CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 23452/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 25/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 09/06/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 628 comma primo e terzo quinquies cod. pen. (capo A) e artt. 61 n. 2, 582 cod. pen. (capo B). Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale ed il travisamento della prova in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, nonché la carenza o l'apparenza della motivazione in relazione all'art.62 bis cod. pen., sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, che a pag. 3 della sentenza impugnata - in linea con la motivazione del giudice di primo grado che hanno saldato ed integrato - hanno dato congruamente conto del compendio probatorio a carico del prevenuto, fondato sulle attendibili dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dai referti medici e dall'escussioni testimoniali dei testi oculari, comprovanti oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale dell'imputato per i reati contestati. Si veda, inoltre, pag. 4 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., in assenza di elementi di natura processuale o extra processuale positivamente apprezzabili in merito; osservato, peraltro, che le censure difensive contenute nel primo motivo di ricorso tendono a prefigurare una rivalutazione ed un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, non consentita in questa sede, restando inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare solo una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva in un sostanziale apprezzamento di fatto (cfr., ex pluri bus, Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/2023