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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 14109/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16567/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Miglianico (CH), via Cerreto n. 25, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39P04 C114A) e IEZZI Tullio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64S20 E435I), quali ex soci della cancellata [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., cessata il 29 ottobre 2015, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Lanciano, via Antinori n. 4, hanno eletto domicilio; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 2119/2017, pubblicata il 22 novembre 2017; R.G.N. 16567/18 C.C.4/05/2023 Vendita – Risoluzione per inadempimento – Vizi del bene udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie illustrative deposit ate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione del 12 febbraio 2009, la Colmatt di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva, davanti al Tribunale di Lanciano (Sezione distaccata di Atessa), la [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. al fine di ottenere la pronuncia di risoluzione del contratto di acquisto dell’autocarro stipulato tra le parti il 26 settembre 2007 per grave inadempimento dell’alienante convenuta, con la condanna alla restituzione della somma di euro 84.000,00 versata a titolo di prezzo e al risarcimento dei danni nella misura di euro 50.000,00 per il mancato o parziale utilizzo del mezzo.

In via gradata, chiedeva che la convenuta fosse condannata al risarcimento del danno subito nella misura stabilita dalla consulenza tecnica preventiva ante causam ex art. 696 - bis c.p.c. per l’importo di euro 12.000,00 quanto alle voci di spesa ivi specificate, oltre euro 200,00 più IVA al giorno per il pregiudizio da fermo tecnico.

L’attrice esponeva: che, a fronte del perfezionato acquisto del bene e dell’avvenuto pagamento del corrispettivo, la consegna dell’autocarro era avvenuta solo il 21 novembre 2007, rispetto alla data di consegna fissata nel contratto del 15 ottobre 2007, con il conseguente pregiudizio economico arrecato per il mancato utilizzo; che, inoltre, il mezzo era affetto da gravi vizi e/o difetti, quali l’irregolare distribuzione del peso sugli assi, i difetti del cassone trilaterale, il cattivo funzionamento della gru e del relativo radiocomando.

Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., negando la fondatezza delle pretese avversarie e all’uopo sostenendo: che non era maturato alcun ritardo nella consegna, poiché l’autocarro era stato messo a disposizione dell’acquirente sin dalla data pattuita, senza che quest’ultima ne avesse curato il ritiro; che non vi era alcuno dei vizi contestato da controparte.

La convenuta, all’esito, chiedeva la chiamata in garanzia della PMM, quale allestitore del mezzo, e di [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandante della società acquirente che aveva fornito le direttive costruttive all’allestitore.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 25/2011, depositata il 2 maggio 2011, respingeva le domande proposte dall’attrice.

In specie, la pronuncia deduceva: che non ricorreva alcun ritardo nella consegna imputabile all’alienante; che le diverse e maggiori dimensioni del cassone non erano addebitabili alla convenuta né all’allestitore, poiché la scelta dimensionale era stata assunta dal Mattioli, che aveva agito per conto della società; che, peraltro, il veicolo era stato regolarmente immatricolato dalla motorizzazione civile sulla scorta delle dichiarazioni di conformità del costruttore e all’esito delle conseguenti verifiche tecniche da parte del Ministero dei Trasporti; che non sussistevano dunque le condizioni di pericolosità ipotizzate, né la minore capacità di carico del mezzo o la sua minore redditività, atteso che l’autocarro era stato costantemente utilizzato. 2.– Con atto di citazione notificato il 9 n ovembre 2011, proponeva appello la Colmatt di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la quale contestava: che la sussistenza dei vizi risultava dalla relazione di consulenza tecnica d’ufficio espletata ante causam sia con riferimento alla grave limitazione della capacità di carico, sia con riguardo all’installazione errata del cassone e della gru oleodinamica, sia quanto alla pericolosità del mezzo, che non poteva essere esclusa dalla semplice possibilità di circolazione; che sussisteva anche il ritardo nella consegna.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., la quale eccepiva l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e comunque la sua infondatezza, obiettando, in particolare, che il veicolo era stato messo tempestivamente a disposizione per il ritiro e che successivamente l’acquirente non aveva consentito alla venditrice di provvedere alla sistemazione, per il tramite dell’allestitore, di uno degli elementi del veicolo.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.

A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che doveva essere confermata la valutazione del Tribunale, secondo cui l’avvenuta immatricolazione del veicolo, in esito alle attività di collaudo da parte della motorizzazione, costituiva elemento in grado di escludere che la circolazione e l’utilizzo di detto veicolo potessero avvenire in maniera pericolosa; b) che il comprovato utilizzo del mezzo da parte dell’appellante escludeva, in mancanza della dimostrazione di un effettivo utilizzo con carichi inferiori alla portata massima consentita, la gravità dell’inadempimento dedotto; c) che la carenza di un inadempimento grave era confermata anche dalla dimostrata inerzia dell’acquirente dinanzi all’offerta dell’alienante di eliminazione di alcuni dei difetti del veicolo – e in particolare del difetto della sponda later ale – e di riduzione o sostituzione del cassone del mezzo fino a ricondurlo nei limiti di mm. 4.200; d) che, in ogni caso, era rimasta del tutto indimostrata l’effettiva integrazione del pregiudizio lamentato, specie alla luce della palese infondatezza del rilievo circa l’inservibilità dell’autocarro acquistato. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la Colmatt di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali ex soci della cancellata società intimata [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. 4.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ed errata applicazione dell’art. 1490 c.c., per avere la Corte di merito escluso la gravità dell’inadempimento sull’erroneo presupposto che l’autocarro oggetto della vendita fosse stato regolarmente utilizzato, senza tenere conto che la garanzia per i vizi della cosa venduta, a cui era tenuto l’alienante, avrebbe riguardato non solo l’idoneità all’uso cui la cosa era destinata, ma anche la diminuzione in modo apprezzabile del suo valore.

Sicché, ad avviso dell’istante, i vizi denunciati, pur non impedendo l’uso della cosa secondo la sua destinazione, ne avrebbero diminuito la fruibilità in modo sensibile per la limitazione dei carichi sul cassone, tale da non poter far fronte alle richieste dei committenti nei periodi di picco. 1.1.–Il motivo è infondato.

E ciò pur muovendo dalla corretta premessa della ricorrente, a mente della quale, purché sussistano i presupposti richiesti dall’art. 1490 c.c. per la garanzia in ordine ai vizi occulti (inidoneità della cosa venduta all’uso cui è stata destinata o apprezzabile diminuzione del suo valore), il compratore ha la facoltà di scegliere liberamente fra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo, prescindendo dal minore o maggior grado di gravità del vizio denunziato.

Pertanto, la risoluzione del contratto può essere richiesta anche per la sussistenza di vizi che, sebbene non importino l’assoluta inidoneità all’uso della cosa venduta, tuttavia ne determinino una forte diminuzione del valore.

Sicché, in tema di garanzia della cosa venduta, qualora ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 1490 c.c. (inidoneità della cosa all’uso cui è destinata o apprezzabile diminuzione del suo valore), il compratore ha la facoltà di scegliere liberamente fra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo, prescindendo dal minore o maggior grado di gravità del vizio denunziato.

E tanto perché la regolamentazione della garanzia per i vizi nella vendita inserisce una disciplina della materia completa e non integrabile con le regole dell’art. 1455 c.c. sull’importanza dell’inadempimento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24317 del 05/08/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 19802 del 22/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 17138 del 26/08/2015; Sez. 2, Sentenza n. 22415 del 29/11/2004; Sez. 2, Sentenza n. 1153 del 01/02/1995; Sez. 3, Sentenza n. 582 del 29/01/1982; Sez. 3, Sentenza n. 2188 del 06/05/1978; Sez. 3, Sentenza n. 3362 del 09/10/1976; contra Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21949 del 25/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 914 del 15/02/1986).

Nondimeno – premesso che la rico rrente non ha espressamente dedotto di aver fatto valere la specifica causa petendi della diminuzione apprezzabile di valore del bene nel giudizio di merito (né a tale causale si riferisce la sentenza impugnata), sicché la circostanza dedotta in sede di legittimità appare nuova – , la risoluzione medesima è, in ogni caso, impedita dalla trasformazione, dall’alienazione o dal perimento per caso fortuito o forza maggiore del bene venduto ex art. 1492, ultimo comma, c.c. nonché dal suo uso, anche prolungato, da parte del compratore, ove da tale uso possa desumersi una tacita rinunzia, da parte del compratore medesimo, all’azione redibitoria.

Siffatta rinunzia, peraltro, deve escludersi quando si tratti di un uso normale della cosa, fatto però a titolo precario e secondo la destinazione di questa, al solo scopo di ridurre il danno subito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14665 del 03/06/2008; Sez. 2, Sentenza n. 12382 del 25/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 489 del 15/01/2001; Sez. 2, Sentenza n. 15104 del 22/11/2000; Sez. 2, Sentenza n. 1212 del 01/02/1993; Sez. 2, Sentenza n. 2891 del 11/05/1984; Sez. 2, Sentenza n. 5221 del 29/07/1983; Sez. 3, Sentenza n. 111 del 11/01/1982; Sez. 2, Sentenza n. 1759 del 17/03/1980; Sez. 3, Sentenza n. 3362 del 09/10/1976; Sez. 3, Sentenza n. 2786 del 25/09/1972).

Senonché nella fattispecie tali principi non risultano violati dalla pronuncia impugnata, la quale ha affermato che era stato comprovato, per un verso, il pieno utilizzo del mezzo, a cura dell’acquirente, per gli scopi propri per i quali l’autocarro era stato acquistato (ossia per il trasporto di merci e segnatamente di legna, materiali sfusi e pallets) mentre, per altro verso, non era stato affatto dimostrato un effettivo utilizzo con carichi inferiori alla portata massima consentita.

Con la conseguenza che la pretesa risoluzione non poteva essere rivendicata, poiché da tale utilizzazione conforme alla destinazione della cosa doveva desumersi l’abdicazione al diritto di far valere l’asserito vizio da diminuzione notevole del valore.

Inoltre, sarebbe stato onere dell’acquirente dimostrare che vi fosse stato un vizio tale da incidere in modo apprezzabile sul valore dell’autocarro (con la precisa indicazione della percentuale di riduzione di detto valore) – questione, questa, diversa dall’entità della spesa necessaria a riportare il bene in condizioni di piena funzionalità – e a fortiori che l’uso del mezzo non fosse stato normale e fosse avvenuto solo a titolo precario, in attesa di ottenere la risoluzione della vendita.

E tanto perché, in tema di compravendita, l’obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all’iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l’esperimento, rispettivamente, della actio quanti minoris o della actio redhibitoria .

Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell’esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l’onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all’inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9960 del 28/03/2022; Sez. 2, Sentenza n. 8199 del 27/04/2020; Sez.

U, Sentenza n. 11748 del 03/05/2019). 2.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ed errata applicazione di non meglio precisate norme di diritto, per avere la Corte territoriale negato che la consulenza tecnica d’ufficio esplorativa costituisse un mezzo di prova. 2.1.– Il mezzo di critica è inammissibile, poiché non sono state evocate le norme che si assumono violate (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18998 del 06/07/2021; Sez.

U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020).

Peraltro, la sentenza d’appello ha evidenziato che la prova del normale uso dell’autocarro fosse desumibile dalla prova testimoniale raccolta.

Solo in via rafforzativa, la pronuncia ha rilevato che la consulenza tecnica d’ufficio non avrebbe potuto comunque costituire elemento di prova né dell’esistenza né dell’entità e della natura del pregiudizio subito.

Ebbene, pur essendo possibile assegnare alla consulenza tecnica d’ufficio – la quale non è un mezzo di prova in senso stretto –ed alle correlate indagini peritali funzione “percipiente”, essa tuttavia deve vertere su elementigià allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 13736 del 03/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 1190 del 22/01/2015; Sez. 1, Sentenza n. 20695 del 10/09/2013).

Nella fattispecie, dalla prova orale svolta il giudice di merito ha tratto il convincimento che i pregiudizi lamentati non avessero interferito con il normale, duraturo e stabile godimento del bene.

Né risulta che l’acquirente abbia mai dedotto che i vizi denunciati hanno determinato una diminuzione apprezzabile del valore del bene. 3.– Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte distrettuale omesso di valutare le risultanze – di cui la parte avrebbe esplicitamente dedotto la decisività – e per aver motivato su circostanza non emersa dalle risultanze probatorie, ignorando le difese spiegate sul punto dalla ricorrente.

In specie, ad avviso dell’istante, il Giudice del gravame avrebbe tralasciato di esaminare i rilievi della consulenza tecnica d’ufficio in punto di pericolosità nell’utilizzazione dell’autocarro, ma anche in ordine alla quantificazione delle somme necessarie a ricondurre il mezzo alla idonea funzionalità.

Ed inoltre –sempre secondo la ricorrente – la Corte d’appello avrebbe valorizzato l’asserita inerzia dell’acquirente, a fronte dell’offerta di eliminazione di alcuni difetti del veicolo, sebbene tale circostanza non fosse mai emersa dalle risultanze probatorie, in quanto le dichiarazioni dei testi escussi sul punto sarebbero state sconfessate dalle argomentazioni confutative della parte. 3.1.–Il motivo è inammissibile.

E tanto perché, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimoabbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021; Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6-1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019).

Ora, con il motivo articolato, la ricorrente mira ad ottenere una revisione delle risultanze tratte dal corredo probatorio in atti. 4.– Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., dell’omessa e illogica motivazione della Corte d’appello circa l’esclusione della rilevanza della consulenza tecnica d’ufficio ai fini della valutazione dell’entità del danno.

Al riguardo, sarebbe stata indebitamente esclusa la pericolosità insita nell’utilizzo del veicolo, in esito all’attività di collaudo dello stesso da parte della motorizzazione civile, relativa all’immatricolazione dell’autocarro, senza considerare che la verifica dell’idoneità alla circolazione non avrebbe comunque garantito l’assolvimento della funzione – ben più qualificata e specifica – di trasporto, carico e scarico di merci o materiali di vario genere e peso (e, in particolare, di legna, materiali sfusi e pallets), come invece sarebbe stato acclarato dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata ante causam, da cui sarebbe emersa la pericolosità dell’assetto del mezzo. 4.1.–La doglianza è inammissibile.

Infatti, sotto l’apparente veste di un vizio di violazione di legge, la ricorrente mira in realtà a contestare l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione adottata a sé sfavorevole, peraltro senza addurre gli accadimenti storico-naturalistici decisivi in tesi omessi.

Ebbene, sotto il primo profilo, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), elementi non ravvisabili nella censura esposta.

Per contro, sotto il secondo profilo, attraverso tale mezzo di critica la ricorrente vorrebbe confutare l’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito ed esaltarne una lettura alternativa.

Senonché la valutazione dei fatti effettuata non è sindacabile in sede di legittimità, non potendo la Corte compiere una loro ponderazione alternativa, rimessa in via esclusiva al giudice di merito (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez.

U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017). 5.–Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16567/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Miglianico (CH), via Cerreto n. 25, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39P04 C114A) e IEZZI Tullio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64S20 E435I), quali ex soci della cancellata [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., cessata il 29 ottobre 2015, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Lanciano, via Antinori n. 4, hanno eletto domicilio; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 2119/2017, pubblicata il 22 novembre 2017; R.G.N. 16567/18 C.C.4/05/2023 Vendita – Risoluzione per inadempimento – Vizi del bene udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie illustrative deposit ate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione del 12 febbraio 2009, la Colmatt di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva, davanti al Tribunale di Lanciano (Sezione distaccata di Atessa), la [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. al fine di ottenere la pronuncia di risoluzione del contratto di acquisto dell’autocarro stipulato tra le parti il 26 settembre 2007 per grave inadempimento dell’alienante convenuta, con la condanna alla restituzione della somma di euro 84.000,00 versata a titolo di prezzo e al risarcimento dei danni nella misura di euro 50.000,00 per il mancato o parziale utilizzo del mezzo. In via gradata, chiedeva che la convenuta fosse condannata al risarcimento del danno subito nella misura stabilita dalla consulenza tecnica preventiva ante causam ex art. 696 - bis c.p.c. per l’importo di euro 12.000,00 quanto alle voci di spesa ivi specificate, oltre euro 200,00 più IVA al giorno per il pregiudizio da fermo tecnico. L’attrice esponeva: che, a fronte del perfezionato acquisto del bene e dell’avvenuto pagamento del corrispettivo, la consegna dell’autocarro era avvenuta solo il 21 novembre 2007, rispetto alla data di consegna fissata nel contratto del 15 ottobre 2007, con il conseguente pregiudizio economico arrecato per il mancato utilizzo; che, inoltre, il mezzo era affetto da gravi vizi e/o difetti, quali l’irregolare distribuzione del peso sugli assi, i difetti del cassone trilaterale, il cattivo funzionamento della gru e del relativo radiocomando. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., negando la fondatezza delle pretese avversarie e all’uopo sostenendo: che non era maturato alcun ritardo nella consegna, poiché l’autocarro era stato messo a disposizione dell’acquirente sin dalla data pattuita, senza che quest’ultima ne avesse curato il ritiro; che non vi era alcuno dei vizi contestato da controparte. La convenuta, all’esito, chiedeva la chiamata in garanzia della PMM, quale allestitore del mezzo, e di [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandante della società acquirente che aveva fornito le direttive costruttive all’allestitore. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 25/2011, depositata il 2 maggio 2011, respingeva le domande proposte dall’attrice. In specie, la pronuncia deduceva: che non ricorreva alcun ritardo nella consegna imputabile all’alienante; che le diverse e maggiori dimensioni del cassone non erano addebitabili alla convenuta né all’allestitore, poiché la scelta dimensionale era stata assunta dal Mattioli, che aveva agito per conto della società; che, peraltro, il veicolo era stato regolarmente immatricolato dalla motorizzazione civile sulla scorta delle dichiarazioni di conformità del costruttore e all’esito delle conseguenti verifiche tecniche da parte del Ministero dei Trasporti; che non sussistevano dunque le condizioni di pericolosità ipotizzate, né la minore capacità di carico del mezzo o la sua minore redditività, atteso che l’autocarro era stato costantemente utilizzato. 2.– Con atto di citazione notificato il 9 n ovembre 2011, proponeva appello la Colmatt di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la quale contestava: che la sussistenza dei vizi risultava dalla relazione di consulenza tecnica d’ufficio espletata ante causam sia con riferimento alla grave limitazione della capacità di carico, sia con riguardo all’installazione errata del cassone e della gru oleodinamica, sia quanto alla pericolosità del mezzo, che non poteva essere esclusa dalla semplice possibilità di circolazione; che sussisteva anche il ritardo nella consegna. Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., la quale eccepiva l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e comunque la sua infondatezza, obiettando, in particolare, che il veicolo era stato messo tempestivamente a disposizione per il ritiro e che successivamente l’acquirente non aveva consentito alla venditrice di provvedere alla sistemazione, per il tramite dell’allestitore, di uno degli elementi del veicolo. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che doveva essere confermata la valutazione del Tribunale, secondo cui l’avvenuta immatricolazione del veicolo, in esito alle attività di collaudo da parte della motorizzazione, costituiva elemento in grado di escludere che la circolazione e l’utilizzo di detto veicolo potessero avvenire in maniera pericolosa; b) che il comprovato utilizzo del mezzo da parte dell’appellante escludeva, in mancanza della dimostrazione di un effettivo utilizzo con carichi inferiori alla portata massima consentita, la gravità dell’inadempimento dedotto; c) che la carenza di un inadempimento grave era confermata anche dalla dimostrata inerzia dell’acquirente dinanzi all’offerta dell’alienante di eliminazione di alcuni dei difetti del veicolo – e in particolare del difetto della sponda later ale – e di riduzione o sostituzione del cassone del mezzo fino a ricondurlo nei limiti di mm. 4.200; d) che, in ogni caso, era rimasta del tutto indimostrata l’effettiva integrazione del pregiudizio lamentato, specie alla luce della palese infondatezza del rilievo circa l’inservibilità dell’autocarro acquistato. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la Colmatt di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali ex soci della cancellata società intimata [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. 4.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ed errata applicazione dell’art. 1490 c.c., per avere la Corte di merito escluso la gravità dell’inadempimento sull’erroneo presupposto che l’autocarro oggetto della vendita fosse stato regolarmente utilizzato, senza tenere conto che la garanzia per i vizi della cosa venduta, a cui era tenuto l’alienante, avrebbe riguardato non solo l’idoneità all’uso cui la cosa era destinata, ma anche la diminuzione in modo apprezzabile del suo valore. Sicché, ad avviso dell’istante, i vizi denunciati, pur non impedendo l’uso della cosa secondo la sua destinazione, ne avrebbero diminuito la fruibilità in modo sensibile per la limitazione dei carichi sul cassone, tale da non poter far fronte alle richieste dei committenti nei periodi di picco. 1.1.–Il motivo è infondato. E ciò pur muovendo dalla corretta premessa della ricorrente, a mente della quale, purché sussistano i presupposti richiesti dall’art. 1490 c.c. per la garanzia in ordine ai vizi occulti (inidoneità della cosa venduta all’uso cui è stata destinata o apprezzabile diminuzione del suo valore), il compratore ha la facoltà di scegliere liberamente fra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo, prescindendo dal minore o maggior grado di gravità del vizio denunziato. Pertanto, la risoluzione del contratto può essere richiesta anche per la sussistenza di vizi che, sebbene non importino l’assoluta inidoneità all’uso della cosa venduta, tuttavia ne determinino una forte diminuzione del valore. Sicché, in tema di garanzia della cosa venduta, qualora ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 1490 c.c. (inidoneità della cosa all’uso cui è destinata o apprezzabile diminuzione del suo valore), il compratore ha la facoltà di scegliere liberamente fra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo, prescindendo dal minore o maggior grado di gravità del vizio denunziato. E tanto perché la regolamentazione della garanzia per i vizi nella vendita inserisce una disciplina della materia completa e non integrabile con le regole dell’art. 1455 c.c. sull’importanza dell’inadempimento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24317 del 05/08/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 19802 del 22/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 17138 del 26/08/2015; Sez. 2, Sentenza n. 22415 del 29/11/2004; Sez. 2, Sentenza n. 1153 del 01/02/1995; Sez. 3, Sentenza n. 582 del 29/01/1982; Sez. 3, Sentenza n. 2188 del 06/05/1978; Sez. 3, Sentenza n. 3362 del 09/10/1976; contra Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21949 del 25/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 914 del 15/02/1986). Nondimeno – premesso che la rico rrente non ha espressamente dedotto di aver fatto valere la specifica causa petendi della diminuzione apprezzabile di valore del bene nel giudizio di merito (né a tale causale si riferisce la sentenza impugnata), sicché la circostanza dedotta in sede di legittimità appare nuova – , la risoluzione medesima è, in ogni caso, impedita dalla trasformazione, dall’alienazione o dal perimento per caso fortuito o forza maggiore del bene venduto ex art. 1492, ultimo comma, c.c. nonché dal suo uso, anche prolungato, da parte del compratore, ove da tale uso possa desumersi una tacita rinunzia, da parte del compratore medesimo, all’azione redibitoria. Siffatta rinunzia, peraltro, deve escludersi quando si tratti di un uso normale della cosa, fatto però a titolo precario e secondo la destinazione di questa, al solo scopo di ridurre il danno subito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14665 del 03/06/2008; Sez. 2, Sentenza n. 12382 del 25/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 489 del 15/01/2001; Sez. 2, Sentenza n. 15104 del 22/11/2000; Sez. 2, Sentenza n. 1212 del 01/02/1993; Sez. 2, Sentenza n. 2891 del 11/05/1984; Sez. 2, Sentenza n. 5221 del 29/07/1983; Sez. 3, Sentenza n. 111 del 11/01/1982; Sez. 2, Sentenza n. 1759 del 17/03/1980; Sez. 3, Sentenza n. 3362 del 09/10/1976; Sez. 3, Sentenza n. 2786 del 25/09/1972). Senonché nella fattispecie tali principi non risultano violati dalla pronuncia impugnata, la quale ha affermato che era stato comprovato, per un verso, il pieno utilizzo del mezzo, a cura dell’acquirente, per gli scopi propri per i quali l’autocarro era stato acquistato (ossia per il trasporto di merci e segnatamente di legna, materiali sfusi e pallets) mentre, per altro verso, non era stato affatto dimostrato un effettivo utilizzo con carichi inferiori alla portata massima consentita. Con la conseguenza che la pretesa risoluzione non poteva essere rivendicata, poiché da tale utilizzazione conforme alla destinazione della cosa doveva desumersi l’abdicazione al diritto di far valere l’asserito vizio da diminuzione notevole del valore. Inoltre, sarebbe stato onere dell’acquirente dimostrare che vi fosse stato un vizio tale da incidere in modo apprezzabile sul valore dell’autocarro (con la precisa indicazione della percentuale di riduzione di detto valore) – questione, questa, diversa dall’entità della spesa necessaria a riportare il bene in condizioni di piena funzionalità – e a fortiori che l’uso del mezzo non fosse stato normale e fosse avvenuto solo a titolo precario, in attesa di ottenere la risoluzione della vendita. E tanto perché, in tema di compravendita, l’obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all’iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l’esperimento, rispettivamente, della actio quanti minoris o della actio redhibitoria . Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell’esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l’onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all’inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9960 del 28/03/2022; Sez. 2, Sentenza n. 8199 del 27/04/2020; Sez. U, Sentenza n. 11748 del 03/05/2019). 2.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ed errata applicazione di non meglio precisate norme di diritto, per avere la Corte territoriale negato che la consulenza tecnica d’ufficio esplorativa costituisse un mezzo di prova. 2.1.– Il mezzo di critica è inammissibile, poiché non sono state evocate le norme che si assumono violate (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18998 del 06/07/2021; Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020). Peraltro, la sentenza d’appello ha evidenziato che la prova del normale uso dell’autocarro fosse desumibile dalla prova testimoniale raccolta. Solo in via rafforzativa, la pronuncia ha rilevato che la consulenza tecnica d’ufficio non avrebbe potuto comunque costituire elemento di prova né dell’esistenza né dell’entità e della natura del pregiudizio subito. Ebbene, pur essendo possibile assegnare alla consulenza tecnica d’ufficio – la quale non è un mezzo di prova in senso stretto –ed alle correlate indagini peritali funzione “percipiente”, essa tuttavia deve vertere su elementigià allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 13736 del 03/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 1190 del 22/01/2015; Sez. 1, Sentenza n. 20695 del 10/09/2013). Nella fattispecie, dalla prova orale svolta il giudice di merito ha tratto il convincimento che i pregiudizi lamentati non avessero interferito con il normale, duraturo e stabile godimento del bene. Né risulta che l’acquirente abbia mai dedotto che i vizi denunciati hanno determinato una diminuzione apprezzabile del valore del bene. 3.– Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte distrettuale omesso di valutare le risultanze – di cui la parte avrebbe esplicitamente dedotto la decisività – e per aver motivato su circostanza non emersa dalle risultanze probatorie, ignorando le difese spiegate sul punto dalla ricorrente. In specie, ad avviso dell’istante, il Giudice del gravame avrebbe tralasciato di esaminare i rilievi della consulenza tecnica d’ufficio in punto di pericolosità nell’utilizzazione dell’autocarro, ma anche in ordine alla quantificazione delle somme necessarie a ricondurre il mezzo alla idonea funzionalità. Ed inoltre –sempre secondo la ricorrente – la Corte d’appello avrebbe valorizzato l’asserita inerzia dell’acquirente, a fronte dell’offerta di eliminazione di alcuni difetti del veicolo, sebbene tale circostanza non fosse mai emersa dalle risultanze probatorie, in quanto le dichiarazioni dei testi escussi sul punto sarebbero state sconfessate dalle argomentazioni confutative della parte. 3.1.–Il motivo è inammissibile. E tanto perché, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimoabbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6-1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019). Ora, con il motivo articolato, la ricorrente mira ad ottenere una revisione delle risultanze tratte dal corredo probatorio in atti. 4.– Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., dell’omessa e illogica motivazione della Corte d’appello circa l’esclusione della rilevanza della consulenza tecnica d’ufficio ai fini della valutazione dell’entità del danno. Al riguardo, sarebbe stata indebitamente esclusa la pericolosità insita nell’utilizzo del veicolo, in esito all’attività di collaudo dello stesso da parte della motorizzazione civile, relativa all’immatricolazione dell’autocarro, senza considerare che la verifica dell’idoneità alla circolazione non avrebbe comunque garantito l’assolvimento della funzione – ben più qualificata e specifica – di trasporto, carico e scarico di merci o materiali di vario genere e peso (e, in particolare, di legna, materiali sfusi e pallets), come invece sarebbe stato acclarato dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata ante causam, da cui sarebbe emersa la pericolosità dell’assetto del mezzo. 4.1.–La doglianza è inammissibile. Infatti, sotto l’apparente veste di un vizio di violazione di legge, la ricorrente mira in realtà a contestare l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione adottata a sé sfavorevole, peraltro senza addurre gli accadimenti storico-naturalistici decisivi in tesi omessi. Ebbene, sotto il primo profilo, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), elementi non ravvisabili nella censura esposta. Per contro, sotto il secondo profilo, attraverso tale mezzo di critica la ricorrente vorrebbe confutare l’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito ed esaltarne una lettura alternativa. Senonché la valutazione dei fatti effettuata non è sindacabile in sede di legittimità, non potendo la Corte compiere una loro ponderazione alternativa, rimessa in via esclusiva al giudice di merito (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017). 5.–Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13,
Sentenza Cassazione n. 14109/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris