava di uccidere [OSCURATO:PERSONA], colpendolo ripetutamente con una roncola con lama ricurva lunga ventitré centimetri, che causava delle ferite da difesa all'avambraccio destro della vittima, che scampava all'aggressione armata grazie alla sua pronta reazione.

L'aggressione armata era stata provocata dal mancato pagamento di una partita di marijuana di circa cinquanta grammi che [OSCURATO:PERSONA], nel corso di un incontro svoltosi nei pressi della fermata Fermi della linea metropolitana di Torino, ubicata a Collegno, si era fatta consegnare dall'imputato e da un suo amico, [OSCURATO:PERSONA], allontanandosi dal luogo della consegna senza pagarla.

Tutto questo aveva fatto infuriare [OSCURATO:PERSONA], che, armatosi della roncola con lama ricurva descritta al capo 2, si era posto all'inseguimento di [OSCURATO:PERSONA] e, dopo averlo raggiunto, lungo le scale della fermata Fermi della linea metropolitana di Torino, lo aveva aggredito con le modalità di cui si è detto, alla presenza della fidanzata della vittima, [OSCURATO:PERSONA]; nel corso dell'aggressione il ricorrente inveiva contro la vittima, rivolgendogli le frasi «pezzo di mersa, figlio di puttana [...]» e «dammi tutto quello che hai nelle tasche [...]».I fatti di reato, nella loro consistenza materiale, si ritenevano provati sulla base delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, fin dall'immediatezza dei fatti, con le loro deposizioni, consentivano di ricostruire gli accadimenti criminosi e di individuare [OSCURATO:PERSONA] quale autore dei reati oggetto di contestazione ai capi 1, 2 e 3 della rubrica.

Era, peraltro, la stessa [OSCURATO:PERSONA] a dare impulso alle indagini nei confronti dell'imputato, avendo chiamato in soccorso del fidanzato le Forze dell'Ordine, immediatamente dopo l'aggressione armata di cui si controverte.

Tale ricostruzione dei fatti, inoltre, veniva corroborata dalle dichiarazioni di un amico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che aveva partecipato alle operazioni di consegna della sostanza stupefacente, accompagnando l'imputato all'incontro con la vittima, che confermava le circostanze di fatto che avevano indotto il ricorrente ad aggredire la persona offesa e le ragioni per le quali l'aggressione si era verificata.

La sequenza degli accadimenti criminosi, al contempo, veniva accertata grazie alle immagini estratte dalle telecamere di videosorveglianza posizionate all'interno della fermata Fermi della linea metropolitana di Torino, dalle quali si trave ulteriore conferma delle ricostruzione accusatoria.

Lo stesso Fesa, peraltro, sentito in sede di convalida, ammetteva di avere colpito [OSCURATO:PERSONA] con una roncola con lama ricurva un paio di volte, giustificando l'aggressione con il fatto che la vittima non gli aveva pagato la somma di 400,00 euro pattuita per l'acquisto della marijuana ed evidenziando che non intendeva uccidere la persona offesa.

Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa.

2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando tre censure difensive.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori che giustificavano il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 1 della rubrica, che non si riteneva possibile alla luce delle immagini, obiettivamente incerte, che erano state estratte dalle telecamere di videosorveglianza posizionate in prossimità del luogo dell'aggressione armata, all'interno della fermata Fermi della linea metropolitana di Torino, ubicata a Collegno.Si deduceva, in proposito, che l'aggressione armata posta in essere dall'imputato in danno della persona offesa, pur avendone provocato il ferimento all'avambraccio destro, era intrinsecamente inidonea a provocarne la morte, com'era evidente dalla sequenza dell'azione delittuosa e dalla superficialità delle ferite riportate dalla vittima a seguito dei fendenti inferti dal ricorrente, giudicate guaribili in soli dieci giorni, che rendevano evidente l'assenza di animus necandi in capo al ricorrente.

Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori che giustificavano il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 3, non essendo stato determinato con esattezza il quantitativo di sostanza stupefacente oggetto della trattativa intercorsa tra l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che precedeva l'inseguimento e l'aggressione della vittima.

Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano la quantificazione di una provvisionale provvisoriamente esecutiva di 1.500,00 euro in favore di [OSCURATO:PERSONA], al cui pagamento era stato condannato il ricorrente, in assenza di specifiche allegazioni.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori che giustificavano il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 1 della rubrica, che non si riteneva possibile alla luce delle immagini, obiettivamente incerte, che erano state estratte dalle telecamere di videosorveglianza posizionate in prossimità del luogo dell'aggressione armata, all'interno della fermata Fermi della linea metropolitana di Torino, ubicata a Collegno.

Secondo la difesa del ricorrente, l'aggressione armata posta in essere dall'imputato in danno di [OSCURATO:PERSONA], pur avendone determinato il ferimento all'avambraccio destro, era intrinsecamente inidonea a provocarne la morte, com'era evidente dalla sequenza dell'azione delittuosa e dalle ferite riportate dalla vittima nel corso dell'aggressione, che veniva4iudicate guaribili in dieci giorni, x che rendevano evidente l'assenza di animus necandi in capo all'imputato.

Osserva, in proposito, il Collegio che l'assunto difensivo, secondo cui l'azione di [OSCURATO:PERSONA] era inidonea a provocare la morte di [OSCURATO:PERSONA], è smentito dalla sequenza degli accadimenti criminosi, correttamente ricostruiti nel provvedimento in esame, caratterizzata dall'uso di un'arma da taglio di elevata potenzialità - una roncola con lama ricurva della lunghezza di 23 centimetri -, dalla violenza della condotta del ricorrente e dalla natura delle ferite riportate dalla vittima, 9, che imponeva di ritenere provato l'intento omicida sotteso all'aggressione armata posta in essere dall'imputato in danno della persona offesa.

Si consideri, innanzitutto, che [OSCURATO:PERSONA] veniva colpito con la roncola impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con diversi fendenti, che, secondo quanto ammesso dallo stesso imputato nell'interrogatorio di garanzia effettuato dopo il suo arresto, attingevano la vittima all'avambraccio destro, ferito nel tentativo di difendersi dai colpi del ricorrente.

Si consideri, inoltre, che la pervicacia dell'atteggiamento aggressivo del ricorrente è corroborata dalle dichiarazioni rese dalla stessa vittima e dalla fidanzata, [OSCURATO:PERSONA], che assisteva ai fatti, confermando il resoconto degli accadimenti criminosi fornito dalla persona offesa fin dalla prima fase delle indagini preliminari.

Si tenga, tra l'altro, presente che era la stessa [OSCURATO:PERSONA] a dare impulso alle iniziali indagini nei confronti del ricorrente, avendo chiamato in soccorso del fidanzato le Forze dell'Ordine, dopo l'aggressione armata di cui si controverte.

Questa ricostruzione della sequenza dell'aggressione veniva confermata delle immagini estratte dalle telecamere di videosorveglianza posizionate in prossimità del luogo dell'aggressione armata, da cui, come correttamente evidenziato a pagina 6 della sentenza impugnata, si rilevava «lungo le scale l'estrazione della roncola dallo zaino ed è ivi ben visibile come l'imputato le, brandisca in alto con la mano e il braccio di destra, agitandola in corrispondenza della nuca verso la persona che lo precede [...] che improvvisamente si volta indietro quasi a schivare un colpo [...], allertata all'evidenza dalla fidanzata posta t alla sua destra e provvista di una visuale ampia sul retro con il volto girato a sinistra [...]».

Su questi profili la sentenza di appello si soffermava con un percorso argomentativo immune da censure motivazionali, evidenziando che l'azione criminosa di [OSCURATO:PERSONA] era certamente idonea a determinare la morte di [OSCURATO:PERSONA], avendo provocato i fendenti inferti dall'imputato una ferita all'avambraccio destro della vittima, causata, come detto, dal suo tentativo di difendersi.

Sulla scorta di questa ricostruzione dell'aggressione armata posta in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che deve essere necessariamente correlata alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali maturava la determinazione omicida, la Corte di appello di Torino formulava un giudizio affermativo sull'idoneità degli atti posti in essere dal ricorrente a provocare la morte della persona offesa dal reato, nel valutare la quale è necessario richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 1998, Tundo, Rv. 209688-01; Sez. 1, n. 7317 del 13/04/1995, Abbà, Rv. 201738-01).

Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Al fine di una corretta applicazione dell'art. 56 cod. pen., occorre ricostruire, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo.

Tutti gli ipotizzabili eventi ulteriori suscettibili di essere posti in relazione causale con la detta condotta, ma non voluti dall'agente come conseguenza della propria azione o omissione, sono pertanto destinati a collocarsi al di fuori della sfera di applicazione della norma che punisce il tentativo, acquistando essi rilievo nel solo caso di effettiva lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, Lubrano di Ricco, Rv. 1912421-01). 6 t

2.1. In questa cornice, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] censurava ulteriormente la sentenza impugnata sotto il profilo dell'assenza di prova dell'univocità degli atti che si concretizzavano nel tentato omicidio oggetto di contestazione processuale, a sua volta incidente sull'assenza di prova della volontà omicida dell'imputato, che doveva essere esclusa sulla base della sequenza, estremamente concitata, degli accadimenti criminosi contestati al ricorrente al capo

1. Deve, in proposito, rilevarsi che l'univocità degli atti costituisce il presupposto indispensabile per ritenere una condotta delittuosa riconducibile all'alveo applicativo dell'art. 56 cod. pen.

Ne consegue che il requisito dell'univocità degli atti doveva essere accertato sulla base delle connotazioni concrete della condotta criminosa posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], nel senso che i suoi comportamenti criminosi dovevano possedere, tenuto conto del contesto sequenziale in cui erano inseriti, l'attitudine a rendere manifesto il suo intento omicida.

Nel caso di specie, il requisito dell'univocità degli atti doveva essere accertato sulla base delle connotazioni concrete della condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che i suoi comportamenti criminosi dovevano possedere, tenuto conto del contesto in cui erano inseriti e della dinamica dell'aggressione, l'attitudine a rendere manifesto il suo intento omicida, desumibile sia dagli atti esecutivi sia da quelli preparatori.

Basti, in proposito, richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo» (Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269931-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 7702 del 29/01/2007, Alasia, Rv. 236110-01; Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, Lamari, Rv. 191241-01).

In questo contesto, non può non rilevarsi che la dinamica del ferimento di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del progetto criminoso, pur non premeditato, nel quale si inseriva la sua aggressione armata, deve ritenersi dimostrativa del fatto che l'azione del ricorrente conseguisse a una volontà omicida univocamente orientata, consentendo di affermare che l'imputato avesse voluto uccidere la vittima con la roncola che impugnava, noncurante del rischio di causarne il decesso. 7 t Non può, pertanto, non ribadirsi che la dinamica dell'aggressione armata di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto delle modalità con cui si concretizzava e della roncola impugnata dal ricorrente, deve ritenersi dimostrativa del fatto che la sua azione conseguisse a una volontà omicida univocamente orientata, indirizzata nella direzione prefigurata dalle sentenze di merito, consentendo di affermare che l'imputato avesse voluto uccidere [OSCURATO:PERSONA].

Tale intento omicida, del resto, appare ulteriormente corroborato dalle finalità ritorsive che caratterizzavano l'azione armata di [OSCURATO:PERSONA], attestate dal fatto che la vittima si era impossessata della partita di marijuana che gli veniva consegnata da [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso ricorrente senza corrispondere la somma pattuita, allontanandosi, fuggendo, dal luogo della consegna.

2.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.

3. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori che giustificavano il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 3, non essendo stato determinato con esattezza il quantitativo di sostanza stupefacente oggetto della trattativa intercorsa tra l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che precedeva l'inseguimento e l'aggressione della vittima.

Osserva il Collegio che la condanna dell'imputato per il reato di cui al capo 3 derivava da una valutazione ineccepibile della sequenza, logica e cronologica, degli accadimenti criminosi, che veniva ricostruita sulla base delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da [OSCURATO:PERSONA] e dalla fidanzata, [OSCURATO:PERSONA], che assisteva ai fatti che precedevano l'aggressione della vittima.

Né assume rilievo decisivo la dedotta incertezza sul quantitativo di sostanza stupefacente oggetto della trattativa, atteso che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] smentiscono tale assunto, avendo la persona offesa riferito che la sera del 5 settembre 2019 doveva incontrarsi con [OSCURATO:PERSONA] - con cui lo aveva messo in contatto un soggetto conosciuto nell'ambiente dello spaccio di Collegno conosciuto come Florin - per acquistare una partita di marijuana di cinquanta grammi e che l'aggressione traeva origine dal rifiuto della vittima di pagare lo stupefacente che gli era stato consegnato.Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte di appello di Torino, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 8 della sentenza impugnata, osservava che il compendio probatorio consentiva di ritenere dimostrato che «[OSCURATO:PERSONA] si fosse recato all'incontro con [OSCURATO:PERSONA] per consegnargli un quantitativo di sostanza stupefacente di tipo marijuana che, per quanto non costituente oggetto di sequestro, deve essersi attestato quantomeno nell'ordine di alcune decine di grammi, stando ad una quantificazione del tutto prudenziale e alla versione dichiarativa più minimalista [...]».

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.

4. Deve, infine, ritenersi inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano la quantificazione di una provvisionale provvisoriamente esecutiva nella misura di 1.500,00 euro, al cui pagamento era stato condannato [OSCURATO:PERSONA], in assenza di specifiche allegazioni.

Osserva, innanzitutto, il Collegio che l'assunto difensivo, incentrato sull'assenza di allegazioni sui danni patiti dalla vittima, appare smentito dal percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Torino per formulare il giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente, su cui ci si è soffermati nei paragrafi precedenti.

Si aggiunga che nella decisione censurata i riferimenti alle ragioni che imponevano il riconoscimento delle pretese risarcitorie della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], mediante la corresponsione di una provvisionale, appaiono congrui sotto il profilo motivazionale e pienamente rispettosi delle emergenze probatorie.

Sul punto, si ritiene opportuno richiamare il passaggio motivazionale della sentenza impugnata, esplicitato a pagina 8, in cui, rispondendo ad analoga censura, la Corte di appello di Torino evidenziava che «trattasi di un motivo di doglianza non accoglibile per la natura parziale del risarcimento di 1.500,00 euro erogato dall'imputato e accettato dalla vittima a titolo di acconto di talché non solo l'an ma anche il quantum della provvisionale liquidata dal primo giudiceii appalesano rispettivamente fondato e congruo rispetto alla voce di danno morale [...l».

Non può, in ogni caso, non richiamarsi conclusivamente la giurisprudenza di questa Corte, che non consente l'accoglimento della censura difensiva in esame, secondo cui non è impugnabile «con ricorso per cassazione la statuizione -n pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-01).

Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso.

5. Le considerazioni ch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 03/11/2021 dalla Corte di appello di Torino; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa I'l aprile 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 (artt. 56, 575, 577, comma primo, n. 3), 2 (art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110), 3 (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e - esclusa l'aggravante della premeditazione e riconosciute le attenuanti generiche - condannava l'imputato alla pena di tre anni e due mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato al pagamento di una provvisionale di 1.500,00 euro e delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con sentenza emessa il 3 novembre 2021 la Corte di appello di Torino, pronunciandosi sull'impugnazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali e delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA]. 3. Da entrambe le sentenze, pienamente convergenti, emergeva che il 5 settembre 2020, a Collegno, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] tentava di uccidere [OSCURATO:PERSONA], colpendolo ripetutamente con una roncola con lama ricurva lunga ventitré centimetri, che causava delle ferite da difesa all'avambraccio destro della vittima, che scampava all'aggressione armata grazie alla sua pronta reazione. L'aggressione armata era stata provocata dal mancato pagamento di una partita di marijuana di circa cinquanta grammi che [OSCURATO:PERSONA], nel corso di un incontro svoltosi nei pressi della fermata Fermi della linea metropolitana di Torino, ubicata a Collegno, si era fatta consegnare dall'imputato e da un suo amico, [OSCURATO:PERSONA], allontanandosi dal luogo della consegna senza pagarla. Tutto questo aveva fatto infuriare [OSCURATO:PERSONA], che, armatosi della roncola con lama ricurva descritta al capo 2, si era posto all'inseguimento di [OSCURATO:PERSONA] e, dopo averlo raggiunto, lungo le scale della fermata Fermi della linea metropolitana di Torino, lo aveva aggredito con le modalità di cui si è detto, alla presenza della fidanzata della vittima, [OSCURATO:PERSONA]; nel corso dell'aggressione il ricorrente inveiva contro la vittima, rivolgendogli le frasi «pezzo di mersa, figlio di puttana [...]» e «dammi tutto quello che hai nelle tasche [...]».I fatti di reato, nella loro consistenza materiale, si ritenevano provati sulla base delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, fin dall'immediatezza dei fatti, con le loro deposizioni, consentivano di ricostruire gli accadimenti criminosi e di individuare [OSCURATO:PERSONA] quale autore dei reati oggetto di contestazione ai capi 1, 2 e 3 della rubrica. Era, peraltro, la stessa [OSCURATO:PERSONA] a dare impulso alle indagini nei confronti dell'imputato, avendo chiamato in soccorso del fidanzato le Forze dell'Ordine, immediatamente dopo l'aggressione armata di cui si controverte. Tale ricostruzione dei fatti, inoltre, veniva corroborata dalle dichiarazioni di un amico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che aveva partecipato alle operazioni di consegna della sostanza stupefacente, accompagnando l'imputato all'incontro con la vittima, che confermava le circostanze di fatto che avevano indotto il ricorrente ad aggredire la persona offesa e le ragioni per le quali l'aggressione si era verificata. La sequenza degli accadimenti criminosi, al contempo, veniva accertata grazie alle immagini estratte dalle telecamere di videosorveglianza posizionate all'interno della fermata Fermi della linea metropolitana di Torino, dalle quali si trave ulteriore conferma delle ricostruzione accusatoria. Lo stesso Fesa, peraltro, sentito in sede di convalida, ammetteva di avere colpito [OSCURATO:PERSONA] con una roncola con lama ricurva un paio di volte, giustificando l'aggressione con il fatto che la vittima non gli aveva pagato la somma di 400,00 euro pattuita per l'acquisto della marijuana ed evidenziando che non intendeva uccidere la persona offesa. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori che giustificavano il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 1 della rubrica, che non si riteneva possibile alla luce delle immagini, obiettivamente incerte, che erano state estratte dalle telecamere di videosorveglianza posizionate in prossimità del luogo dell'aggressione armata, all'interno della fermata Fermi della linea metropolitana di Torino, ubicata a Collegno.Si deduceva, in proposito, che l'aggressione armata posta in essere dall'imputato in danno della persona offesa, pur avendone provocato il ferimento all'avambraccio destro, era intrinsecamente inidonea a provocarne la morte, com'era evidente dalla sequenza dell'azione delittuosa e dalla superficialità delle ferite riportate dalla vittima a seguito dei fendenti inferti dal ricorrente, giudicate guaribili in soli dieci giorni, che rendevano evidente l'assenza di animus necandi in capo al ricorrente. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori che giustificavano il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 3, non essendo stato determinato con esattezza il quantitativo di sostanza stupefacente oggetto della trattativa intercorsa tra l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che precedeva l'inseguimento e l'aggressione della vittima. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano la quantificazione di una provvisionale provvisoriamente esecutiva di 1.500,00 euro in favore di [OSCURATO:PERSONA], al cui pagamento era stato condannato il ricorrente, in assenza di specifiche allegazioni. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori che giustificavano il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 1 della rubrica, che non si riteneva possibile alla luce delle immagini, obiettivamente incerte, che erano state estratte dalle telecamere di videosorveglianza posizionate in prossimità del luogo dell'aggressione armata, all'interno della fermata Fermi della linea metropolitana di Torino, ubicata a Collegno. Secondo la difesa del ricorrente, l'aggressione armata posta in essere dall'imputato in danno di [OSCURATO:PERSONA], pur avendone determinato il ferimento all'avambraccio destro, era intrinsecamente inidonea a provocarne la morte, com'era evidente dalla sequenza dell'azione delittuosa e dalle ferite riportate dalla vittima nel corso dell'aggressione, che veniva4iudicate guaribili in dieci giorni, x che rendevano evidente l'assenza di animus necandi in capo all'imputato. Osserva, in proposito, il Collegio che l'assunto difensivo, secondo cui l'azione di [OSCURATO:PERSONA] era inidonea a provocare la morte di [OSCURATO:PERSONA], è smentito dalla sequenza degli accadimenti criminosi, correttamente ricostruiti nel provvedimento in esame, caratterizzata dall'uso di un'arma da taglio di elevata potenzialità - una roncola con lama ricurva della lunghezza di 23 centimetri -, dalla violenza della condotta del ricorrente e dalla natura delle ferite riportate dalla vittima, 9, che imponeva di ritenere provato l'intento omicida sotteso all'aggressione armata posta in essere dall'imputato in danno della persona offesa. Si consideri, innanzitutto, che [OSCURATO:PERSONA] veniva colpito con la roncola impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con diversi fendenti, che, secondo quanto ammesso dallo stesso imputato nell'interrogatorio di garanzia effettuato dopo il suo arresto, attingevano la vittima all'avambraccio destro, ferito nel tentativo di difendersi dai colpi del ricorrente. Si consideri, inoltre, che la pervicacia dell'atteggiamento aggressivo del ricorrente è corroborata dalle dichiarazioni rese dalla stessa vittima e dalla fidanzata, [OSCURATO:PERSONA], che assisteva ai fatti, confermando il resoconto degli accadimenti criminosi fornito dalla persona offesa fin dalla prima fase delle indagini preliminari. Si tenga, tra l'altro, presente che era la stessa [OSCURATO:PERSONA] a dare impulso alle iniziali indagini nei confronti del ricorrente, avendo chiamato in soccorso del fidanzato le Forze dell'Ordine, dopo l'aggressione armata di cui si controverte. Questa ricostruzione della sequenza dell'aggressione veniva confermata delle immagini estratte dalle telecamere di videosorveglianza posizionate in prossimità del luogo dell'aggressione armata, da cui, come correttamente evidenziato a pagina 6 della sentenza impugnata, si rilevava «lungo le scale l'estrazione della roncola dallo zaino ed è ivi ben visibile come l'imputato le, brandisca in alto con la mano e il braccio di destra, agitandola in corrispondenza della nuca verso la persona che lo precede [...] che improvvisamente si volta indietro quasi a schivare un colpo [...], allertata all'evidenza dalla fidanzata posta t alla sua destra e provvista di una visuale ampia sul retro con il volto girato a sinistra [...]». Su questi profili la sentenza di appello si soffermava con un percorso argomentativo immune da censure motivazionali, evidenziando che l'azione criminosa di [OSCURATO:PERSONA] era certamente idonea a determinare la morte di [OSCURATO:PERSONA], avendo provocato i fendenti inferti dall'imputato una ferita all'avambraccio destro della vittima, causata, come detto, dal suo tentativo di difendersi. Sulla scorta di questa ricostruzione dell'aggressione armata posta in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che deve essere necessariamente correlata alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali maturava la determinazione omicida, la Corte di appello di Torino formulava un giudizio affermativo sull'idoneità degli atti posti in essere dal ricorrente a provocare la morte della persona offesa dal reato, nel valutare la quale è necessario richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 1998, Tundo, Rv. 209688-01; Sez. 1, n. 7317 del 13/04/1995, Abbà, Rv. 201738-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Al fine di una corretta applicazione dell'art. 56 cod. pen., occorre ricostruire, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. Tutti gli ipotizzabili eventi ulteriori suscettibili di essere posti in relazione causale con la detta condotta, ma non voluti dall'agente come conseguenza della propria azione o omissione, sono pertanto destinati a collocarsi al di fuori della sfera di applicazione della norma che punisce il tentativo, acquistando essi rilievo nel solo caso di effettiva lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, Lubrano di Ricco, Rv. 1912421-01). 6 t 2.1. In questa cornice, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] censurava ulteriormente la sentenza impugnata sotto il profilo dell'assenza di prova dell'univocità degli atti che si concretizzavano nel tentato omicidio oggetto di contestazione processuale, a sua volta incidente sull'assenza di prova della volontà omicida dell'imputato, che doveva essere esclusa sulla base della sequenza, estremamente concitata, degli accadimenti criminosi contestati al ricorrente al capo 1. Deve, in proposito, rilevarsi che l'univocità degli atti costituisce il presupposto indispensabile per ritenere una condotta delittuosa riconducibile all'alveo applicativo dell'art. 56 cod. pen. Ne consegue che il requisito dell'univocità degli atti doveva essere accertato sulla base delle connotazioni concrete della condotta criminosa posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], nel senso che i suoi comportamenti criminosi dovevano possedere, tenuto conto del contesto sequenziale in cui erano inseriti, l'attitudine a rendere manifesto il suo intento omicida. Nel caso di specie, il requisito dell'univocità degli atti doveva essere accertato sulla base delle connotazioni concrete della condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che i suoi comportamenti criminosi dovevano possedere, tenuto conto del contesto in cui erano inseriti e della dinamica dell'aggressione, l'attitudine a rendere manifesto il suo intento omicida, desumibile sia dagli atti esecutivi sia da quelli preparatori. Basti, in proposito, richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo» (Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269931-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 7702 del 29/01/2007, Alasia, Rv. 236110-01; Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, Lamari, Rv. 191241-01). In questo contesto, non può non rilevarsi che la dinamica del ferimento di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del progetto criminoso, pur non premeditato, nel quale si inseriva la sua aggressione armata, deve ritenersi dimostrativa del fatto che l'azione del ricorrente conseguisse a una volontà omicida univocamente orientata, consentendo di affermare che l'imputato avesse voluto uccidere la vittima con la roncola che impugnava, noncurante del rischio di causarne il decesso. 7 t Non può, pertanto, non ribadirsi che la dinamica dell'aggressione armata di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto delle modalità con cui si concretizzava e della roncola impugnata dal ricorrente, deve ritenersi dimostrativa del fatto che la sua azione conseguisse a una volontà omicida univocamente orientata, indirizzata nella direzione prefigurata dalle sentenze di merito, consentendo di affermare che l'imputato avesse voluto uccidere [OSCURATO:PERSONA]. Tale intento omicida, del resto, appare ulteriormente corroborato dalle finalità ritorsive che caratterizzavano l'azione armata di [OSCURATO:PERSONA], attestate dal fatto che la vittima si era impossessata della partita di marijuana che gli veniva consegnata da [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso ricorrente senza corrispondere la somma pattuita, allontanandosi, fuggendo, dal luogo della consegna. 2.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 3. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori che giustificavano il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 3, non essendo stato determinato con esattezza il quantitativo di sostanza stupefacente oggetto della trattativa intercorsa tra l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che precedeva l'inseguimento e l'aggressione della vittima. Osserva il Collegio che la condanna dell'imputato per il reato di cui al capo 3 derivava da una valutazione ineccepibile della sequenza, logica e cronologica, degli accadimenti criminosi, che veniva ricostruita sulla base delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da [OSCURATO:PERSONA] e dalla fidanzata, [OSCURATO:PERSONA], che assisteva ai fatti che precedevano l'aggressione della vittima. Né assume rilievo decisivo la dedotta incertezza sul quantitativo di sostanza stupefacente oggetto della trattativa, atteso che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] smentiscono tale assunto, avendo la persona offesa riferito che la sera del 5 settembre 2019 doveva incontrarsi con [OSCURATO:PERSONA] - con cui lo aveva messo in contatto un soggetto conosciuto nell'ambiente dello spaccio di Collegno conosciuto come Florin - per acquistare una partita di marijuana di cinquanta grammi e che l'aggressione traeva origine dal rifiuto della vittima di pagare lo stupefacente che gli era stato consegnato.Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte di appello di Torino, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 8 della sentenza impugnata, osservava che il compendio probatorio consentiva di ritenere dimostrato che «[OSCURATO:PERSONA] si fosse recato all'incontro con [OSCURATO:PERSONA] per consegnargli un quantitativo di sostanza stupefacente di tipo marijuana che, per quanto non costituente oggetto di sequestro, deve essersi attestato quantomeno nell'ordine di alcune decine di grammi, stando ad una quantificazione del tutto prudenziale e alla versione dichiarativa più minimalista [...]». Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 4. Deve, infine, ritenersi inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano la quantificazione di una provvisionale provvisoriamente esecutiva nella misura di 1.500,00 euro, al cui pagamento era stato condannato [OSCURATO:PERSONA], in assenza di specifiche allegazioni. Osserva, innanzitutto, il Collegio che l'assunto difensivo, incentrato sull'assenza di allegazioni sui danni patiti dalla vittima, appare smentito dal percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Torino per formulare il giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente, su cui ci si è soffermati nei paragrafi precedenti. Si aggiunga che nella decisione censurata i riferimenti alle ragioni che imponevano il riconoscimento delle pretese risarcitorie della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], mediante la corresponsione di una provvisionale, appaiono congrui sotto il profilo motivazionale e pienamente rispettosi delle emergenze probatorie. Sul punto, si ritiene opportuno richiamare il passaggio motivazionale della sentenza impugnata, esplicitato a pagina 8, in cui, rispondendo ad analoga censura, la Corte di appello di Torino evidenziava che «trattasi di un motivo di doglianza non accoglibile per la natura parziale del risarcimento di 1.500,00 euro erogato dall'imputato e accettato dalla vittima a titolo di acconto di talché non solo l'an ma anche il quantum della provvisionale liquidata dal primo giudiceii appalesano rispettivamente fondato e congruo rispetto alla voce di danno morale [...l». Non può, in ogni caso, non richiamarsi conclusivamente la giurisprudenza di questa Corte, che non consente l'accoglimento della censura difensiva in esame, secondo cui non è impugnabile «con ricorso per cassazione la statuizione -n pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso. 5. Le considerazioni ch
Sentenza Cassazione n. 46881/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris