CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 48908/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Considerato che la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 650 cod. pen., alla pena di mesi uno di arresto. Rilevato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, avv. N. Sgambato, deducendo erronea applicazione dell'art. 650 cod. pen. (primo motivo), violazione ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione sul punto (secondo motivo), violazione ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione (terzo motivo). Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto devolve censure (primo e terzo motivo) di asserito difetto di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione che non si evince dal contenuto del provvedimento impugnato (cfr. p. 2 e 3 della sentenza) e che, comunque, quanto alla dedotta inosservanza di norme di legge in relazione all'art. 650 cod. pen., la censura è versata in fatto, in quanto diretta a sostenere l'alternativa tesi della difesa tecnica (contrastata dal tenore della motivazione: cfr. p. 3), secondo la quale la zona, ove il ricorrente era stato fermato, non era inclusa nell'area rispetto alla quale era vigente il divieto di accesso disposto con il provvedimento amministrativo. Rilevato, poi, che il motivo relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo) è manifestamente infondato, tenuto conto della motivazione specifica svolta a p. 3 e, soprattutto, del complessivo tenore del provvedimento impugnato che si sofferma, tra l'altro, sulla natura pericolosa e lesiva dell'ordine e della sicurezza pubblica causa del disposto divieto, sull'assenza di elementi positivi da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre che sui precedenti reputati ostativi. Considerato, infatti, che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza e che, proprio in relazione alla denegata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha valorizzato la complessiva motivazione del giudice di appello il quale, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione dell'istituto, aveva posto in rilievo, tra l'altro, come avvenuto nel caso al vaglio, la mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche e la sussistenza di precedenti penali dell'imputato.2 4 Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il P