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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 dicembre 2025

Cassazione n. 33140/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2910/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi in proprio ex art. 86 c.p.c. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 5000/2020 depositata il 26/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 1996 i ricorrenti, fratelli, acquistarono la proprietà esclusiva di due appartamenti siti in via I Traversa Italia n. 1, già Piazzale Italia n. 3, del Comune di [OSCURATO:PERSONA], accatastati al foglio 48, n. 65 sub 1, quanto a Pasquale, e sub 2 quanto a Daniela.

Gli stessi acquistarono inoltre, in comunione e per metà ciascuno, un seminterrato pertinenziale accatastato come sub 3, poi divenuto sub 4, di complessivi mq

137. Con separati ricorsi, i ricorrenti impugnarono due “solleciti di pagamento”, relativi alla TARI per l’anno 2017, singolarmente loro notificati dall’ente locale il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al suindicato seminterrato nonché, quanto alla sola Daniela, anche con riferimento a una superficie di mq 28 in relazione a un immobile box sito in via Miliscola n. 133 p s 2 accatastato al foglio 79 p.lla 114 sub 26, di cui era proprietaria dal 2014.

Nel procedimento radicato da [OSCURATO:PERSONA] e con sentenza 3402/2019, l’adita [OSCURATO:PERSONA] di Napoli respinse il ricorso.

Altrettanto fece il medesimo giudice, con sentenza n. 3950/2019, quanto al ricorso radicato da Daniela.

Sugli appelli dei ricorrenti, che furono riuniti in sede di gravame, la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, li respinse.

Propongono ricorso per cassazione gli appellati sulla base di tre motivi, integrati da successiva memoria.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], pur notificato del ricorso in data 7/1/2021, è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va preliminarmente dichiarato inammissibile. 1.1 Si tratta infatti di un’impugnazione proposta avverso “solleciti” di pagamento conseguenti all’emissione d’avvisi prodromici che lo stesso contribuente afferma avere regolarmente impugnato. 1.2 Come emerge dal ricorso (punto 5 pag. 6), I ricorrenti hanno impugnato tutti gli accertamenti man mano notificati”, dovendosi pertanto ritenere che siano stati impugnati gli avvisi d’accertamento prodromici alla emissione dei solleciti qui impugnati. 1.2 Secondo costante insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa (Cass. Sez. 5, 08/04/2022, n. 11481, Rv. 664353 –01, 11/07/2024, n. 19049, Rv. 671638). 1.3 Nel caso specifico l’opposizione agli atti impositivi tipici era già pendente al momento dell’instaurazione del presente procedimento e il destino della pretesa tributaria segue quel procedimento. 2.0 Poiché il Comune è rimasto intimato non vanno adottati provvedimenti sulle spese del presente giudizio.

2.1. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, va datoatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2910/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi in proprio ex art. 86 c.p.c. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 5000/2020 depositata il 26/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 1996 i ricorrenti, fratelli, acquistarono la proprietà esclusiva di due appartamenti siti in via I Traversa Italia n. 1, già Piazzale Italia n. 3, del Comune di [OSCURATO:PERSONA], accatastati al foglio 48, n. 65 sub 1, quanto a Pasquale, e sub 2 quanto a Daniela. Gli stessi acquistarono inoltre, in comunione e per metà ciascuno, un seminterrato pertinenziale accatastato come sub 3, poi divenuto sub 4, di complessivi mq 137. Con separati ricorsi, i ricorrenti impugnarono due “solleciti di pagamento”, relativi alla TARI per l’anno 2017, singolarmente loro notificati dall’ente locale il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al suindicato seminterrato nonché, quanto alla sola Daniela, anche con riferimento a una superficie di mq 28 in relazione a un immobile box sito in via Miliscola n. 133 p s 2 accatastato al foglio 79 p.lla 114 sub 26, di cui era proprietaria dal 2014. Nel procedimento radicato da [OSCURATO:PERSONA] e con sentenza 3402/2019, l’adita [OSCURATO:PERSONA] di Napoli respinse il ricorso. Altrettanto fece il medesimo giudice, con sentenza n. 3950/2019, quanto al ricorso radicato da Daniela. Sugli appelli dei ricorrenti, che furono riuniti in sede di gravame, la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, li respinse. Propongono ricorso per cassazione gli appellati sulla base di tre motivi, integrati da successiva memoria. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], pur notificato del ricorso in data 7/1/2021, è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va preliminarmente dichiarato inammissibile. 1.1 Si tratta infatti di un’impugnazione proposta avverso “solleciti” di pagamento conseguenti all’emissione d’avvisi prodromici che lo stesso contribuente afferma avere regolarmente impugnato. 1.2 Come emerge dal ricorso (punto 5 pag. 6), I ricorrenti hanno impugnato tutti gli accertamenti man mano notificati”, dovendosi pertanto ritenere che siano stati impugnati gli avvisi d’accertamento prodromici alla emissione dei solleciti qui impugnati. 1.2 Secondo costante insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa (Cass. Sez. 5, 08/04/2022, n. 11481, Rv. 664353 –01, 11/07/2024, n. 19049, Rv. 671638). 1.3 Nel caso specifico l’opposizione agli atti impositivi tipici era già pendente al momento dell’instaurazione del presente procedimento e il destino della pretesa tributaria segue quel procedimento. 2.0 Poiché il Comune è rimasto intimato non vanno adottati provvedimenti sulle spese del presente giudizio. 2.1. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, va datoatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
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