CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30742/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato; che, invero, in tema di recidiva semplice, trattandosi di circostanza aggravante comune rilevante ai soli fini del trattamento sanzionatorio, non sono richiesti gli stessi oneri motivazionali previsti nella differente ipotesi di recidiva reiterata, essendo sufficiente verificare l'esistenza del presupposto formale, rappresentato dalla previa condanna, e di quello sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e più elevata capacità a delinquere del reo; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 giugn