Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 23530/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33960/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso ed in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO BRESCIAn.1435/2018depositata il 19/09/2018 .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI E [OSCURATO:PERSONA] Con decreto ingiuntivo n. 4603 del 25.11.2010 il Tribunale di Bergamo sulla base della fideiussione prestata il 16.9.2009 da [OSCURATO:PERSONA] a garanzia della restituzione del finanziamento di €2.500.000,00 concesso dal [OSCURATO:PERSONA] SPA alla [OSCURATO:SOCIETA] (della quale il Tognoli era Presidente) ingiungeva al Tognoli, su richiesta della mandataria con rappresentanza del [OSCURATO:PERSONA] SPA, il pagamento di € 2.222.850,00, comprensivi di interessi e spese. [OSCURATO:SOCIETA] tale decreto proponeva opposizione [OSCURATO:PERSONA], che sosteneva che la [OSCURATO:SOCIETA] per superare un momento di difficoltà dovuto ai lunghi tempi di pagamento della committenza pubblica aveva necessità di disporre entro il dicembre 2009 della somma complessiva di € 10.000.000,00; che il [OSCURATO:PERSONA] SPA, rappresentato dal direttore generale Papa, si era impegnato al finanziamento richiesto dalla [OSCURATO:SOCIETA] a condizione che quest’ultima provvedesse a coprire parte del finanziamento necessario con un aumento di capitale di € 1.500.000,00- €2.000.000,00; che a seguito di una serie di incontri il [OSCURATO:PERSONA] SPA tramite il direttore generale Papa aveva proposto l’erogazione di un mutuo chirografario di € 2.500.000,00 di durata quinquennale, l’aumento di capitale della [OSCURATO:SOCIETA] di €1.500.000,00 - € 2.000.000,00, e quindi dopo quest’ultimo, di un ulteriore mutuo fino ad arrivare ad € 10.000.000,00; che il 27.8.2009 il [OSCURATO:PERSONA] SPA aveva comunicato la deliberazione da parte della direzione del mutuo chirografario di €2.500.000,00 ed aveva quindi chiesto al Tognoli la prestazione di una garanzia fideiussoria di € 2.500.000,00; che il Tognoli si era rifiutato di sottoscrivere i due contratti, ma poi rassicurato sull’ulteriore corso del programma di finanziamento, li aveva firmati; che dopo che era avvenuto l’aumento di capitale della [OSCURATO:SOCIETA], ad ottobre 2009 il direttore generale Papa aveva comunicato che gli organi deliberanti del [OSCURATO:PERSONA] SPA avevano rivisto in diminuzione i limiti di credito che potevano essere concessi per singola impresa, per cui l’originario programma di finanziamento in tre fasi non poteva essere rispettato, occorrendo peraltro la ratifica dell’[OSCURATO:PERSONA] di Verona.

Sulla base di queste premesse il Tognoli assumeva che il [OSCURATO:PERSONA] SPA fosse venuto meno al dovere di informativa di eventuali ostacoli al mantenimento della promessa, ledendo l’affidamento riposto dal Tognoli nella concessione dell’intero finanziamento ex art. 1337 cod. civ., ed invocava in alternativa la responsabilità extracontrattuale dell’opposta anche per l’abusiva concessione del credito iniziale in assenza di certezza in ordine al secondo finanziamento.

Il Tribunale di Bergamo con sentenza rigettava l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alle spese processuali, riteneva sulla base delle testimonianze raccolte che le trattative fossero ancora in uno stato embrionale inidoneo a suscitare l’affidamento sulla concessione del secondo finanziamento, in difetto di prova scritta che le tre fasi fossero inscindibilmente collegate tra loro, escludendo la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] SPA ex art.1337 cod. civ., e riteneva indimostrato l’assunto che il primo finanziamento di € 2.500.000,00 fosse inidoneo a risanare la crisi della [OSCURATO:SOCIETA], respingendo quindi la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per abusiva concessione del credito e l’eccezione di compensazione dell’opponente.

Impugnata la sentenza di primo grado da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Brescia con la sentenza n. 1435/2018 del 18.9.2018 respingeva il primo ed il quarto motivo di appello, inerenti alla domanda di risarcimento danni per abusiva concessione del credito ed alla domanda di risarcimento danni per responsabilità contrattuale o extracontrattuale per non avere il [OSCURATO:PERSONA] SPA informato il Tognoli prima della firma della fideiussione della natura meramente eventuale della seconda tranche del finanziamento, in spregio all’obbligo di sana e prudente gestione imposto dalla vigilanza bancaria e dalla circolare 229 del 21.4.1999-10.4.2007 della Banca d’Italia, con l’unica motivazione che al momento del manifestarsi dell’esigenza finanziaria e dell’erogazione del primo finanziamento di € 2.500.000,00 la [OSCURATO:SOCIETA] si trovava in una condizione contingente di sofferenza finanziaria, legata all’implementazione di importanti commesse che non avrebbero avuto un ritorno economico immediato, ma non ancora in una condizione di irreversibile insolvenza, omettendo di pronunciarsi sul quarto motivo.

Con la stessa sentenza veniva respinta anche la domanda del Tognoli, riproposta col secondo motivo di appello, di risarcimento dei danni subiti per la mancata erogazione della seconda tranche di finanziamento in assenza di un accordo scritto che comprendesse le tre fasi, posto che vi erano state in proposito mere interlocuzioni tra le parti e che per la deliberazione di un ulteriore finanziamento di così rilevante importo era evidente che fosse necessario l’intervento di una deliberazione degli uffici centrali della banca anche per verificare l’andamento del primo finanziamento e la sopravvenienza dell’aumento di capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] tale sentenza, notificata il 3.10.2018, ha notificato al Banco [OSCURATO:PERSONA] (costituita per fusione in data 13.12.2016 tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a r.l.), già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., ricorso alla Suprema Corte il 22/23.11.2018, affidandosi a tre motivi, e resiste il Banco [OSCURATO:PERSONA] con controricorso notificato il 21.12.2018.

Nel corso del giudizio di legittimità per il Tognoli, già rappresentato dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si è costituito in sostituzione l’avv. [OSCURATO:PERSONA], e per il Banco [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti quali nuovi difensori gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed in aggiunta all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

La causa, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], è stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. per insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione, per avere respinto il secondo motivo di appello, inerente alla domanda del Tognoli di risarcimento dei danni subiti per la mancata erogazione della seconda tranche di finanziamento.

Il primo motivo, formulato in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. è inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. in quanto vi è stata una doppia pronuncia conforme di rigetto della domanda risarcitoria in questione sia in primo, che in secondo grado, ed a ciò va aggiunto che i fatti storici oggetto di discussione tra le partiindicati nelle pagine 14 e seguenti del ricorso non è che non siano stati considerati, ma semplicemente sono stati valutati dalla Corte d’Appello diversamente da quanto richiesto dal Tognoli attraverso un’interpretazione plausibile e non sindacabile in sede di legittimità.

Ulteriormente va evidenziato che dopo la riforma dell’art. 360 comma primo n.5) c.p.c. attuata dall’art. 54 comma 1 lett.

B) del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7.8.2012 n. 83, si può censurare la motivazione mancante, o meramente apparente, o contraddittoria al punto da non consentire di comprendere quale sia la ragione giustificativa della decisione adottata ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. e 132 comma secondo n. 4) c.p.c. come vizio determinante la nullità della sentenza, ma non la motivazione insufficiente, o illogica, e la Suprema Corte non può essere chiamata ad effettuare, previa attribuzione di un diverso peso alle testimonianze ed ai documenti acquisiti, un nuovo giudizio di fatto, riservato ai giudici di merito, che sul punto hanno già espresso e motivato il loro convincimento.

Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1328 comma 1° cod. civ., correlato al secondo comma di tale articolo, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) e 5) c.p.c. e l’insufficiente ed illogica motivazione.

Assume il ricorrente che la Corte d’Appello non abbia tenuto conto che in base all’art. 1328 cod. civ. una volta accettata la proposta di finanziamento formulata dal [OSCURATO:PERSONA] SPA, in caso di revoca, competeva all’accettante un indennizzo a carico del proponente per le spese e le eventuali perdite subite per l’iniziata esecuzione.

Richiamato quanto già esposto relativamente al primo motivo circa l’inammissibilità della censura di insufficiente ed illogica motivazione e della doglianza ex art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. in presenza di una doppia pronuncia conforme di rigetto da parte dei giudici di merito secondo il disposto dell’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., va detto che il ricorrente non si confronta con la ricostruzione del fatto compiuta dalla sentenza impugnata.

Essa, infatti, non parla affatto di proposta di finanziamento suddiviso in tre fasi formulata dal [OSCURATO:PERSONA] SPA ed accettata e poi revocata dalla banca, ma di mera interlocuzione tra il cliente e la banca, ed il Tognoli stesso aveva parlato di una sua proposta per conto della [OSCURATO:SOCIETA], mentre la Corte d’Appello ha rilevato la mancanza degli atti di accettazione conforme del [OSCURATO:PERSONA] SPA ed ha sottolineato che nessun affidamento poteva essere insorto sulla concessione futura dell’ultima tranche di finanziamento sia in ragione dell’entità dello stesso, che palesemente imponeva una deliberazione degli uffici centrali della banca, sia in quanto ogni determinazione in proposito doveva essere preceduta dalla valutazione dell’andamento del primo finanziamento e dalla verifica dell’intervenuto aumento di capitale della [OSCURATO:SOCIETA].

Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1337 cod. civ. in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) e 5) c.p.c. e l’insufficiente ed illogica motivazione.

Sostiene il ricorrente, richiamando la sentenza n. 10413/2017 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, che la Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare il dovere di lealtà e correttezza in rapporto all’affidamento ingenerato nel privato dalla banca circa il perfezionamento del contratto di finanziamento a prescindere dalle ragioni addotte dalla banca stessa per giustificare l’interruzione della trattativa, e che avrebbe dovuto riconoscere la responsabilità precontrattuale del [OSCURATO:PERSONA] SPA per non avere tempestivamente informato il Tognoli della mancata concessione dell’ultima tranche di finanziamento.

Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, perché a parte quanto già osservato sull’inammissibilità della censura della motivazione insufficiente, o illogica, e sull’impossibilità di lamentare la violazione dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. in presenza di una doppia pronuncia conforme di rigetto della pretesa risarcitoria da parte dei giudici di merito in base all’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., il ricorrente, attraverso il richiamo alla violazione di legge dell’art. 1337 cod. civ. punta in realtà ad ottenere una diversa ricostruzione del fatto mediante il riesame delle testimonianze e dei documenti prodotti, che però non è consentito alla Suprema Corte, avendo i giudici di merito già compiutamente espresso il proprio convincimento circa l’interruzione della trattativa senza che si sia ingenerato un ragionevole affidamento sulla concessione dell’ultima tranche di finanziamento e fornito un’interpretazione plausibile fondata sugli elementi istruttori ritenuti di maggior rilievo, anche se diversa dall’interpretazione auspicata dal Tognoli.

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del Tognoli al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese vive ed € 16.000,00 per compensi, oltre IVA, C.A. e rimborso spese generali del 15%.

Visto l’ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33960/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso ed in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO BRESCIAn.1435/2018depositata il 19/09/2018 . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI E [OSCURATO:PERSONA] Con decreto ingiuntivo n. 4603 del 25.11.2010 il Tribunale di Bergamo sulla base della fideiussione prestata il 16.9.2009 da [OSCURATO:PERSONA] a garanzia della restituzione del finanziamento di €2.500.000,00 concesso dal [OSCURATO:PERSONA] SPA alla [OSCURATO:SOCIETA] (della quale il Tognoli era Presidente) ingiungeva al Tognoli, su richiesta della mandataria con rappresentanza del [OSCURATO:PERSONA] SPA, il pagamento di € 2.222.850,00, comprensivi di interessi e spese. [OSCURATO:SOCIETA] tale decreto proponeva opposizione [OSCURATO:PERSONA], che sosteneva che la [OSCURATO:SOCIETA] per superare un momento di difficoltà dovuto ai lunghi tempi di pagamento della committenza pubblica aveva necessità di disporre entro il dicembre 2009 della somma complessiva di € 10.000.000,00; che il [OSCURATO:PERSONA] SPA, rappresentato dal direttore generale Papa, si era impegnato al finanziamento richiesto dalla [OSCURATO:SOCIETA] a condizione che quest’ultima provvedesse a coprire parte del finanziamento necessario con un aumento di capitale di € 1.500.000,00- €2.000.000,00; che a seguito di una serie di incontri il [OSCURATO:PERSONA] SPA tramite il direttore generale Papa aveva proposto l’erogazione di un mutuo chirografario di € 2.500.000,00 di durata quinquennale, l’aumento di capitale della [OSCURATO:SOCIETA] di €1.500.000,00 - € 2.000.000,00, e quindi dopo quest’ultimo, di un ulteriore mutuo fino ad arrivare ad € 10.000.000,00; che il 27.8.2009 il [OSCURATO:PERSONA] SPA aveva comunicato la deliberazione da parte della direzione del mutuo chirografario di €2.500.000,00 ed aveva quindi chiesto al Tognoli la prestazione di una garanzia fideiussoria di € 2.500.000,00; che il Tognoli si era rifiutato di sottoscrivere i due contratti, ma poi rassicurato sull’ulteriore corso del programma di finanziamento, li aveva firmati; che dopo che era avvenuto l’aumento di capitale della [OSCURATO:SOCIETA], ad ottobre 2009 il direttore generale Papa aveva comunicato che gli organi deliberanti del [OSCURATO:PERSONA] SPA avevano rivisto in diminuzione i limiti di credito che potevano essere concessi per singola impresa, per cui l’originario programma di finanziamento in tre fasi non poteva essere rispettato, occorrendo peraltro la ratifica dell’[OSCURATO:PERSONA] di Verona. Sulla base di queste premesse il Tognoli assumeva che il [OSCURATO:PERSONA] SPA fosse venuto meno al dovere di informativa di eventuali ostacoli al mantenimento della promessa, ledendo l’affidamento riposto dal Tognoli nella concessione dell’intero finanziamento ex art. 1337 cod. civ., ed invocava in alternativa la responsabilità extracontrattuale dell’opposta anche per l’abusiva concessione del credito iniziale in assenza di certezza in ordine al secondo finanziamento. Il Tribunale di Bergamo con sentenza rigettava l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alle spese processuali, riteneva sulla base delle testimonianze raccolte che le trattative fossero ancora in uno stato embrionale inidoneo a suscitare l’affidamento sulla concessione del secondo finanziamento, in difetto di prova scritta che le tre fasi fossero inscindibilmente collegate tra loro, escludendo la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] SPA ex art.1337 cod. civ., e riteneva indimostrato l’assunto che il primo finanziamento di € 2.500.000,00 fosse inidoneo a risanare la crisi della [OSCURATO:SOCIETA], respingendo quindi la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per abusiva concessione del credito e l’eccezione di compensazione dell’opponente. Impugnata la sentenza di primo grado da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Brescia con la sentenza n. 1435/2018 del 18.9.2018 respingeva il primo ed il quarto motivo di appello, inerenti alla domanda di risarcimento danni per abusiva concessione del credito ed alla domanda di risarcimento danni per responsabilità contrattuale o extracontrattuale per non avere il [OSCURATO:PERSONA] SPA informato il Tognoli prima della firma della fideiussione della natura meramente eventuale della seconda tranche del finanziamento, in spregio all’obbligo di sana e prudente gestione imposto dalla vigilanza bancaria e dalla circolare 229 del 21.4.1999-10.4.2007 della Banca d’Italia, con l’unica motivazione che al momento del manifestarsi dell’esigenza finanziaria e dell’erogazione del primo finanziamento di € 2.500.000,00 la [OSCURATO:SOCIETA] si trovava in una condizione contingente di sofferenza finanziaria, legata all’implementazione di importanti commesse che non avrebbero avuto un ritorno economico immediato, ma non ancora in una condizione di irreversibile insolvenza, omettendo di pronunciarsi sul quarto motivo. Con la stessa sentenza veniva respinta anche la domanda del Tognoli, riproposta col secondo motivo di appello, di risarcimento dei danni subiti per la mancata erogazione della seconda tranche di finanziamento in assenza di un accordo scritto che comprendesse le tre fasi, posto che vi erano state in proposito mere interlocuzioni tra le parti e che per la deliberazione di un ulteriore finanziamento di così rilevante importo era evidente che fosse necessario l’intervento di una deliberazione degli uffici centrali della banca anche per verificare l’andamento del primo finanziamento e la sopravvenienza dell’aumento di capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] tale sentenza, notificata il 3.10.2018, ha notificato al Banco [OSCURATO:PERSONA] (costituita per fusione in data 13.12.2016 tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a r.l.), già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., ricorso alla Suprema Corte il 22/23.11.2018, affidandosi a tre motivi, e resiste il Banco [OSCURATO:PERSONA] con controricorso notificato il 21.12.2018. Nel corso del giudizio di legittimità per il Tognoli, già rappresentato dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si è costituito in sostituzione l’avv. [OSCURATO:PERSONA], e per il Banco [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti quali nuovi difensori gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed in aggiunta all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. La causa, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], è stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. per insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione, per avere respinto il secondo motivo di appello, inerente alla domanda del Tognoli di risarcimento dei danni subiti per la mancata erogazione della seconda tranche di finanziamento. Il primo motivo, formulato in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. è inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. in quanto vi è stata una doppia pronuncia conforme di rigetto della domanda risarcitoria in questione sia in primo, che in secondo grado, ed a ciò va aggiunto che i fatti storici oggetto di discussione tra le partiindicati nelle pagine 14 e seguenti del ricorso non è che non siano stati considerati, ma semplicemente sono stati valutati dalla Corte d’Appello diversamente da quanto richiesto dal Tognoli attraverso un’interpretazione plausibile e non sindacabile in sede di legittimità. Ulteriormente va evidenziato che dopo la riforma dell’art. 360 comma primo n.5) c.p.c. attuata dall’art. 54 comma 1 lett. B) del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7.8.2012 n. 83, si può censurare la motivazione mancante, o meramente apparente, o contraddittoria al punto da non consentire di comprendere quale sia la ragione giustificativa della decisione adottata ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. e 132 comma secondo n. 4) c.p.c. come vizio determinante la nullità della sentenza, ma non la motivazione insufficiente, o illogica, e la Suprema Corte non può essere chiamata ad effettuare, previa attribuzione di un diverso peso alle testimonianze ed ai documenti acquisiti, un nuovo giudizio di fatto, riservato ai giudici di merito, che sul punto hanno già espresso e motivato il loro convincimento. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1328 comma 1° cod. civ., correlato al secondo comma di tale articolo, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) e 5) c.p.c. e l’insufficiente ed illogica motivazione. Assume il ricorrente che la Corte d’Appello non abbia tenuto conto che in base all’art. 1328 cod. civ. una volta accettata la proposta di finanziamento formulata dal [OSCURATO:PERSONA] SPA, in caso di revoca, competeva all’accettante un indennizzo a carico del proponente per le spese e le eventuali perdite subite per l’iniziata esecuzione. Richiamato quanto già esposto relativamente al primo motivo circa l’inammissibilità della censura di insufficiente ed illogica motivazione e della doglianza ex art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. in presenza di una doppia pronuncia conforme di rigetto da parte dei giudici di merito secondo il disposto dell’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., va detto che il ricorrente non si confronta con la ricostruzione del fatto compiuta dalla sentenza impugnata. Essa, infatti, non parla affatto di proposta di finanziamento suddiviso in tre fasi formulata dal [OSCURATO:PERSONA] SPA ed accettata e poi revocata dalla banca, ma di mera interlocuzione tra il cliente e la banca, ed il Tognoli stesso aveva parlato di una sua proposta per conto della [OSCURATO:SOCIETA], mentre la Corte d’Appello ha rilevato la mancanza degli atti di accettazione conforme del [OSCURATO:PERSONA] SPA ed ha sottolineato che nessun affidamento poteva essere insorto sulla concessione futura dell’ultima tranche di finanziamento sia in ragione dell’entità dello stesso, che palesemente imponeva una deliberazione degli uffici centrali della banca, sia in quanto ogni determinazione in proposito doveva essere preceduta dalla valutazione dell’andamento del primo finanziamento e dalla verifica dell’intervenuto aumento di capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1337 cod. civ. in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) e 5) c.p.c. e l’insufficiente ed illogica motivazione. Sostiene il ricorrente, richiamando la sentenza n. 10413/2017 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, che la Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare il dovere di lealtà e correttezza in rapporto all’affidamento ingenerato nel privato dalla banca circa il perfezionamento del contratto di finanziamento a prescindere dalle ragioni addotte dalla banca stessa per giustificare l’interruzione della trattativa, e che avrebbe dovuto riconoscere la responsabilità precontrattuale del [OSCURATO:PERSONA] SPA per non avere tempestivamente informato il Tognoli della mancata concessione dell’ultima tranche di finanziamento. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, perché a parte quanto già osservato sull’inammissibilità della censura della motivazione insufficiente, o illogica, e sull’impossibilità di lamentare la violazione dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. in presenza di una doppia pronuncia conforme di rigetto della pretesa risarcitoria da parte dei giudici di merito in base all’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., il ricorrente, attraverso il richiamo alla violazione di legge dell’art. 1337 cod. civ. punta in realtà ad ottenere una diversa ricostruzione del fatto mediante il riesame delle testimonianze e dei documenti prodotti, che però non è consentito alla Suprema Corte, avendo i giudici di merito già compiutamente espresso il proprio convincimento circa l’interruzione della trattativa senza che si sia ingenerato un ragionevole affidamento sulla concessione dell’ultima tranche di finanziamento e fornito un’interpretazione plausibile fondata sugli elementi istruttori ritenuti di maggior rilievo, anche se diversa dall’interpretazione auspicata dal Tognoli. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del Tognoli al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese vive ed € 16.000,00 per compensi, oltre IVA, C.A. e rimborso spese generali del 15%. Visto l’ar
Decreto Cassazione n. 23530/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris