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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 ottobre 2017

Cassazione n. 34428/2026

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di LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Silvia SALVADORI che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso;Dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Lecce, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse diGiovanbattista NOBILE di applicazione della continuazione in sede esecutiva tra ireati giudicati con tre sentenze (1.

Corte d’appello di Lecce del 22 settembre2017, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Lecce del 24 settembre2015, irrevocabile il 11 giugno 2019;

2. Corte d’appello di Lecce del 6 luglio2023, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Lecce del 11 giugno2021, che aveva pure unificato i reati giudicati con (3.) la sentenza della Corted’appello di Lecce del 24 maggio 2019, irrevocabile il 16 ottobre 2019) poiché,ferma l’omogeneità dei reati associativi e l’unicità del contesto spaziale, è statoravvisato un troppo ampio lasso temporale, nonché la diversa composizione delleorganizzazioni criminali nelle quali, inoltre, il condannato svolgeva ruoli diversi,l’impiego del metodo mafioso soltanto per i fatti giudicati con la sentenza n. 2, ela cesura di ogni eventuale programmazione a causa degli arresti subiti.2. [OSCURATO:PERSONA] NOBILE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],che chiede l'annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione dilegge, in relazione agli articoli 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen. e 186 disp. att.cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo al mancatoriconoscimento della continuazioneL’utilizzo del metodo mafioso, soltanto nell’occasione giudicata dallasentenza n. 2, non vale di per sé a escludere la continuazione con i fatti giudicaticon la sentenza n. 1 anche perché, in entrambi i casi, l’attività svoltadall’organizzazione era quello dello spaccio di stupefacenti.Trattandosi di reato associativo, poi, lo stato detentivo non vale di per sé aescludere la continuazione tra i reati commessi prima e dopo l’arresto.Quanto all’ambito temporale, il provvedimento impugnato non chiarisce,posto che la contestazione associativa sub 2 reca la formula “in epoca anteriore eprossima al 18/10/2017”, le ragioni per le quali vi sarebbe un troppo ampio iatotemporale rispetto al reato sub. 1, commesso dall’ottobre 2011 all’aprile 2013,anche perché i fatti giudicati con la sentenza sub 2 sono già stati unificati confatti anteriori, giudicati con la sentenza della Corte d’appello di Lecce del 24maggio 2019.Non rileva, infine, la diversità soggettiva delle compagini associative, comepure il diverso ruolo assunto dal condannato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Secondo l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte dicassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate divita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»(Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).2.1.

Va, inoltre, ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il qualelegittimamente «in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, èlegittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione inconsiderazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatticriminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanzeprobatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente,verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che undisegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le ripresedel fantomatico progetto esecutivo» (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv.273984).In tema di reati associativi mafiosi il richiamato principio deve essereintegrato: «il principio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reatocontinuato viene meno per fatti imprevedibili come la detenzione o la condannanon si può automaticamente applicare a contesti delinquenziali, come quellideterminati dalle associazioni mafiose, nei quali detenzioni e condanne definitivesono accettate come prevedibili eventualità, sicché, in tali casi, il vincolo dellacontinuazione non è incompatibile con un reato permanente, ontologicamenteunico, come quello di appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso,quando il segmento della condotta associativa successiva ad un eventointerruttivo - costituito da fasi di detenzione o da condanne - trovi la sua spintapsicologica nel pregresso accordo per il sodalizio» (Sez. 1, n. 38486 del19/05/2011, Rinzivillo, Rv. 251364 – 01; analogamente, Sez. 2, n. 16560 del23/02/2023, Monti, Rv. 284525 – 01: «In tema di associazione di tipo mafioso, ilprincipio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reato continuato vienemeno per fatti imprevedibili, quali la detenzione o la condanna, non trovaapplicazione automatica, essendo tali eventi accettati come eventualitàprevedibili in contesti criminosi del genere, sicché, in tal caso, il vincolo dellacontinuazione può essere egualmente riconosciuto se vi è prova che il segmentodella condotta associativa successiva ad un evento interruttivo, costituito da fasidi detenzione o da condanne, trovi la sua spinta psicologica nel pregressoaccordo in favore del sodalizio criminoso», la Corte ha ritenuto che nelladecisione gravata non fosse stata adeguatamente valutata, onde escludere lacontinuazione, la circostanza che l'imputato era stato detenuto per circa sei annied aveva osservato un positivo percorso rieducativo, senza segnali dicollaborazione con il sodalizio di riferimento).2.2.

Quanto alla continuazione tra associazioni per delinquere di tipo diverso,va ricordato che «Ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione trareati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente ilriferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorreuna specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concretaoperatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità delmomento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressivaappartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunquedenominate, ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 5, n. 20900 del26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 – 01, ha annullato con rinvio la decisione delgiudice della esecuzione che aveva escluso il vincolo della continuazione tra reatiassociativi relativi alla medesima organizzazione criminale sulla base delmutamento nel tempo della compagine associativa e della estensione dell'ambitodi operatività, senza accertare l'adesione ad un nuovo pactum sceleris ovverouna discontinuità nel programma criminoso; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017,Carpentieri, Rv. 271569 – 01, ha ritenuto corretta l'esclusione del vincolo dellacontinuazione tra il reato associativo accertato con la sentenza impugnata edaltro analogo reato, relativo alla medesimo clan camorristico, accertato consentenza di condanna emessa vent'anni prima, in quanto dalla sentenzaimpugnata emergeva che il gruppo criminale, sebbene operante nel medesimoambito territoriale, era profondamente mutato nel tempo, quanto alla compaginesociale ed al programma delinquenziale, per effetto di circostanze contingenti edoccasionali inimmaginabili al momento dell'iniziale affiliazione del ricorrente).2.3.

Non è, del resto, decisivo il ruolo (partecipe; capo) assunto nellecompagini associative, posto che in tutti i casi è comune l’elemento minimo dellapartecipazione, sicché va indagata la anteriore programmazione dellapartecipazione associativa, in quanto il cursus honorum del condannatoall’interno di detti illeciti organismi rileva, semmai, soltanto ai fini della data dicessazione della permanenza (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv.268681 - 01).3.

Il giudice dell’esecuzione, che si è attenuto ai richiamati principi, ha pureampiamente illustrato gli elementi di fatto e le ragioni che hanno portato adescludere la ravvisabilità dell’anteriore programmazione e ideazione dellecondotte giudicate con le sentenze in esame.3.1.

Quanto all’elemento temporale, il ricorso non contesta la datazione (inepoca anteriore e prossima al 18 ottobre 2017) del reato associativo mafiosogiudicato con la sentenza sub 2, sicché non sviluppa critiche specifiche allapuntuale argomentazione del giudice dell’esecuzione secondo il quale i reatigiudicati con la sentenza sub 1 (art. 74 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, TUStup., commesso dall’ottobre 2011 all’aprile 2013; art. 73 TU Stup., commessoin data 3 gennaio 2012), non risultano collegati all’associazione mafiosa che, atenore di contestazione, si è sviluppata in epoca prossima al 18 ottobre 2017,cioè circa quattro anni dopo i fatti giudicati con la sentenza sub

1.3.2. Come logicamente afferma il giudice dell’esecuzione, nel silenzio delricorso, non sono indicati elementi a favore dell’anteriore programmazione degliepisodi delittuosi dei quali si discute, anche perché il reato associativo giudicatocon la sentenza sub 1 risulta cessato nell’aprile 2013, né emergono elementi ingrado di superare il giudicato formatosi sul punto, vieppiù a causa dell’arrestoeseguito per i primi fatti.3.3.

L’ultrattività del vincolo mafioso, ritenuto ─ in particolari circostanze ─in grado di persistere nonostante l’arresto e la detenzione dell’associato, nonriguarda però il diverso reato associativo ex art. 74 TU Stup., che di regola siscioglie quantomeno alla data dell’arresto o della condanna, sicché èpalesemente infondata la doglianza secondo la quale sarebbe ravvisabile unaproiezione retrograda del vincolo associativo mafioso fino ad abbracciare ildisciolto vincolo associativo del narcotraffico, quasi a rivitalizzarlo.3.4.

Infine, il ricorso è generico là dove non precisa la ragione per la quale ilreato giudicato con la sentenza della Corte d’appello di Lecce del 24 maggio2019, già unificato con quello giudicato con la sentenza sub. 2, debba costituirel’indice dell’anteriore programmazione anche del reato sub

1.4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 08/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Silvia SALVADORI che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso;Dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Lecce, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse diGiovanbattista NOBILE di applicazione della continuazione in sede esecutiva tra ireati giudicati con tre sentenze (1. Corte d’appello di Lecce del 22 settembre2017, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Lecce del 24 settembre2015, irrevocabile il 11 giugno 2019; 2. Corte d’appello di Lecce del 6 luglio2023, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Lecce del 11 giugno2021, che aveva pure unificato i reati giudicati con (3.) la sentenza della Corted’appello di Lecce del 24 maggio 2019, irrevocabile il 16 ottobre 2019) poiché,ferma l’omogeneità dei reati associativi e l’unicità del contesto spaziale, è statoravvisato un troppo ampio lasso temporale, nonché la diversa composizione delleorganizzazioni criminali nelle quali, inoltre, il condannato svolgeva ruoli diversi,l’impiego del metodo mafioso soltanto per i fatti giudicati con la sentenza n. 2, ela cesura di ogni eventuale programmazione a causa degli arresti subiti.2. [OSCURATO:PERSONA] NOBILE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],che chiede l'annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione dilegge, in relazione agli articoli 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen. e 186 disp. att.cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo al mancatoriconoscimento della continuazioneL’utilizzo del metodo mafioso, soltanto nell’occasione giudicata dallasentenza n. 2, non vale di per sé a escludere la continuazione con i fatti giudicaticon la sentenza n. 1 anche perché, in entrambi i casi, l’attività svoltadall’organizzazione era quello dello spaccio di stupefacenti.Trattandosi di reato associativo, poi, lo stato detentivo non vale di per sé aescludere la continuazione tra i reati commessi prima e dopo l’arresto.Quanto all’ambito temporale, il provvedimento impugnato non chiarisce,posto che la contestazione associativa sub 2 reca la formula “in epoca anteriore eprossima al 18/10/2017”, le ragioni per le quali vi sarebbe un troppo ampio iatotemporale rispetto al reato sub. 1, commesso dall’ottobre 2011 all’aprile 2013,anche perché i fatti giudicati con la sentenza sub 2 sono già stati unificati confatti anteriori, giudicati con la sentenza della Corte d’appello di Lecce del 24maggio 2019.Non rileva, infine, la diversità soggettiva delle compagini associative, comepure il diverso ruolo assunto dal condannato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Secondo l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte dicassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate divita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»(Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).2.1. Va, inoltre, ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il qualelegittimamente «in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, èlegittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione inconsiderazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatticriminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanzeprobatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente,verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che undisegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le ripresedel fantomatico progetto esecutivo» (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv.273984).In tema di reati associativi mafiosi il richiamato principio deve essereintegrato: «il principio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reatocontinuato viene meno per fatti imprevedibili come la detenzione o la condannanon si può automaticamente applicare a contesti delinquenziali, come quellideterminati dalle associazioni mafiose, nei quali detenzioni e condanne definitivesono accettate come prevedibili eventualità, sicché, in tali casi, il vincolo dellacontinuazione non è incompatibile con un reato permanente, ontologicamenteunico, come quello di appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso,quando il segmento della condotta associativa successiva ad un eventointerruttivo - costituito da fasi di detenzione o da condanne - trovi la sua spintapsicologica nel pregresso accordo per il sodalizio» (Sez. 1, n. 38486 del19/05/2011, Rinzivillo, Rv. 251364 – 01; analogamente, Sez. 2, n. 16560 del23/02/2023, Monti, Rv. 284525 – 01: «In tema di associazione di tipo mafioso, ilprincipio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reato continuato vienemeno per fatti imprevedibili, quali la detenzione o la condanna, non trovaapplicazione automatica, essendo tali eventi accettati come eventualitàprevedibili in contesti criminosi del genere, sicché, in tal caso, il vincolo dellacontinuazione può essere egualmente riconosciuto se vi è prova che il segmentodella condotta associativa successiva ad un evento interruttivo, costituito da fasidi detenzione o da condanne, trovi la sua spinta psicologica nel pregressoaccordo in favore del sodalizio criminoso», la Corte ha ritenuto che nelladecisione gravata non fosse stata adeguatamente valutata, onde escludere lacontinuazione, la circostanza che l'imputato era stato detenuto per circa sei annied aveva osservato un positivo percorso rieducativo, senza segnali dicollaborazione con il sodalizio di riferimento).2.2. Quanto alla continuazione tra associazioni per delinquere di tipo diverso,va ricordato che «Ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione trareati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente ilriferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorreuna specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concretaoperatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità delmomento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressivaappartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunquedenominate, ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 5, n. 20900 del26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 – 01, ha annullato con rinvio la decisione delgiudice della esecuzione che aveva escluso il vincolo della continuazione tra reatiassociativi relativi alla medesima organizzazione criminale sulla base delmutamento nel tempo della compagine associativa e della estensione dell'ambitodi operatività, senza accertare l'adesione ad un nuovo pactum sceleris ovverouna discontinuità nel programma criminoso; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017,Carpentieri, Rv. 271569 – 01, ha ritenuto corretta l'esclusione del vincolo dellacontinuazione tra il reato associativo accertato con la sentenza impugnata edaltro analogo reato, relativo alla medesimo clan camorristico, accertato consentenza di condanna emessa vent'anni prima, in quanto dalla sentenzaimpugnata emergeva che il gruppo criminale, sebbene operante nel medesimoambito territoriale, era profondamente mutato nel tempo, quanto alla compaginesociale ed al programma delinquenziale, per effetto di circostanze contingenti edoccasionali inimmaginabili al momento dell'iniziale affiliazione del ricorrente).2.3. Non è, del resto, decisivo il ruolo (partecipe; capo) assunto nellecompagini associative, posto che in tutti i casi è comune l’elemento minimo dellapartecipazione, sicché va indagata la anteriore programmazione dellapartecipazione associativa, in quanto il cursus honorum del condannatoall’interno di detti illeciti organismi rileva, semmai, soltanto ai fini della data dicessazione della permanenza (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv.268681 - 01).3. Il giudice dell’esecuzione, che si è attenuto ai richiamati principi, ha pureampiamente illustrato gli elementi di fatto e le ragioni che hanno portato adescludere la ravvisabilità dell’anteriore programmazione e ideazione dellecondotte giudicate con le sentenze in esame.3.1. Quanto all’elemento temporale, il ricorso non contesta la datazione (inepoca anteriore e prossima al 18 ottobre 2017) del reato associativo mafiosogiudicato con la sentenza sub 2, sicché non sviluppa critiche specifiche allapuntuale argomentazione del giudice dell’esecuzione secondo il quale i reatigiudicati con la sentenza sub 1 (art. 74 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, TUStup., commesso dall’ottobre 2011 all’aprile 2013; art. 73 TU Stup., commessoin data 3 gennaio 2012), non risultano collegati all’associazione mafiosa che, atenore di contestazione, si è sviluppata in epoca prossima al 18 ottobre 2017,cioè circa quattro anni dopo i fatti giudicati con la sentenza sub 1.3.2. Come logicamente afferma il giudice dell’esecuzione, nel silenzio delricorso, non sono indicati elementi a favore dell’anteriore programmazione degliepisodi delittuosi dei quali si discute, anche perché il reato associativo giudicatocon la sentenza sub 1 risulta cessato nell’aprile 2013, né emergono elementi ingrado di superare il giudicato formatosi sul punto, vieppiù a causa dell’arrestoeseguito per i primi fatti.3.3. L’ultrattività del vincolo mafioso, ritenuto ─ in particolari circostanze ─in grado di persistere nonostante l’arresto e la detenzione dell’associato, nonriguarda però il diverso reato associativo ex art. 74 TU Stup., che di regola siscioglie quantomeno alla data dell’arresto o della condanna, sicché èpalesemente infondata la doglianza secondo la quale sarebbe ravvisabile unaproiezione retrograda del vincolo associativo mafioso fino ad abbracciare ildisciolto vincolo associativo del narcotraffico, quasi a rivitalizzarlo.3.4. Infine, il ricorso è generico là dove non precisa la ragione per la quale ilreato giudicato con la sentenza della Corte d’appello di Lecce del 24 maggio2019, già unificato con quello giudicato con la sentenza sub. 2, debba costituirel’indice dell’anteriore programmazione anche del reato sub 1.4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 08/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]
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