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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02225/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’inammissibilità del ricorso; preso atto che nessuno è presente per la difesa dell’imputato, nonostante la richiesta di trattazione orale da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui l'imputato, unitamente ai correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] D i D ato , era stato condannato per i reati loro ascritti , procedendo alla riqualificazione del primo capo di imputazione, originariamente qualificatocome detenzione di tabacco lavorato estero di contrabbando(art. 291 bis, 291 ter, comma 2 lett. c) e 296 d.p.r. n. 43/73 – ora art. 84 T.U. 141/2024)nel reato di sottrazione di tabacco italiano al pagamento delle accise (art. 65 l. 907/42 e art. 1, l. 27/51)confermando la condanna per i delitti di vendita di beni recanti marchi contraffatti (art. 474 cod. pen.) e di ricettazione aggravata(art. 648 cod. pen.), rideterminando conseguentemente la pena , anche in relazione alla unificazione in continuazione ab externocon precedente sentenza di condanna passata in giudicato pronunciata nei confronti dell’imputato, econfermando nel resto.

2. Presentando ricorso per Cassazione, la difesa dell'imputato ha formulato i seguentimotivi. 2.1 Violazione dell’art. 606, lett. b, d ed e, cod. proc. pen., in relazione agli artt.192 cod. proc. pen., 291 ter d.p.r. 43/73 e 474 cod. pen..

In particolare, vengono espostele seguenti deduzioni : -carenza e contraddittorietà motivazionale in ordine al diniego di rinnovazione istruttoria circa la mancata identificazione dei marchi e la esatta provenienza dei prodotti in sequestro.

La falsità degli stessi èstata accertata a mezzo d i consulente della [OSCURATO:PERSONA] solamente in relazione a sigarette di tale marchio, Marlboro e Merit.

Manca la prova della provenienza ed eventuale contraffazione degli ulteriori marchi, non potendosi ritenere sufficiente la valutazione degli agenti di polizia giudiziariasulla falsità, a mezzo di comparazione fotografica; -insufficienza probatoria in relazione alla ricettazione non risultando da alcun a fonte l'ipotesi dell'acquisto di prodotti già contraffatti piuttosto che il concorso, da parte dell'imputato, nella produzione degli stessi; - contraddittorietà motivazionale in ordine alla mancata derubricazione dell a ricettazionein incauto acquisto ( art . 712 cod . pen . ). 2.2 Con ulteriore deduzione (pg. 3) si lamenta altresì, nel quadro della violazione di legge e del vizio motivazionale di cui all’art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen., la insussistenza o, al più l’apparenza della motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva.

In particolare, venivano evidenziate risalenza e unicità del precedente, di circa 25 anni anteriore alla ‘ricaduta’, senza che alcuna specificazione fosse fornita in sentenza in ordine alle ragioni della decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi e per la loro ripetitività, che li qualifica come generici perché, in sostanza, non si confrontano con la decisione di merito che viene impugnata.

2. Il primo motivo reitera la richiesta di integrazione istruttoria sviluppata nell’atto di appello(pg. 2), per la ritenuta insufficienza della valutazione ‘fotografica’ espletata dalla Guardia di Finanza, senza tuttavia confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza che, tra pg. 7 e 8, smentisce l’assunto difensivo evidenziando, quali fattori dimostrativi della falsità dei marchi, oltre all’ “occhio esperto” degli operanti, la ‘medesimezza’ del codice identificativo che, ovviamente, proprio per essere tale, non può essere lo stesso per tutti i pacchetti, nonché l’assenza del contrassegno di Stato.

A tacer d’altro (la sua manifesta infondatezza, data la congruenza ed appropriatezza della motivazione, per nulla illogica), il motivo è, pertanto, viziato da aspecificità che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016,del 2017, Galtelli,Rv. 268823; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596).

3. Il secondo motivo, che contesta la ricettazione sostenendo non vi sia prova che l’imputato non abbia eventualmente partecipato alla produzione dei prodotti contraffatti, non erastato dedotto in precedenza, in grado di appello.

Esso, pertanto, non è consentito perché costituisce un novum:la mancata formulazione del tema nella fase processuale anteriore, lo rende inammissibile innanzi alla Corte di cassazione, per violazione della catena devolutiva, dovendo trovare applicazione la regola del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., ad evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631).

4. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato ed, ancor prima, generico, essendo ripetitivo dell’analogo motivo d’appello, che ha già trovato risposta a pg. 9 della sentenza con argomentazione logica ed adeguata, che non necessita di alcuna ulteriore integrazione.

5. Quanto alla dedotta insussistenza dei presupposti per la applicazione della recidiva, è sufficiente considerareche l’esame del certificato del casellario, presente in atti, rivela l’iscrizionedi due precedenti(per istigazione alla corruzione, l’uno, per rapina, l’altro), e non uno, come erroneamente allegato dalla difesa.

E poiché l'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non elimina gli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva(Sez. 3, n. 5412 del 25/10/2019 dep. 2020, M., Rv. 278575 – 01 ), non può nemmeno farsi questione della elisione, per il decorso del tempo, degli effetti della pronuncia, ai fini della sussistenza dell’aggravante.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 dicembre2025 Il Consigliere relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’inammissibilità del ricorso; preso atto che nessuno è presente per la difesa dell’imputato, nonostante la richiesta di trattazione orale da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui l'imputato, unitamente ai correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] D i D ato , era stato condannato per i reati loro ascritti , procedendo alla riqualificazione del primo capo di imputazione, originariamente qualificatocome detenzione di tabacco lavorato estero di contrabbando(art. 291 bis, 291 ter, comma 2 lett. c) e 296 d.p.r. n. 43/73 – ora art. 84 T.U. 141/2024)nel reato di sottrazione di tabacco italiano al pagamento delle accise (art. 65 l. 907/42 e art. 1, l. 27/51)confermando la condanna per i delitti di vendita di beni recanti marchi contraffatti (art. 474 cod. pen.) e di ricettazione aggravata(art. 648 cod. pen.), rideterminando conseguentemente la pena , anche in relazione alla unificazione in continuazione ab externocon precedente sentenza di condanna passata in giudicato pronunciata nei confronti dell’imputato, econfermando nel resto. 2. Presentando ricorso per Cassazione, la difesa dell'imputato ha formulato i seguentimotivi. 2.1 Violazione dell’art. 606, lett. b, d ed e, cod. proc. pen., in relazione agli artt.192 cod. proc. pen., 291 ter d.p.r. 43/73 e 474 cod. pen.. In particolare, vengono espostele seguenti deduzioni : -carenza e contraddittorietà motivazionale in ordine al diniego di rinnovazione istruttoria circa la mancata identificazione dei marchi e la esatta provenienza dei prodotti in sequestro. La falsità degli stessi èstata accertata a mezzo d i consulente della [OSCURATO:PERSONA] solamente in relazione a sigarette di tale marchio, Marlboro e Merit. Manca la prova della provenienza ed eventuale contraffazione degli ulteriori marchi, non potendosi ritenere sufficiente la valutazione degli agenti di polizia giudiziariasulla falsità, a mezzo di comparazione fotografica; -insufficienza probatoria in relazione alla ricettazione non risultando da alcun a fonte l'ipotesi dell'acquisto di prodotti già contraffatti piuttosto che il concorso, da parte dell'imputato, nella produzione degli stessi; - contraddittorietà motivazionale in ordine alla mancata derubricazione dell a ricettazionein incauto acquisto ( art . 712 cod . pen . ). 2.2 Con ulteriore deduzione (pg. 3) si lamenta altresì, nel quadro della violazione di legge e del vizio motivazionale di cui all’art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen., la insussistenza o, al più l’apparenza della motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva. In particolare, venivano evidenziate risalenza e unicità del precedente, di circa 25 anni anteriore alla ‘ricaduta’, senza che alcuna specificazione fosse fornita in sentenza in ordine alle ragioni della decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi e per la loro ripetitività, che li qualifica come generici perché, in sostanza, non si confrontano con la decisione di merito che viene impugnata. 2. Il primo motivo reitera la richiesta di integrazione istruttoria sviluppata nell’atto di appello(pg. 2), per la ritenuta insufficienza della valutazione ‘fotografica’ espletata dalla Guardia di Finanza, senza tuttavia confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza che, tra pg. 7 e 8, smentisce l’assunto difensivo evidenziando, quali fattori dimostrativi della falsità dei marchi, oltre all’ “occhio esperto” degli operanti, la ‘medesimezza’ del codice identificativo che, ovviamente, proprio per essere tale, non può essere lo stesso per tutti i pacchetti, nonché l’assenza del contrassegno di Stato. A tacer d’altro (la sua manifesta infondatezza, data la congruenza ed appropriatezza della motivazione, per nulla illogica), il motivo è, pertanto, viziato da aspecificità che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,del 2017, Galtelli,Rv. 268823; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596). 3. Il secondo motivo, che contesta la ricettazione sostenendo non vi sia prova che l’imputato non abbia eventualmente partecipato alla produzione dei prodotti contraffatti, non erastato dedotto in precedenza, in grado di appello. Esso, pertanto, non è consentito perché costituisce un novum:la mancata formulazione del tema nella fase processuale anteriore, lo rende inammissibile innanzi alla Corte di cassazione, per violazione della catena devolutiva, dovendo trovare applicazione la regola del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., ad evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631). 4. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato ed, ancor prima, generico, essendo ripetitivo dell’analogo motivo d’appello, che ha già trovato risposta a pg. 9 della sentenza con argomentazione logica ed adeguata, che non necessita di alcuna ulteriore integrazione. 5. Quanto alla dedotta insussistenza dei presupposti per la applicazione della recidiva, è sufficiente considerareche l’esame del certificato del casellario, presente in atti, rivela l’iscrizionedi due precedenti(per istigazione alla corruzione, l’uno, per rapina, l’altro), e non uno, come erroneamente allegato dalla difesa. E poiché l'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non elimina gli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva(Sez. 3, n. 5412 del 25/10/2019 dep. 2020, M., Rv. 278575 – 01 ), non può nemmeno farsi questione della elisione, per il decorso del tempo, degli effetti della pronuncia, ai fini della sussistenza dell’aggravante. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 dicembre2025 Il Consigliere relatore Il Presidente
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