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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 17542/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di MILAN() dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art 483 cp.

Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp Osservato che il motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non si relaziona con la motivazione resa sul punto della richiesta ex art 131 bis cp riguardo alla quale la Corte territoriale ha sottolineato l'abitualità della condotta correttamente giustificata tramite il riferimento a due precedenti penali per truffa.

Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gre,gorio Dr.

SteWDD ( Jty.- [OSCURATO:PERSONA] 0 4 tfA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di MILAN() dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art 483 cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp Osservato che il motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non si relaziona con la motivazione resa sul punto della richiesta ex art 131 bis cp riguardo alla quale la Corte territoriale ha sottolineato l'abitualità della condotta correttamente giustificata tramite il riferimento a due precedenti penali per truffa. Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gre,gorio Dr. SteWDD ( Jty.- [OSCURATO:PERSONA] 0 4 tfA