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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2021

Cassazione n. 09673/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 10/6/2021 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 24 maggio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale al predetto è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. e dell'obbligo di dimora in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la coltivazione di 44 piante di nnarihuana e di cui all'art. 337 cod. pen. per resistenza mediante minaccia a pubblico ufficiale.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo:

2.1. Con il primo motivo, erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, affermata sulla base di argomentazioni apodittiche senza tener conto che il terreno in cui sono state rinvenute le piantine non apparteneva a nessuno degli indagati come pure non apparteneva a nessuno di questi il casolare presente su tale terreno, non risultando congruo il rilievo della evidenza della appartenenza delle piantine al ricorrente in ragione del fatto che egli ed il suo presunto concorrente fossero stati visti dagli agenti di p.g. trasportare bidoni pieni d'acqua che sarebbero serviti per l'irrigazione delle citate piante; del pari apodittica è l'affermazione del Tribunale circa la destinazione a terzi dello stupefacente coltivato, senza accertare il principio attivo sviluppato.

2.2. Con il secondo motivo, violazione di legge penale e mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria del reato di cui all'art. 337 cod. pen., essendosi il ricorrente limitato ad inveire contro gli operanti senza ostacolare le relative operazioni di arresto.

2.3. Con il terzo motivo, violazione di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, affermata solo attraverso mere clausole di stile, senza giustificare il legame tra i risalenti e non specifici precedenti e l'attualità delle esigenze.

3. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.

4. Il primo motivo è genericamente proposto per questione di fatto oltre che manifestamente infondato in relazione alla ineccepibile motivazione con la quale il Tribunale ha ricondotto la coltivazione delle piante di marihuana al ricorrente ed al suo concorrente in ragione dell'accesso dei due al casolare abbandonato all'interno del quale era in atto la coltivazione delle 44 piante di marihuana - quasi pronte per la maturazione e di altezza tra i 50 e 100 cm. - con bidoni di acqua non illogicamente ritenuti destinati alla irrigazione delle piante ed essendosi rinvenuto in detto casolare fertilizzante.

Correttamente è stata affermata la sussistenza della tipicità della condotta ed esclusa la destinazione esclusivamente personale della coltivazione, in conformità all'autorevole orientamento secondo il quale il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente (Sez.

U, Sentenza n. 12348 del 19/12/2019 (dep. 2020), Caruso, Rv. 278624-02) non integrando il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto(Sez.

U, Sentenza n. 12348 del 19/12/2019 (dep. 2020), Caruso, Rv. 278624-01).

5. Il secondo motivo è parimenti genericamente proposto per ragioni di fatto rispetto alla incensurabile motivazione che ha giustificato la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen. considerando le espressioni minatorie degli indagati nei confronti degli operanti all'atto del loro intervento, tanto da richiedere l'intervento di un'altra pattuglia.

6. Il terzo motivo è infondato.

Invero, senza incorrere in vizi logici e giuridici, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari correlandole al pericolo di recidiva considerando la non improvvisata condotta in uno alla personalità del ricorrente già gravato da precedenti.

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 10/6/2021 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 24 maggio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale al predetto è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. e dell'obbligo di dimora in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la coltivazione di 44 piante di nnarihuana e di cui all'art. 337 cod. pen. per resistenza mediante minaccia a pubblico ufficiale. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo: 2.1. Con il primo motivo, erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, affermata sulla base di argomentazioni apodittiche senza tener conto che il terreno in cui sono state rinvenute le piantine non apparteneva a nessuno degli indagati come pure non apparteneva a nessuno di questi il casolare presente su tale terreno, non risultando congruo il rilievo della evidenza della appartenenza delle piantine al ricorrente in ragione del fatto che egli ed il suo presunto concorrente fossero stati visti dagli agenti di p.g. trasportare bidoni pieni d'acqua che sarebbero serviti per l'irrigazione delle citate piante; del pari apodittica è l'affermazione del Tribunale circa la destinazione a terzi dello stupefacente coltivato, senza accertare il principio attivo sviluppato. 2.2. Con il secondo motivo, violazione di legge penale e mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria del reato di cui all'art. 337 cod. pen., essendosi il ricorrente limitato ad inveire contro gli operanti senza ostacolare le relative operazioni di arresto. 2.3. Con il terzo motivo, violazione di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, affermata solo attraverso mere clausole di stile, senza giustificare il legame tra i risalenti e non specifici precedenti e l'attualità delle esigenze. 3. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 4. Il primo motivo è genericamente proposto per questione di fatto oltre che manifestamente infondato in relazione alla ineccepibile motivazione con la quale il Tribunale ha ricondotto la coltivazione delle piante di marihuana al ricorrente ed al suo concorrente in ragione dell'accesso dei due al casolare abbandonato all'interno del quale era in atto la coltivazione delle 44 piante di marihuana - quasi pronte per la maturazione e di altezza tra i 50 e 100 cm. - con bidoni di acqua non illogicamente ritenuti destinati alla irrigazione delle piante ed essendosi rinvenuto in detto casolare fertilizzante. Correttamente è stata affermata la sussistenza della tipicità della condotta ed esclusa la destinazione esclusivamente personale della coltivazione, in conformità all'autorevole orientamento secondo il quale il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente (Sez. U, Sentenza n. 12348 del 19/12/2019 (dep. 2020), Caruso, Rv. 278624-02) non integrando il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto(Sez. U, Sentenza n. 12348 del 19/12/2019 (dep. 2020), Caruso, Rv. 278624-01). 5. Il secondo motivo è parimenti genericamente proposto per ragioni di fatto rispetto alla incensurabile motivazione che ha giustificato la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen. considerando le espressioni minatorie degli indagati nei confronti degli operanti all'atto del loro intervento, tanto da richiedere l'intervento di un'altra pattuglia. 6. Il terzo motivo è infondato. Invero, senza incorrere in vizi logici e giuridici, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari correlandole al pericolo di recidiva considerando la non improvvisata condotta in uno alla personalità del ricorrente già gravato da precedenti. 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
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