Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:48
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 3 febbraio 2009
1
(
1
)
Causa C‑440/07 P
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
[OSCURATO:PERSONA]
«Impugnazione – Concentrazione tra imprese – Mercato di distribuzione dell’elettricità – Danno causato dal comportamento della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della valutazione di una concentrazione tra imprese – Presupposti per l’insorgenza della responsabilità extracontrattuale della Comunità»
Indice
I – Introduzione
II – Fatti all’origine del procedimento di primo grado
A – La fase amministrativa
B – La fase contenziosa
III – Contesto normativo
A – La normativa comunitaria sul controllo delle concentrazioni
B – [OSCURATO:PERSONA] precedenti che rilevano nella presente causa
IV – Il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e la sentenza impugnata
A – Il procedimento nella causa T‑351/03
B – Contenuto essenziale della sentenza impugnata (causa T‑351/03)
1. Sulla violazione sufficientemente qualificata
2. Sul nesso di causalità
3. Delimitazione dei danni arrecati
a) Esborsi per onorari, spese amministrative e spese giudiziarie sostenuti dalla [OSCURATO:PERSONA]
b) La riduzione del prezzo di cessione della Legrand accordata alla Wendel-KKR per permettere un rinvio della data di esecuzione
della cessione
c) Valutazione, imputazione e interessi
V – Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e conclusioni delle parti
VI – Analisi del ricorso
A – Impostazione
B – Sui motivi attinenti alla violazione sufficientemente qualificata
1. Definizione delle posizioni
2. Primo motivo: errata interpretazione della sentenza impugnata
3. Sul secondo motivo
C – Sul motivo attinente al danno cagionato alla [OSCURATO:PERSONA]
D – Sui motivi attinenti al nesso di causalità
1. Insussistenza del nesso di causalità
a) Sullo snaturamento dei fatti e delle prove (prima parte del terzo motivo d’impugnazione)
b) Sulla mancanza di un nesso causale tra l’invalidità della decisione di incompatibilità e la riduzione del prezzo di cessione
della Legrand concessa alla Wendel KKR (seconda parte del terzo motivo d’impugnazione)
i) Definizione delle posizioni
ii) Valutazione
2. Sull’interruzione del nesso di causalità (terzo e quinto motivo di impugnazione)
a) Sunto degli argomenti delle parti
b) Sulla ricevibilità di alcuni argomenti
c) Nel merito
3. Sul motivo basato su una motivazione contraddittoria
E – Sul settimo motivo
VII – La pronuncia della Corte di giustizia sul merito della causa
VIII – Sulle spese relative ai due gradi di giudizio
IX – Conclusione
I –
Introduzione
1.
Con il presente ricorso la [OSCURATO:PERSONA] europea impugna la sentenza del Tribunale di primo grado 11 luglio 2007 (
2
), che aveva parzialmente accolto un ricorso diretto a far dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Comunità per
avere impedito un’operazione di concentrazione, intervento che è stato successivamente annullato dal Tribunale.
2.
Ciò che appare rilevante nella presente causa, ancor più dell’ingente importo reclamato – circa EUR 1 700 milioni –, è l’eventuale
influenza della pronuncia di questa Corte sulla politica economica dell’organo comunitario preposto a vigilare sulla concorrenza
in Europa.
3.
Poiché si discute di una violazione dei diritti della difesa delle imprese nell’ambito di un procedimento amministrativo e
del danno provocato da siffatta violazione di un diritto fondamentale, si deve osservare la massima cautela e circospezione,
in considerazione delle gravi ripercussioni che l’emananda decisione può avere tanto per le imprese quanto per le istituzioni
comunitarie e probabilmente per quelle nazionali.
II –
Fatti all’origine del procedimento di primo grado
4.
I fatti complessi che hanno dato origine alla controversia da dirimere nel presente procedimento d’impugnazione sono riportati
nella sentenza impugnata (
3
) e sono riassunti nei paragrafi che seguono.
A –
La fase amministrativa
5.
Le due società francesi [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e Legrand SA (in prosieguo: la «Legrand») informavano
la [OSCURATO:PERSONA] di un progetto di acquisizione del controllo della seconda impresa da parte della prima mediante un’offerta
pubblica di scambio (in prosieguo: l’«OPSC»), ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) nº 4064/89 (in prosieguo:
il «regolamento») (
4
). [OSCURATO:PERSONA] produce e vende apparecchiature e sistemi nei settori della distribuzione elettrica, del controllo industriale
e dell’automazione, mentre la Legrand si occupa di impianti elettrici a bassa tensione.
6.
A causa delle serie perplessità che tale progetto suscitava quanto alla sua compatibilità con il mercato comune, il 30 marzo
2001 la [OSCURATO:PERSONA] apriva la fase II di controllo, a norma dell’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento, richiedendo informazioni
alla [OSCURATO:PERSONA] e alla Legrand.
7.
Il 3 agosto 2001 la [OSCURATO:PERSONA] inviava alla [OSCURATO:PERSONA] una comunicazione degli addebiti in cui si indicava che il comportamento
di quest’ultima avrebbe creato una posizione dominante su un certo numero di mercati settoriali nazionali.
8.
[OSCURATO:PERSONA] loro risposta del 16 agosto 2001 a tali addebiti, le suddette società contestavano la definizione dei mercati adottata
dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché la sua analisi dell’impatto dell’operazione su tali mercati. Il 29 agosto 2001 aveva luogo una riunione
comune delle imprese notificanti e dei servizi della [OSCURATO:PERSONA], in cui la [OSCURATO:PERSONA] si impegnava ad adottare varie misure
correttive.
9.
Il 10 ottobre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] adottava, ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento, la decisione 2004/275/CE (in prosieguo:
la «decisione di incompatibilità») (
5
), dichiarando l’operazione proposta incompatibile con il mercato comune. Nei punti 782 e 783 di tale decisione si indica che
la fusione avrebbe creato una posizione dominante e avrebbe ostacolato in modo significativo una concorrenza effettiva su
alcuni mercati nazionali, rafforzando, oltretutto, una posizione dominante in vari mercati settoriali francesi (
6
). [OSCURATO:PERSONA] riteneva altresì che le misure correttive proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero permesso di risolvere i
problemi concorrenziali identificati nella decisione di incompatibilità.
10.
Poiché la [OSCURATO:PERSONA], per effetto del suo possesso del 98,1% del capitale della Legrand, aveva realizzato una concentrazione
successivamente dichiarata incompatibile con il mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] adottava, il 24 ottobre 2001, una seconda comunicazione
degli addebiti per separare le due società, in cui ordinava alla [OSCURATO:PERSONA], in forza dell’art. 8, n. 4, del regolamento, di
cedere le sue attività nella Legrand fino al di sotto di una partecipazione significativa, al fine di ripristinare una concorrenza
effettiva con un grado di certezza sufficiente e in un termine sufficientemente breve.
11.
[OSCURATO:PERSONA] esprimeva la volontà di affidare immediatamente ad un mandatario esperto ed indipendente la gestione della
partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] nella Legrand e, conformemente all’art. 7, n. 4, del regolamento, autorizzava la [OSCURATO:PERSONA],
il 4 dicembre 2001, ad esercitare diritti di voto inerenti al capitale da essa investito nella Legrand tramite un mandatario
nominato da tale società alle condizioni previste in un contratto approvato dalla [OSCURATO:PERSONA].
12.
Il 30 gennaio 2002 la [OSCURATO:PERSONA] adottava, ai sensi dell’art. 8, n. 4, del regolamento, una decisione (in prosieguo: la «decisione
di separazione») (
7
), in cui ordinava alla [OSCURATO:PERSONA] di separarsi dalla Legrand entro un termine di nove mesi, che scadeva il 5 novembre 2002.
13.
Quest’ultima decisione vietava alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad una separazione distinta di determinate attività della Legrand,
sottoponeva alla preliminare approvazione della [OSCURATO:PERSONA] gli eventuali acquirenti della Legrand e vietava ogni ulteriore
rivendita alla [OSCURATO:PERSONA] di alcune attività della Legrand.
B –
La fase contenziosa
14.
Prima che venisse adottata quest’ultima decisione, il 13 dicembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva un ricorso di annullamento
contro la decisione di incompatibilità dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee (causa T‑310/01).
15.
Con atti depositati il 18 marzo 2002, la detta società francese chiedeva altresì l’annullamento della decisione di separazione
(causa T‑77/02) e la sospensione della sua esecuzione (causa T‑77/02 R).
16.
A seguito dell’udienza in sede cautelare del 23 aprile 2002 nella causa T‑77/02, la [OSCURATO:PERSONA] prorogava fino al 5 febbraio
2003 il termine impartito alla [OSCURATO:PERSONA] per separarsi dalla Legrand, salva la realizzazione delle tappe del processo di separazione
nel corso del periodo concesso, il che determinava il ritiro della domanda di sospensione da parte della [OSCURATO:PERSONA].
17.
[OSCURATO:PERSONA] preparava la cessione della Legrand, da realizzarsi in caso di rigetto dei suoi due ricorsi di annullamento e,
in data 26 luglio 2002, concludeva un contratto di cessione con il consorzio Wendel‑KKR, che doveva avere esecuzione, al più
tardi, entro il 10 dicembre 2002. Tale accordo conteneva una clausola che consentiva alla [OSCURATO:PERSONA], in caso di annullamento
della decisione di incompatibilità, di risolvere il contratto entro il 5 dicembre 2002, in cambio della corresponsione di
un’indennità di risoluzione (pari ad EUR 180 milioni).
18.
Con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] I (
8
), come ho accennato in precedenza, il Tribunale di primo grado annullava la decisione di incompatibilità, a motivo della presenza
di errori di analisi e di valutazione circa l’impatto dell’operazione sui mercati settoriali nazionali esterni alla Francia,
nonché della violazione dei diritti della difesa. Analogamente, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] II (
9
), resa in pari data, annullava la decisione di separazione, considerando che questa costituiva una misura di applicazione
della decisione di incompatibilità. Tali sentenze passavano in giudicato, non essendo state impugnate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Per
non complicare ulteriormente l’esposizione dei fatti, approfondisco il contenuto di entrambe le sentenze nella III sezione
di queste conclusioni, dedicata all’ambito giuridico della presente causa (
10
).
19.
[OSCURATO:PERSONA] pubblicava un avviso, fissando la riapertura dei termini della procedura di esame dell’operazione (
11
) al 23 ottobre 2002, ai sensi dell’art. 10, n. 5, del regolamento. Aggiungeva che, a seguito di un’analisi preliminare nella
fase I e senza pregiudizio per una decisione finale, l’operazione condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] poteva rientrare nell’ambito di
applicazione del regolamento e invitava i terzi interessati a presentare le loro osservazioni.
20.
Con una nuova comunicazione degli addebiti del 13 novembre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] informava la [OSCURATO:PERSONA] che il suo comportamento
era idoneo a pregiudicare la concorrenza sui mercati settoriali francesi, a causa di alcune sovrapposizioni delle quote di
mercato della [OSCURATO:PERSONA] e della Legrand, della scomparsa della tradizionale rivalità, dell’importanza dei marchi detenuti
dall’entità [OSCURATO:PERSONA]‑Legrand, del suo potere sui rivenditori all’ingrosso e dell’impossibilità per qualsiasi concorrente
di sostituirsi alla pressione concorrenziale che la Legrand esercitava prima della fusione.
21.
Il 14 novembre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] presentava alla [OSCURATO:PERSONA] misure correttive per eliminare la sovrapposizione di talune
attività tra le società in procinto di fondersi sui mercati settoriali francesi interessati. Sulla base di tali proposte aveva
inizio uno scambio epistolare di opinioni, in cui la [OSCURATO:PERSONA] respingeva le misure correttive, proposte dalla [OSCURATO:PERSONA]
per mitigare gli effetti negativi sulla concorrenza in Francia, considerandole insufficienti, mentre la [OSCURATO:PERSONA] criticava
la [OSCURATO:PERSONA] per i dubbi circa la praticabilità e l’idoneità delle misure proposte per garantire il mantenimento di una
situazione concorrenziale in tale paese.
22.
Con lettera del 2 dicembre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] indicava che, allo stato assai avanzato cui era giunta la procedura, il comportamento
della [OSCURATO:PERSONA] rendeva inutili ulteriori discussioni, e che, di conseguenza, per porre fine all’incertezza durata oltre
un anno, annunciava alla [OSCURATO:PERSONA] la propria intenzione di vendere la Legrand alla Wendel‑KKR. Tale società confermava
questa decisione il giorno seguente a mezzo di fax, precisando che, conformemente alle disposizioni del citato contratto di
cessione, la vendita della Legrand alla Wendel/KKR avrebbe avuto luogo il 10 dicembre 2002, ciò che la [OSCURATO:PERSONA] notificava
alla [OSCURATO:PERSONA] il giorno 11 di tale mese.
23.
Benché, in un primo momento, il 4 dicembre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] avesse avviato la fase II del controllo dell’operazione, dichiarando
che le soluzioni proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] non eliminavano i dubbi sulla compatibilità dell’operazione con il mercato comune,
il successivo 13 dicembre la stessa istituzione informava la [OSCURATO:PERSONA] della chiusura, per mancanza d’oggetto, della procedura
d’esame, in quanto la detta società non controllava più la Legrand.
24.
Da ciò è derivato l’esito negativo del ricorso di annullamento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione di apertura della
fase II e contro la decisione di archiviazione del 13 dicembre 2002 (causa T‑48/03) (
12
), sorte che è toccata altresì all’impugnazione di tale ordinanza, respinta con ordinanza della Corte di giustizia (
13
).
25.
Al punto 48 di tale decisione, la Corte di giustizia ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA], optando per una ripresa nella fase I
del procedimento di controllo dell’operazione, avesse inteso trarre le conseguenze dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, prendendo quindi
tutte le precauzioni necessarie per garantire l’assenza di un’eventuale violazione dei diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA].
III –
Contesto normativo
A –
La normativa comunitaria sul controllo delle concentrazioni
26.
Secondo la versione del regolamento applicabile alla presente controversia, l’art. 2, n. 3, prevede che debbano essere dichiarate
incompatibili con il mercato comune le operazioni di concentrazione notificate che ostacolino in modo significativo una concorrenza
effettiva, creando o rafforzando una posizione dominante nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso.
27.
Ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento, si ha un’operazione di concentrazione quando una società acquisisce
direttamente o indirettamente il controllo di un’altra impresa tramite l’acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi
del patrimonio.
28.
L’art. 6, n. 1, lett. b), di tale testo normativo precisa che la [OSCURATO:PERSONA] reputa compatibili con il mercato comune le operazioni
di concentrazione notificate in forza del regolamento e che, pur rientrando in quest’ultimo, non suscitano gravi perplessità
per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune.
29.
In caso contrario, la [OSCURATO:PERSONA] avvia la citata procedura di controllo (cosiddetta decisione «di apertura della fase II»),
ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. c).
30.
L’art. 10, n. 1, esige che le dette decisioni siano adottate entro il termine di un mese a decorrere dal giorno successivo
alla data di notifica dell’operazione di concentrazione o della ricezione delle informazioni complete.
31.
L’art. 8 autorizza la [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente ai nn. 2 e 3, a pronunciarsi, nell’ambito della fase II del controllo sulla
compatibilità di un’operazione di concentrazione, dopo che le imprese interessate abbiano apportato modifiche al progetto
di fusione notificato.
32.
L’art. 10, n. 3, stabilisce un termine massimo di quattro mesi a decorrere dalla data di avvio della fase II per l’adozione
di una decisione di incompatibilità con il mercato comune di un’operazione di concentrazione.
33.
A tenore dell’art. 8, n. 4, se l’operazione di concentrazione ritenuta incompatibile sia già stata realizzata, la [OSCURATO:PERSONA]
ordina, in una decisione adottata a norma del n. 3 o in una decisione distinta, la separazione delle imprese o qualsiasi altra
misura idonea a ripristinare una concorrenza effettiva.
34.
L’art. 10, n. 6, introduce la regola del silenzio-assenso dell’amministrazione, secondo cui si considerano compatibili con
il mercato comune le operazioni notificate per le quali la [OSCURATO:PERSONA] non abbia avviato la fase II entro il termine massimo
di un mese dalla comunicazione o dalla ricezione delle informazioni complete o qualora essa non si sia pronunciata sulla compatibilità
di un’operazione nei quattro mesi successivi all’avvio della fase II.
35.
Ai sensi dell’art. 10, n. 5, se il giudice comunitario annulla una decisione della [OSCURATO:PERSONA], i termini fissati nel regolamento
si applicano nuovamente a decorrere della data in cui è stata emessa la sentenza.
36.
A tenore dell’art. 7, n. 1, una concentrazione non potrà essere realizzata anteriormente alla relativa notifica o entro le
prime tre settimane successive alla sua comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA]. Ciononostante, il n. 3 ammette un’eccezione, poiché
il n. 1 non osta alla realizzazione di un’offerta pubblica di acquisto o di permuta che sia stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA],
sempreché l’acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni in questione o li eserciti soltanto ai
fini di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti in base a una deroga accordata dalla [OSCURATO:PERSONA].
37.
Riveste notevole importanza per la causa in esame l’art. 18 del regolamento, il cui n. 1 dispone che, prima di adottare le
decisioni contemplate, inter alia, dall’articolo 8, n. 3, la [OSCURATO:PERSONA] dà modo alle persone, alle imprese e associazioni
di imprese interessate, di manifestare in ogni fase della procedura, sino alla consultazione del comitato consultivo, il proprio
punto di vista relativamente alle obiezioni a loro carico.
38.
Infine, tale articolo specifica, al n. 3, che la [OSCURATO:PERSONA] deve fondare le proprie decisioni soltanto sulle obiezioni in
merito alle quali gli interessati hanno potuto fare osservazioni, e altresì che nello svolgimento della procedura i diritti
della difesa devono essere pienamente garantiti.
B –
[OSCURATO:PERSONA] precedenti che rilevano nella presente causa
39.
[OSCURATO:PERSONA] ha aperto il contenzioso con la [OSCURATO:PERSONA] impugnando dinanzi al Tribunale di primo grado le decisioni di incompatibilità
e di separazione, ragione per cui è necessario riassumere le sentenze di annullamento di tali decisioni, giacché sono passate
in giudicato.
40.
La sentenza [OSCURATO:PERSONA] I ha annullato la decisione di incompatibilità adducendo, da un lato, che conteneva errori di valutazione
dell’impatto dell’operazione sui mercati settoriali nazionali al di fuori della Francia e, dall’altro, che erano violati i
diritti della difesa, e, quindi, risultava viziata l’analisi delle ripercussioni dell’operazione sui detti mercati e quella
delle misure correttive proposte dalla società interessata.
41.
Nell’impugnazione non si discutono gli eventuali errori attinenti all’analisi economica, per cui occorre esaminare solamente
la violazione dei diritti della difesa. In proposito, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] I ha dichiarato che spettava alla [OSCURATO:PERSONA]
individuare i rischi per la concorrenza inerenti all’operazione, affinché le parti notificanti potessero effettuare efficacemente
e tempestivamente le cessioni di attività atte a rendere l’operazione compatibile con il mercato comune.
42.
[OSCURATO:PERSONA] sentenza si aggiungeva che la comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001 non aveva affrontato con sufficiente precisione
la questione del rafforzamento della posizione della [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai distributori francesi di materiali elettrici a
bassa tensione, derivante dal sommarsi delle vendite della Legrand sui mercati di componenti di quadri elettrici e dalla posizione
di predominio della Legrand sui segmenti delle attrezzature elettriche ultraterminali (
14
).
43.
La sentenza ha inoltre rilevato che la comunicazione degli addebiti elencava i diversi mercati settoriali nazionali interessati
dall’operazione, senza evidenziare alcun addossamento delle posizioni delle parti notificanti (
15
). Perciò la [OSCURATO:PERSONA] aveva privato la società francese della possibilità di presentare osservazioni e di contestare l’argomento
secondo cui essa avrebbe rafforzato la propria posizione dominante nel settore dei componenti per quadri di distribuzione
e terminali grazie alla posizione di predominio della Legrand nel settore delle attrezzature ultraterminali.
44.
Non consentendo di valutare in tutta la loro ampiezza i problemi di concorrenza identificati dalla [OSCURATO:PERSONA] sul mercato
francese della distribuzione di materiale elettrico a bassa tensione, la decisione di incompatibilità aveva violato i diritti
della difesa della [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, tale società era stata privata della possibilità di proporre una cessione di
attività di ampiezza considerevole o altre misure correttive per ovviare ai problemi di concorrenza individuati. Essa era
stata poi indirettamente privata della possibilità di ottenere un’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA], irregolarità piuttosto
grave, per il fatto che i rimedi costituivano l’unico modo per salvare un’operazione di concentrazione ricadente nell’ambito
di applicazione dell’art. 2, n. 3, del regolamento (
16
).
45.
Inoltre, con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, il Tribunale di primo grado ha annullato anche la decisione di separazione, a motivo
della sua intrinseca connessione con la decisione di incompatibilità.
IV –
Il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e la sentenza impugnata
A –
Il procedimento nella causa T‑351/03
46.
Il 10 ottobre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] proponeva un ricorso per risarcimento danni a norma degli artt. 235 CE e 288 CE, secondo comma.
47.
Con il sostegno della Repubblica francese, la ricorrente chiedeva al Tribunale, in via principale, di condannare la Comunità
a versarle la somma di EUR 1 663 734 716,76, salva riduzione fino a concorrenza dell’importo delle spese recuperabili stabilito
dalle ordinanze di liquidazione delle spese (
17
), e salva maggiorazione in ragione, da un lato, degli interessi maturati a partire dal 4 dicembre 2002 fino al saldo integrale,
al tasso annuale del 4% e, dall’altro, dell’importo dell’imposta che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto pagare, al momento della
sua percezione, sull’importo del risarcimento.
48.
La ricorrente incentrava i propri argomenti (
18
) sulle due illegittimità constatate dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] I nella decisione di incompatibilità, ossia, da un lato, sui
vizi dell’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardo all’impatto dell’operazione sui mercati settoriali nazionali al di
fuori della Francia e, dall’altro, sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente attinente all’insufficiente
precisazione nella comunicazione degli addebiti della censura relativa all’addossamento.
49.
Come conseguenza diretta dei suddetti illeciti, la ricorrente citava il danno causato dalla diminuzione di valore dei suoi
attivi patrimoniali, concretizzatasi, in primo luogo, nella perdita contabile registrata sugli elementi del patrimonio della
Legrand e, in secondo luogo, in un mancato guadagno dovuto all’impossibilità di realizzare le sinergie attese dall’operazione
con conseguente annientamento della strategia industriale del gruppo e, in terzo luogo, nel pregiudizio per la reputazione
della ricorrente. La ricorrente asseriva inoltre che il comportamento ostile della [OSCURATO:PERSONA] aveva contribuito ad aggravare
il danno.
50.
Ai suddetti danni, la [OSCURATO:PERSONA] sommava inoltre i costi connessi al mandatario intervenuto nell’ambito del procedimento amministrativo
di separazione, quelli relativi al riesame dell’operazione intrapreso all’indomani della pronuncia delle sentenze [OSCURATO:PERSONA]
I e [OSCURATO:PERSONA] II, nonché le spese sostenute per i procedimenti T‑310/01, T‑77/02 e T‑77/02 R, al netto delle spese recuperabili
dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza delle citate ordinanze di liquidazione.
51.
In subordine, la ricorrente chiedeva di dichiarare il ricorso ricevibile e di constatare la responsabilità extracontrattuale
della Comunità. Al fine della sua determinazione, la ricorrente chiedeva che venisse seguita una procedura ad hoc per calcolare
l’importo del danno risarcibile da essa subito, con imputazione delle spese del giudizio alla [OSCURATO:PERSONA].
52.
A sua volta, la [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, chiedeva al Tribunale di primo grado di dichiarare
il ricorso parzialmente irricevibile e totalmente infondato, e, conseguentemente, di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
53.
L’11 dicembre 2003 il Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) ha adottato una misura di organizzazione del procedimento,
limitando il dibattimento al principio dell’insorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità e alla metodologia
di valutazione del danno.
B –
Contenuto essenziale della sentenza impugnata (causa T‑351/03)
1. Sulla violazione sufficientemente qualificata
54.
La sentenza [OSCURATO:PERSONA] I ha annullato la decisione di incompatibilità per il motivo che aveva violato i diritti della difesa
della società francese, concentrando la propria motivazione sulla soluzione del problema se si trattasse di una violazione
sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli; a tal fine ha seguito il criterio stabilito
dalla giurisprudenza relativo alla violazione grave e manifesta, da parte di una istituzione comunitaria, dei limiti del suo
potere discrezionale (
19
).
55.
Prima di esaminare gli elementi di aggravamento del danno derivanti dalla condotta della [OSCURATO:PERSONA] durante la procedura
di controllo dell’operazione, la sentenza ha esaminato se le illegittimità della citata decisione rispondessero alla nozione
di violazione sufficientemente qualificata.
56.
Prescindendo dalle carenze dell’analisi relativa all’impatto economico dell’operazione come fonte della responsabilità comunitaria (
20
), in quanto elementi ininfluenti ai fini della constatazione dell’incompatibilità con il mercato comune (
21
), il Tribunale di primo grado ha esaminato l’unico vizio della decisione di incompatibilità che, secondo la sentenza [OSCURATO:PERSONA]
I, aveva privato la ricorrente della possibilità di ottenere una decisione favorevole all’operazione di concentrazione, ossia,
la discordanza constatata tra la comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001 e la decisione di incompatibilità stessa,
a proposito della censura relativa all’addossamento delle posizioni delle parti.
57.
A giudizio del Tribunale di primo grado la redazione della comunicazione degli addebiti costituiva una violazione grave e
manifesta dell’art. 18, nn. 1 e 3, del regolamento, poiché, come risulta dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, la ricorrente non poteva
sapere che, in mancanza di presentazione di misure correttive idonee a ridurre o a far cessare le situazioni di addossamento
tra le sue posizioni e quelle della Legrand sui mercati settoriali francesi, essa avrebbe perso ogni opportunità di ottenere
che l’operazione fosse dichiarata compatibile con il mercato comune.
58.
Il Tribunale ha respinto tanto la giustificazione quanto le spiegazioni fondate sugli oneri particolari gravanti sui servizi
della [OSCURATO:PERSONA], che poneva in rilievo la difficoltà inerente alla realizzazione di un’analisi complessa del mercato sottoposta
ad un vincolo temporale molto rigido; secondo il giudice comunitario di primo grado, siffatto argomento era irrilevante, giacché
il danno non era cagionato dall’analisi dei mercati rilevanti contenuta nella comunicazione degli addebiti o nella decisione
di incompatibilità, bensì dall’omissione, nella comunicazione degli addebiti, di una menzione essenziale per le sue conseguenze
nel dispositivo della decisione di incompatibilità.
59.
Tale menzione non comportava nessuna difficoltà tecnica particolare, né esigeva alcun esame specifico supplementare che sarebbe
stato impossibile da realizzare per ragioni di tempo; tale assenza non può inoltre essere attribuita a un problema fortuito
o accidentale di redazione che la lettura complessiva della comunicazione degli addebiti avrebbe permesso di risolvere.
60.
Da tutte queste considerazioni il Tribunale di primo grado ha dedotto che la violazione dei diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA]
presupponeva una violazione grave e manifesta da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei limiti che ad essa si impongono e configurava
una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto intesa a conferire diritti ai singoli.
2. Sul nesso di causalità
61.
Occorre anzitutto ricordare che il Tribunale di primo grado aveva adottato una misura di organizzazione del procedimento che
limitava il dibattimento al principio dell’insorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità ed alla metodologia
di valutazione del danno (
22
).
62.
[OSCURATO:PERSONA] lamentava la perdita di valore degli attivi nel periodo compreso tra la data dell’annuncio dell’OPSC sui titoli
della Legrand, nel gennaio 2001, e la data di esecuzione del contratto di cessione, nel dicembre 2002, nei termini già riportati.
63.
L’interpretazione resa dal Tribunale di primo grado sul nesso di causalità si è incentrata sul confronto tra la situazione
generata, per il terzo interessato, dall’azione illecita e la situazione che si sarebbe creata per quest’ultimo a seguito
di un comportamento dell’istituzione rispettoso della norma di diritto (
23
). Il Tribunale ha quindi escluso che il vizio contenuto nella decisione di incompatibilità avesse privato la [OSCURATO:PERSONA] di
un diritto di ottenere una decisione di compatibilità dell’operazione, implicita o esplicita, tale da giustificare l’imputazione
alla [OSCURATO:PERSONA] dell’impatto finanziario di tale privazione e, in particolare, del danno derivante dall’obbligo di cedere
gli attivi della Legrand.
64.
Il Tribunale ha ritenuto difficile determinare la natura e l’importo delle cessioni che sarebbero state necessarie per rendere
l’operazione compatibile con il mercato comune e ottenere l’assenso della [OSCURATO:PERSONA] sulla sua realizzazione. Ma ancora più
difficile, a suo parere, era calcolare le ripercussioni sul valore totale degli attivi detenuti dall’impresa ricorrente, delle
cessioni e delle operazioni che tali misure correttive avrebbero implicato.
65.
Il Tribunale ha ritenuto che la valutazione delle modifiche dei parametri economici che avrebbero accompagnato un’eventuale
decisione di compatibilità fosse troppo incerta per permettere una comparazione utile con gli effetti della decisione di incompatibilità.
66.
Il Tribunale ha altresì respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la decisione di incompatibilità illegittima le avrebbe
reso impossibile realizzare le sinergie attese dall’operazione e avrebbe conseguentemente annientato la sua strategia industriale,
comportando un danno alla sua immagine in virtù dell’impatto negativo sulla sua reputazione (
24
).
67.
Al contrario, la sentenza impugnata ha confermato la sussistenza di un nesso di causalità sufficientemente stretto, ai fini
del riconoscimento di un diritto al risarcimento, tra l’illecito commesso e due tipi di danno subiti dalla ricorrente: il
primo, corrispondente alle spese sostenute dalla ricorrente per partecipare alla ripresa del procedimento di controllo dell’operazione
a seguito dell’annullamento delle due decisioni; e il secondo, costituito dalla riduzione del prezzo di cessione che la [OSCURATO:PERSONA]
aveva dovuto concedere all’acquirente degli attivi della Legrand per ottenere un rinvio dell’esecuzione di tale cessione ad
una data idonea a far sì che i procedimenti giurisdizionali allora in corso dinanzi al giudice comunitario non fossero privati
del loro oggetto prima di essere giunti a conclusione.
3. Delimitazione dei danni arrecati
a) Esborsi per onorari, spese amministrative e spese giudiziarie sostenuti dalla [OSCURATO:PERSONA]
68.
Quanto alle spese relative alla ripresa della procedura di controllo, il Tribunale di primo grado ha individuato tre distinte
categorie: gli onorari del mandatario ad hoc
;
le spese per la consulenza giuridica, fiscale e bancaria ai fini della realizzazione della separazione delle imprese, nonché
le spese sostenute per i procedimenti giudiziari a livello nazionale e comunitario; e gli esborsi per consulenze ed onorari
nonché le spese amministrative di varia natura sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito delle sentenze [OSCURATO:PERSONA] I e [OSCURATO:PERSONA]
II.
69.
Sebbene abbia respinto la domanda per le prime due summenzionate categorie di spesa (
25
), il Tribunale di primo grado ha riconosciuto che le spese segnalate nell’ultima categoria («spese diverse») derivavano dal
comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno della sua conclusione, il detto Tribunale ha addotto gli argomenti che
riassumo di seguito (
26
).
70.
Poiché, nella comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva menzionato il problema concorrenziale
su cui si fondava la decisione di incompatibilità, la [OSCURATO:PERSONA] era stata privata della possibilità di esprimersi in merito
e di offrire appropriate contromisure, circostanza che ha motivato l’annullamento della decisione in questione. La ripresa
del procedimento correggeva tale errore, permettendo alla detta impresa di essere sentita in merito all’addebito e di presentare
proposte di misure destinate a correggere gli effetti pregiudizievoli dell’operazione.
71.
Perciò, il costo aggiuntivo per la ricorrente dovuto alla prosecuzione del procedimento amministrativo di controllo ripreso
a seguito delle sentenze [OSCURATO:PERSONA] I e [OSCURATO:PERSONA] II non si sarebbe prodotto se la [OSCURATO:PERSONA] avesse adottato fin dall’inizio
un comportamento rispettoso dei diritti della difesa. Pur ammettendo che, qualora avesse dovuto pronunciarsi sulla questione
dell’addossamento, non menzionata nella comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sostenere i costi relativi
alla preparazione delle pertinenti risposte e delle eventuali misure correttive, il Tribunale ha tuttavia riconosciuto che
la ripresa, su basi giuridiche nuove, di un procedimento amministrativo interrotto da dodici mesi, aveva necessariamente rappresentato,
per l’interlocutore della [OSCURATO:PERSONA] un onere ben superiore a quello di una risposta nel corso del procedimento iniziale
di controllo, giacché l’impresa e i suoi consulenti sarebbero stati ancora pienamente coinvolti in riunioni e consultazioni
con i competenti servizi della [OSCURATO:PERSONA].
b) La riduzione del prezzo di cessione della Legrand accordata alla Wendel-KKR per permettere un rinvio della data di esecuzione
della cessione (
27
)
72.
Secondo il Tribunale di primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] aveva negoziato e firmato il contratto di cessione della Legrand alla Wendel
KKR e aveva altresì ritardato l’esecuzione di tale contratto fino al 10 dicembre 2002, in attesa che venissero definite le
cause allora pendenti T‑310/01 e T‑77/02.
73.
Se non avesse agito in tal modo, nell’ipotesi di una sentenza di rigetto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe corso il rischio di chiudere
la trattativa in condizioni sfavorevoli ai suoi interessi, in breve tempo, tenuto conto della scadenza del termine di separazione
fissato al 5 febbraio 2003 e dell’incertezza riguardo ad una una nuova proroga.
74.
Stretto tra entrambe le circostanze, il rinvio della vendita della Legrand – provocato dall’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di
ottenere una decisione sulla compatibilità dell’operazione con il mercato comune – secondo la sentenza impugnata, ha necessariamente
condotto la società francese a concedere al consorzio Wendel-KKR una riduzione del prezzo di cessione della Legrand rispetto
al prezzo che l’interessata avrebbe ottenuto in circostanze normali. Il differimento fino al 10 dicembre 2002 della vendita
degli attivi della Legrand implicava accordare al consorzio Wendel-KKR una compensazione per il rischio di deprezzamento di
detti attivi cui si esponeva la Wendel KKR, accettando tale rinvio, anche per la possibile diminuzione del corso dei titoli
industriali durante il periodo considerato.
75.
Da tutte queste circostanze, il Tribunale ha dedotto che la violazione dei diritti della difesa inficiante la decisione di
incompatibilità era direttamente collegata al detto rinvio, giacché questo era indispensabile per permettere alla [OSCURATO:PERSONA]
di esercitare il proprio diritto di ottenere una decisione legittima in merito alla compatibilità dell’operazione notificata
e di essere ascoltata con tutte le garanzie.
c) Valutazione, imputazione e interessi
76.
In ordine alle spese causate alla [OSCURATO:PERSONA] dalla sua partecipazione alla ripresa del procedimento amministrativo di controllo
dell’operazione, il Tribunale di primo grado ha calcolato l’importo del risarcimento detraendo dall’insieme delle spese sostenute
dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle cause T‑310/01, T‑77/02 e T‑77/02 R le spese amministrative che la stessa società avrebbe normalmente
sostenuto per realizzare la separazione degli attivi e, infine, le spese che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sostenere a titolo
di misure correttive dell’addossamento.
77.
Il Tribunale ha stimato il danno derivante dalla riduzione del prezzo di cessione della Legrand alla Wendel KKR, per effetto
del differimento fino al 10 dicembre 2002, della realizzazione della vendita della Legrand, come pari alla differenza esistente
tra il prezzo di cessione convenuto tra le parti del contratto e quello che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto ottenere se, al termine
del primo procedimento di controllo dell’operazione, ossia al 10 ottobre 2001, avesse potuto disporre di una decisione legittima
sulla compatibilità dell’operazione.
78.
Al fine di quantificare esattamente le somme dovute dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha rinviato pro futuro ad alcuni procedimenti
ad hoc, in cui le parti avrebbero determinato l’importo complessivo del risarcimento (
28
).
79.
In quanto la [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato i titoli della Legrand tramite una OPSC, avvalendosi della deroga concessa dall’art. 7,
n. 3, del regolamento, il Tribunale ha stabilito che la detta società si era assunta il rischio di una decisione di incompatibilità
e del relativo obbligo di separare gli attivi delle imprese interessate dalla fusione. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ignorava che
la fusione di società avrebbe creato o rafforzato la sua posizione dominante su una quota sostanziale del mercato comune,
il Tribunale ha dedotto inoltre (
29
) che la stessa società aveva contribuito al verificarsi del proprio danno (
30
), valutandolo nella misura di un terzo del danno subito per effetto della riduzione del prezzo di cessione convenuto con la
Wendel KKR.
80.
Infine, il Tribunale ha aggiunto gli interessi di mora (
31
) fino al completo pagamento, a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza recante la liquidazione del danno.
V –
Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e conclusioni delle parti
81.
L’atto introduttivo del ricorso d’impugnazione è pervenuto alla cancelleria della Corte di giustizia il 24 settembre 2007 (
32
); la [OSCURATO:PERSONA] deduce sette motivi d’impugnazione, chiedendo alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale di primo
grado nella causa T‑351/03 e di condannare la società francese [OSCURATO:PERSONA] a sopportare la totalità delle spese (
33
).
82.
Nel controricorso, pervenuto alla cancelleria della Corte il 31 dicembre 2007 (
34
), la [OSCURATO:PERSONA] chiede di respingere l’impugnazione e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
83.
Il presidente della Corte di giustizia ha autorizzato la presentazione di una replica e di una controreplica, che sono state
depositate presso la cancelleria della Corte, rispettivamente, il 12 marzo (
35
) e l’8 maggio (
36
) del 2008, nelle quali entrambe le parti confermano le loro domande.
84.
Su richiesta della [OSCURATO:PERSONA] la causa è stata attribuita alla Grande Sezione, a norma dell’art. 44, n. 3, secondo comma,
del regolamento di procedura della Corte di giustizia.
85.
All’udienza, tenutasi il 3 dicembre 2008, sono intervenuti i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] per svolgere
osservazioni orali e per rispondere alle domande che sono state loro rivolte dai membri della Sezione.
VI –
Analisi del ricorso
A –
Impostazione
86.
Nel ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] articola l’impugnazione intorno a sette motivi, alcuni dei quali suddivisi in varie parti. Sebbene
i vizi imputati dalla ricorrente alla sentenza impugnata rientrino nella comune tipologia dei vizi esaminati in questo genere
di procedimenti, come, tra gli altri, l’errore di diritto, lo snaturamento dei fatti o il difetto di motivazione, si rileva
facilmente che essi possono essere raggruppati in tre categorie di censure, che si riferiscono alla definizione della violazione
come «sufficientemente qualificata», al danno cagionato e al nesso di causalità tra questi due elementi.
87.
Mi sembra quindi opportuno accorpare tali motivi in base alla loro appartenenza all’una o all’altra categoria e seguire l’ordine
di analisi più logico (
37
), cominciando dall’esame dell’intensità della violazione, la cui esistenza non è messa in discussione essendo già stata accertata
con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, per poi proseguire con l’esame del danno, appena discusso nella presente impugnazione, e terminare
in fine con il collegamento tra i due primi aspetti. La mia analisi comprenderà pertanto tutti i motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA],
conformemente alla funzione cui sono preposto in qualità di avvocato generale.
B –
Sui motivi attinenti alla violazione sufficientemente qualificata
1. Definizione delle posizioni
88.
[OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di primo grado di aver violato il principio dell’autorità di cosa giudicata e dell’obbligo
di motivazione, nonché di aver commesso errori di valutazione e uno snaturamento dei fatti, avendo dichiarato, da un lato,
che, nella comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001, la [OSCURATO:PERSONA] aveva «omesso» di menzionare la censura relativa
all’addossamento delle posizioni della [OSCURATO:PERSONA] e della Legrand e, dall’altro, che la menzione di tale addebito «non comportava
nessuna difficoltà tecnica particolare» (
38
).
89.
Con il secondo motivo di questo capo, la [OSCURATO:PERSONA] addebita alla sentenza impugnata errori di diritto nella descrizione
del quadro fattuale, per il motivo di non aver tenuto conto della complessità delle situazioni da disciplinare (
39
), oltre ad un difetto di motivazione, per aver respinto in maniera sbrigativa gli argomenti miranti a dimostrare la pressione
temporale e le difficoltà tecniche che hanno accompagnato l’elaborazione della comunicazione degli addebiti, come la [OSCURATO:PERSONA]
aveva invocato in sua difesa.
90.
In via principale, la [OSCURATO:PERSONA] considera irricevibile il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] rispetto ad entrambi i motivi, e,
ad abundantiam, inoperante e infondato, poiché, invero, mirerebbe ad ottenere un riesame dei fatti con autorità di cosa giudicata,
sulla base di osservazioni che non sono state svolte in primo grado, senza spiegare adeguatamente in cosa consistessero le
citate difficoltà tecniche.
2. Primo motivo: errata interpretazione della sentenza impugnata
91.
Fatte salve le eventuali cause di irricevibilità, si deve respingere il primo motivo, le cui due parti devono essere esaminate
congiuntamente, in quanto poggia su un’errata interpretazione della sentenza impugnata.
92.
Con la prima parte del motivo, la [OSCURATO:PERSONA] censura il Tribunale di primo grado per il fatto di aver dichiarato, al punto
155 della sentenza impugnata, che l’elemento generatore del danno arrecato alla [OSCURATO:PERSONA] era l’«omissione», nella comunicazione
degli addebiti, di qualsiasi riferimento alla censura relativa all’addossamento, laddove al punto 445 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] I
si indicava che la comunicazione degli addebiti non aveva affrontato «con sufficiente chiarezza e precisione» la questione
dell’addossamento.
93.
Dal confronto tra queste due sentenze la ricorrente in impugnazione deduce tre elementi di contraddizione che giustificherebbero
la sua richiesta di annullare la sentenza impugnata.
94.
In primo luogo, la ricorrente osserva che il ricordato punto 445 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] I presuppone che ci fosse almeno
una formulazione
implicita
dell’addossamento. Da ciò essa desume che, in secondo luogo, tale sentenza avrebbe censurato la [OSCURATO:PERSONA] per non aver menzionato
esplicitamente
tale conseguenza economica negativa, sebbene l’imputazione alla [OSCURATO:PERSONA] di tale addebito si intuisse dalla comunicazione
nel suo insieme. In terzo luogo, la ricorrente lamenta le conseguenze di queste evidenti differenze tra le due pronunce, poiché,
mentre la sentenza [OSCURATO:PERSONA] I ha affermato solamente che l’errore rimproverato alla [OSCURATO:PERSONA] aveva impedito alla società
interessata di valutare in tutta la loro ampiezza i problemi di concorrenza individuati nel mercato francese (
40
), la sentenza impugnata conclude che, a causa di tale omissione, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva sapere che, se non avesse presentato
misure correttive idonee ad eliminare tali problemi, non avrebbe potuto ottenere una dichiarazione di compatibilità (
41
).
95.
[OSCURATO:PERSONA] equipara tali divergenze ad una nuova valutazione, in violazione del suo diritto di difesa, in quanto non è
stata esaminata la sua opinione sulla nuova valutazione, cosicché sarebbe stato violato il principio dell’autorità di cosa
giudicata relativamente ai fatti provati nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, dando luogo ad un errore di qualificazione degli stessi
e ad uno snaturamento delle prove.
96.
[OSCURATO:PERSONA] seconda parte del motivo la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge a tale censura della sentenza impugnata un’altra relativa al difetto
di motivazione. Essa rimprovera alla sentenza di aver respinto la sua tesi circa il carattere scusabile della mancata menzione
dell’addossamento nella comunicazione degli addebiti, dovuta all’esigenza di celerità tipica del procedimento relativo alle
concentrazioni di imprese, nonché alla complessità inerente alla redazione del documento. Al contrario, la sentenza impugnata
indica che la menzione dell’addebito controverso non comportava nessuna difficoltà tecnica particolare, né esigeva alcuno
specifico esame supplementare che non avrebbe potuto essere realizzato per ragioni di tempo, e la cui assenza non poteva essere
attribuita a un problema fortuito o accidentale (
42
).
97.
Orbene, oltre al fatto che, come rileva giustamente la società francese nel controricorso e nella controreplica, nessuna delle
cause invocate è stata adeguatamente comprovata, come per esempio, lo snaturamento degli elementi di prova, è sufficiente
rilevare che tutto il primo motivo di ricorso si fonda su un’errata interpretazione della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] intraprende
un esercizio di semantica per dimostrare che l’intensità del significato delle parole impiegate nell’una e nell’altra sentenza
risponde alla volontà del Tribunale di primo grado di aggravare le conseguenze derivanti dai fatti accertati nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA] I.
98.
Inoltre, gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] si rivelano inoperanti, poiché le differenze grammaticali tra la sentenza [OSCURATO:PERSONA] I
e la sentenza qui impugnata non inficiano la conclusione che la redazione della comunicazione degli addebiti non permetteva
alla società interessata di capire chiaramente che le si addebitava l’addossamento delle posizioni nel quale sfociava la sua
fusione con la Legrand; e tale mancanza sussiste indipendentemente dalla circostanza che il detto addebito sia stato omesso
oppure che non sia stato indicato con la dovuta precisione, giacché, – come riconosce la stessa [OSCURATO:PERSONA] – per il fatto
di non godere praticamente di alcun margine discrezionale ai fini dell’applicazione dell’art. 18 del regolamento, la mera
trasgressione di quest’ultimo costituiva una violazione sufficientemente caratterizzata (
43
).
99.
Negli stessi termini si deve respingere la seconda parte del primo motivo d’impugnazione, relativa alla giustificazione dell’errata
presentazione dell’addebito relativo all’addossamento, basata sulla brevità del lasso di tempo a disposizione per affrontare
un caso complesso, dal momento che la sentenza impugnata esprime con maggiore lucidità la censura mossa dal Tribunale di primo
grado alla [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, mettendo in rilievo l’infelice formulazione dell’addebito relativo all’addossamento,
«affrontato [senza] sufficiente chiarezza e precisione» dalla detta istituzione comunitaria, giacché quest’ultima non lo aveva
evidenziato nel documento in parola (
44
).
100.
Lungi dal travisare il contesto di fatto, l’interpretazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] I data dalla sentanza impugnata ci aiuta
a capirne meglio i contorni, insistendo sul particolare che l’imperfezione della comunicazione degli addebiti non era ascrivibile
all’analisi di merito delle perturbazioni della concorrenza, ma era limitata alla formulazione, assente o carente, di un addebito
concreto, che ha privato la società interessata della possibilità di articolare la propria difesa in merito a tale punto.
Di conseguenza, è logico che le giustificazioni della [OSCURATO:PERSONA] siano state respinte senza tante spiegazioni, giacché sarebbero
state utili solo qualora avessero contestato i risultati dell’esame sotto il profilo della concorrenza, il che non è successo,
come si evince anche dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] I.
101.
Non si prospettano alternative, poiché la rapidità con cui la [OSCURATO:PERSONA] deve istruire la pratica che si conclude con una
comunicazione degli addebiti non la esime dall’obbligo di prestare attenzione alla presentazione dei propri argomenti, soprattutto
quelli decisivi, in vista di adempiere l’obbligo sancito dall’art. 18 del regolamento. Di conseguenza, il Tribunale di primo
grado ha potuto ragionevolmente ritenere che la menzione dell’addebito non implicasse alcuna difficoltà tecnica né esigesse
uno specifico esame supplementare.
102.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si osserva che, nella sentenza impugnata, il Tribunale non ha commesso errori di
diritto né di fatto e neppure ha snaturato le prove né è incorso in un vizio di motivazione, ragione per cui suggerisco il
rigetto del primo motivo d’impugnazione.
3. Sul secondo motivo
103.
[OSCURATO:PERSONA] attacca la sentenza impugnata, addebitandole errori di qualificazione del contesto fattuale, per non avere
tenuto in considerazione la complessità delle situazioni da disciplinare, nonché un vizio di motivazione, per avere respinto
succintamente gli argomenti diretti ad illustrare le difficoltà che hanno accompagnato la redazione della comunicazione degli
addebiti, argomenti che aveva già invocato a sua difesa.
104.
[OSCURATO:PERSONA], pur ammettendo di essere quasi completamente priva di potere discrezionale nell’applicazione dell’art. 18,
nn. 1 e 3, del regolamento, sostiene che il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto ponderare la complessità delle situazioni
da disciplinare, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia (
45
).
105.
Riallacciandosi alla seconda parte del primo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] deduce un errore nella qualificazione dei
fatti per il mancato accoglimento dell’argomento secondo cui l’addebito dell’addossamento comportava un’ulteriore complicazione
particolare, legata all’analisi trasversale delle attrezzature elettriche a bassa tensione in ciascuno Stato membro, incluse
quelle settoriali. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] considera avulso dalla realtà un approccio come quello adottato dalla
sentenza impugnata, che, nell’ambito di un’operazione tanto complessa come la fase II dell’esame della concentrazione economica,
isola l’obbligo di formulare in modo chiaro gli addebiti all’interno della relativa comunicazione, adducendo la semplicità
di tale operazione. A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA] insiste sui limiti di tempo cui erano sottoposti i responsabili della
redazione della comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001.
106.
[OSCURATO:PERSONA] addebita altresì alla sentenza impugnata una motivazione scarna per respingere gli argomenti diretti a dimostrare
che si era fatta allusione all’addossamento nella detta comunicazione.
107.
Ancora una volta, la soluzione dovrebbe muovere da una corretta interpretazione della sentenza impugnata, poiché il fatto
rilevante per valutare «la complessità delle situazioni da disciplinare» non consisterebbe nei comportamenti, nell’analisi
o nelle osservazioni di carattere economico della [OSCURATO:PERSONA], ma nell’audizione delle imprese interessate.
108.
La norma in questione, che deve essere interpretata secondo gli orientamenti forniti dalle citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
conferisce a tali società la possibilità di essere ascoltate in tutte le fasi della procedura fino alla consultazione del
comitato consultivo, in relazione a tutte le obiezioni a loro carico (
46
); inoltre, tale norma obbliga la [OSCURATO:PERSONA] a basare le proprie decisioni di incompatibilità unicamente sulle obiezioni in
merito alle quali gli interessati hanno potuto pronunciarsi (
47
).
109.
Orbene, dalla sentenza impugnata si evince che i fatti rilevanti per valutare la violazione non erano complessi e che la norma
applicabile non era difficile da interpretare (
48
), cosicché, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, non sussistendo un margine di discrezionalità, la semplice
trasgressione dell’art. 18 del regolamento farebbe sorgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] (
49
).
110.
Inoltre, benché la [OSCURATO:PERSONA] ne critichi il carattere molto succinto, i punti 152 e 155 della sentenza impugnata hanno respinto
gli argomenti relativi alle speciali difficoltà tecniche inerenti all’elaborazione delle comunicazioni degli addebiti; la
sentenza mostra anche che l’omissione dell’addebito relativo all’addossamento non derivava da un errore di redazione fortuito
o accidentale, che poteva essere compensato da una valutazione globale della comunicazione degli addebiti, con evidente allusione
all’eventuale formulazione implicita di tali addebiti invocata dalla ricorrente nel procedimento di impugnazione.
111.
In definitiva, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha incentrato il secondo motivo d’impugnazione sulla complessità dei fatti che erano
privi di rilevanza al momento di valutare la responsabilità extracontrattuale della Comunità e la natura sufficientemente
qualificata della violazione constatata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, il Tribunale di primo grado non ha errato respingendo
tale motivo senza fornire grandi spiegazioni al riguardo.
112.
Di conseguenza, è inoperante anche l’argomento relativo alla mancanza di motivazione, poiché la sentenza impugnata non censura
la comunicazione degli addebiti per il fatto di aver presentato con scarsa precisione l’addebito relativo all’addossamento,
ma per averlo fatto surrettiziamente, impedendo alla [OSCURATO:PERSONA] di comprendere l’importanza dell’addebito e riducendo la sua
capacità di difesa (
50
). La mancanza di una chiara dichiarazione, che mettesse in rilievo l’importanza attribuita dalla [OSCURATO:PERSONA] a tale censura,
non poteva essere scusata dalla complessità della procedura; il Tribunale di primo grado ha semplicemente preteso dalla [OSCURATO:PERSONA]
una maggiore precisione nella presentazione per iscritto degli addebiti in quanto criterio indispensabile per garantire un
diritto riconosciuto dall’art. 18 del regolamento. Pertanto, non si rileva alcun vizio nella motivazione.
113.
In sintesi, la [OSCURATO:PERSONA] non è riuscita a confutare in maniera convincente la valutazione della sentenza impugnata in merito
alla censura relativa alla violazione sufficientemente qualificata, che deve pertanto essere lasciata inalterata; occorre
quindi procedere all’esame del seguente elemento necessario per dichiarare la responsabilità: la sopravvenienza del danno.
C –
Sul motivo attinente al danno cagionato alla [OSCURATO:PERSONA]
114.
Il desiderio di rispettare l’ordine logico dell’esame degli elementi integranti la responsabilità extracontrattuale mi induce
ad anticipare l’analisi del sesto motivo d’impugnazione.
115.
Con tale motivo la [OSCURATO:PERSONA] rimprovera al Tribunale di primo grado di essersi pronunciato
ultra petita
, poiché ha riconosciuto una riduzione del patrimonio della società francese della quale non era stato chiesto il risarcimento.
Infatti, benché la detta società avesse chiesto in via principale il risarcimento della perdita finanziaria cagionatale dall’obbligo
di rivendere gli attivi della Legrand ad un prezzo inferiore a quello di acquisizione (
51
), il Tribunale ha riconosciuto la grave perdita derivante dalla riduzione del prezzo di cessione che la [OSCURATO:PERSONA] aveva dovuto
concedere all’acquirente dei detti attivi per far differire l’esecuzione della cessione fino ad una data idonea a far sì che
i procedimenti giurisdizionali comunitari allora pendenti non divenissero privi di oggetto prima di giungere a conclusione (
52
).
116.
Dalla sentenza impugnata la [OSCURATO:PERSONA] trae la conclusione che sono state violate norme sull’onere della prova, giacché sarebbe
stato compito della [OSCURATO:PERSONA] provare il danno, e altresì sarebbero stati violati i suoi diritti della difesa, in quanto le
era stato impedito di esprimere un’opinione in merito a tale danno.
117.
Per le ragioni di seguito esposte, anche il presente motivo deve essere respinto.
118.
In primo luogo, per quanto riguarda la pronuncia
ultra petita,
condivido la tesi della società francese secondo cui il Tribunale di primo grado non ha negato il nesso di causalità con
i danni subiti dalla [OSCURATO:PERSONA] e che, di conseguenza, la perdita finanziaria in questione era parte del volume globale delle
perdite addotte. In tale contesto si deve ammettere che dirimere una controversia pronunciandosi
infra petita
non contravviene ad alcuna norma processuale.
119.
In secondo luogo, la precedente riflessione trova conferma, oltre tutto, nel fatto che la sentenza impugnata doveva solamente
decidere sulla determinazione del danno, senza pronunciarsi sulla sua quantificazione. In tale contesto, spettava alla [OSCURATO:PERSONA]
il compito di proporre una tesi capace di confutare qualsiasi riconoscimento di un obbligo di risarcimento a suo carico, compreso
il caso di un risarcimento di entità minore rispetto al petitum iniziale.
120.
Di conseguenza, non convincono gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] relativi all’onere della prova e alla violazione dei suoi diritti
di difesa, giacché non si constata alcuna decisione ultra petita, e si deve pertanto respingere il sesto motivo dedotto dalla
[OSCURATO:PERSONA] nel presente ricorso.
D –
Sui motivi attinenti al nesso di causalità
121.
Occorre riordinare i tre motivi sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] relativamente all’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione
commessa e il danno causato all’impresa francese, a seconda della circostanza che si riferiscano alla negazione assoluta di
tale nesso (
53
), alla sua interruzione (
54
) o ad un’argomentazione contraddittoria nella valutazione di tale nesso, che avrebbe come corollario l’annullamento della
sentenza impugnata (
55
).
122.
L’ultima di queste censure si riferisce ai due danni per i quali nella sentenza impugnata è stato accordato alla [OSCURATO:PERSONA]
un risarcimento, mentre le altre due censure riguardano unicamente la quantificazione della perdita finanziaria, già menzionata
in precedenza.
1. Insussistenza del nesso di causalità
a) Sullo snaturamento dei fatti e delle prove (prima parte del terzo motivo d’impugnazione)
123.
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] lamenta uno snaturamento dei fatti e delle prove nei punti 305‑309 della sentenza impugnata,
in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si era vista «obbligata», in virtù della decisione di incompatibilità, a concludere il contratto di
cessione della Legrand con la Wendel‑KKR.
124.
Secondo la ricorrente nel procedimento d’impugnazione, dalle circostanze del caso di specie e dal comportamento della società
francese si deduce che il termine per realizzare la separazione, prorogato fino al 5 febbraio 2003, era adeguato tanto allo
scopo di prolungare le trattative per la vendita della Legrand quanto al fine di chiedere una nuova proroga, se si fosse resa
necessaria, accettando così l’offerta formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 122 della decisione di separazione.
125.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene l’irricevibilità di questa parte del terzo motivo poiché mette in discussione il contesto fattuale definito
nella sentenza impugnata. Si deve tuttavia respingere tale argomento, perché la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato a chiare lettere che
impugnava la decisione del Tribunale di primo grado precisamente per la presenza di uno snaturamento dei fatti di causa.
126.
In tale contesto, non appare convincente neppure il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA], in quanto non si rileva alcuno snaturamento.
Nei punti criticati il Tribunale di primo grado si è limitato ad esporre, in modo logico, che la [OSCURATO:PERSONA] doveva cedere la
Legrand, idea che trova conforto nella considerazione che era impossibile sospendere la decisione di separazione.
127.
Inoltre, senza abbandonare la fusione prima che giungesse a termine la battaglia giudiziaria avviata dinanzi al Tribunale
di primo grado e mentre proseguivano rapidamente i negoziati con il futuro acquirente, la [OSCURATO:PERSONA] si sentiva imprigionata
tra l’adempimento dei propri obblighi di legge, da un lato, e le attese giurisdizionali appena ricordate, dall’altro. Sarebbe
ingiusto censurare tale società per la rapidità con cui si è conformata alla decisione di separazione, quando la stessa [OSCURATO:PERSONA]
aveva chiesto di porre immediatamente fine alla concentrazione economica in parola (
56
).
128.
Non si capisce perché la [OSCURATO:PERSONA] contesti alla sentenza impugnata uno snaturamento delle prove, non essendosi verificato
uno snaturamento dei fatti, sebbene le parti non condividano la valutazione delle prove effettuata dal Tribunale di primo
grado né, in particolare, della responsabilità patrimoniale che ne deriva per la stessa [OSCURATO:PERSONA].
129.
Occorre conseguentemente respingere la prima parte del terzo motivo d’impugnazione.
b) Sulla mancanza di un nesso causale tra l’invalidità della decisione di incompatibilità e la riduzione del prezzo di cessione
della Legrand concessa alla Wendel KKR (seconda parte del terzo motivo d’impugnazione)
i) Definizione delle posizioni
130.
[OSCURATO:PERSONA] addebita alla decisione impugnata errate considerazioni di fatto, snaturamento dei fatti nonché un errore di
qualificazione giuridica, per aver stabilito (
57
) un nesso diretto tra la causa dell’illegittimità della decisione di incompatibilità e la cessione della Legrand ad un prezzo
inferiore a quello di una vendita definitiva, in assenza di vizi.
131.
[OSCURATO:PERSONA] fonda la sua argomentazione su tre ordini di considerazioni: in primo luogo, essa deduce che il termine ultimo
entro il quale la [OSCURATO:PERSONA] si era impegnata a cedere la Legrand alla Wendel KKR, vale a dire il 10 dicembre 2002, era stato
fissato il precedente 26 luglio, allorché l’impresa convenuta non aveva la necessità di impartirsi un termine, giacché la
[OSCURATO:PERSONA] non vedeva inconvenienti nel prorogare il termine per la separazione oltre il 5 febbraio 2003, data limite che
era stata stabilita inizialmente. Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], quando ha rinunciato ad applicare la clausola di recesso
il 5 dicembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] era consapevole di non essere legalmente obbligata a separarsi dalla Legrand, poiché il precedente
22 ottobre il Tribunale di primo grado aveva annullato le due decisioni in parola.
132.
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la cessione della Legrand era stata determinata esclusivamente dalla volontà
della [OSCURATO:PERSONA] che, agendo in tal modo, ha rinunciato sia al proprio diritto di risolvere il contratto di vendita, sia ad
ottenere un’eventuale decisione di compatibilità dell’operazione con il mercato comune, giacché, nell’ambito del procedimento
riavviato dalla [OSCURATO:PERSONA], avrebbe potuto proporre misure intese a risolvere la questione dell’addossamento.
133.
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la natura procedurale dell’atto lesivo che le è stato imputato osti all’insorgenza
di qualsiasi nesso causale tra detto illecito e il tipo di danno riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di primo grado.
134.
Da parte sua, la detta società respinge tutti i rilievi della [OSCURATO:PERSONA] considerandoli inoperanti, poiché non mirano a contestare
il nesso di causalità ma i costi che ne derivano, così, per quanto riguarda la data della cessione, la detta società respinge
la tesi della [OSCURATO:PERSONA], in quanto, da un lato non tiene conto del fatto che la Wendel KKR ha accettato di differire tale
data fino, al massimo, al 10 dicembre, ciò che non era opponibile alla [OSCURATO:PERSONA]; e, dall’altro, essa ribadisce che il comportamento
ostile della [OSCURATO:PERSONA] non lasciava prevedere una nuova decisione che, adesso, autorizzasse la fusione delle due società
in parola.
135.
Quanto al giorno della consegna della Legrand all’acquirente, la [OSCURATO:PERSONA] rileva un errore della [OSCURATO:PERSONA] nell’identificare
la data della cessione effettiva con il momento in cui si è prodotto il danno, poiché, a suo parere, il danno si è prodotto
in concomitanza dell’emissione della decisione di incompatibilità. Tale società contesta inoltre che la natura processuale
dell’irregolarità all’origine dell’annullamento della decisione di incompatibilità escluda un nesso di causalità.
ii) Valutazione
136.
Questo motivo richiede un esame dettagliato del ragionamento del Tribunale di primo grado al fine di valutare la sussistenza
di un nesso di causalità.
137.
A tenore della sentenza, il rinvio della realizzazione della vendita della Legrand in attesa di una decisione che statuisse
sulle controversie allora pendenti sulla compatibilità dell’operazione con il mercato comune avrebbe condotto la [OSCURATO:PERSONA]
a concedere alla Wendel-KKR una riduzione del prezzo di cessione della Legrand rispetto al prezzo che l’interessata avrebbe
ottenuto nell’ipotesi di una vendita definitiva, in assenza di una decisione di incompatibilità viziata da due illegittimità
manifeste (
58
).
138.
La sentenza controversa collega poi tale rinvio dell’operazione al 10 dicembre 2002 alla remunerazione del rischio di deprezzamento
delle attività della Legrand cui si esponeva la Wendel KKR, non foss’altro che per un’eventuale variazione sfavorevole del
corso dei titoli industriali durante il periodo compreso tra la data della firma del contratto di cessione e la data convenuta
per la sua realizzazione (
59
).
139.
Dopo aver ritenuto la [OSCURATO:PERSONA] parzialmente responsabile dell’evoluzione del danno, la sentenza impugnata ha condannato la
[OSCURATO:PERSONA] a risarcire i due terzi del danno subito dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di tale riduzione del prezzo della Legrand SA
che essa aveva dovuto concedere al cessionario in cambio del rinvio della vendita fino al 10 dicembre 2002 (
60
).
140.
Concordo con la [OSCURATO:PERSONA] nel ritenere che tale impostazione non sia corretta. In particolare, il nesso che fa sorgere la
responsabilità extracontrattuale sarebbe in questo caso privo delle note caratteristiche dell’adeguatezza, vale a dire che
il danno non deriva dall’atto illecito in maniera diretta, immediata ed esclusiva (
61
), secondo un rapporto di causa ed effetto (
62
).
141.
Indubbiamente, le decisioni di incompatibilità e di separazione hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a cercare un’impresa capace di
sostenere i costi dell’acquisto di una società delle dimensioni della Legrand, compito, questo, che implicava negoziati complessi,
come segnala la [OSCURATO:PERSONA] nella controreplica (
63
).
142.
In tal senso, l’annullamento delle dette decisioni rendeva non necessari i costi legati a tali trattative, giacché, se non
fosse stato emesso un ordine di separazione, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto sostenere le spese relative a tale operazione.
Tuttavia, la società interessata non chiede il risarcimento di questo tipo di danno, ragione per cui non vale la pena analizzarlo
in profondità; desidero ciononostante citarle come un esempio di spese che si collegano all’annullamento di un atto amministrativo
della [OSCURATO:PERSONA] o, per lo meno che, essendo divenute superflue, sarebbero da considerare derivanti da tale violazione.
143.
Al contrario, benché la riduzione del prezzo di vendita della Legrand concessa alla Wendel KKR sia frutto delle stesse trattative,
essa tuttavia non deriva dall’invalidità dell’atto, ma dalla libera volontà della [OSCURATO:PERSONA] di negoziare con le altre parti
contraenti. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] non si trovava in una posizione particolarmente comoda, a causa della pressione
cui la sottoponeva la [OSCURATO:PERSONA] affinché avviasse la separazione, ma tale fretta costituiva solo uno degli elementi che
hanno inciso sulla configurazione definitiva dell’accordo con la Wendel KKR.
144.
[OSCURATO:PERSONA] controreplica, la [OSCURATO:PERSONA] fornisce una serie di informazioni che contribuiscono a chiarire le condizioni in cui ha
preso forma il contratto di cessione della Legrand, elencando altri elementi che esercitavano una forte pressione sui dirigenti
della [OSCURATO:PERSONA] inducendoli ad alienare rapidamente la società con cui avevano tentato di fondersi, come l’atteggiamento dello
stesso presidente della Legrand (
64
), quello degli azionisti della [OSCURATO:PERSONA], degli analisti finanziari e dei mercati (
65
). Tali dichiarazioni aiutano a completare il contesto in cui si sono formati gli accordi tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Wendel KKR,
dimostrando che l’obbligo di separare le due società che si erano fuse (alla fine dichiarato illegale) faceva unicamente da
sfondo alla situazione, senza influenzare direttamente gli accordi stipulati e sottoscritti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel contratto
di compravendita della Legrand. Verosimilmente, tutte queste circostanze spiegano adeguatamente l’ansia della [OSCURATO:PERSONA] di
chiudere la trattativa il 26 luglio 2002.
145.
È normale che la [OSCURATO:PERSONA] si sia riservata il diritto di risolvere il contratto stipulato con la Wendel KKR, a seconda dell’esito
che avrebbero avuto le controversie dinanzi al Tribunale di primo grado. Tuttavia, a parte gli elementi segnalati nel paragrafo
precedente, nulla costringeva la detta società a concludere e a perfezionare i contratti di vendita entro una data tanto ravvicinata,
come giustamente suggerisce la [OSCURATO:PERSONA] quando ribadisce che il termine del 5 febbraio concesso alla società medesima,
oltre ad essere prorogabile, sembrava sufficiente per trovare un acquirente idoneo.
146.
Sorge il sospetto che, adottando tale modo di procedere, la [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso dare la priorità alla transazione con la
Wendel KKR, relegando a mera ipotesi il proseguimento della fusione. Tale congettura, suffragata dalle suddette pressioni,
ha trovato conferma allorché la società in parola, invece di salvare l’operazione di concentrazione, con la ripresa della
fase II della procedura di controllo da parte della [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’annullamento delle citate decisioni, ha preferito
dare esecuzione all’accordo concluso con la società acquirente.
147.
Per il resto, i 180 milioni di EUR che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sborsato rinunciando alla vendita erano solo il risultato del
modo in cui tale società aveva condotto i negoziati; e l’eventuale diminuzione del valore patrimoniale della Legrand, dovuta
al calo delle quotazioni dei titoli industriali durante il periodo considerato, mi sembra un argomento troppo vago e aleatorio
per poter creare un nesso di causalità (
66
).
148.
Infine, affrontando le sfide poste da ciascuna delle due suddette imprese (
67
), la Wendel KKR non ignorava il pensiero della [OSCURATO:PERSONA], poiché sapeva bene che esisteva la possibilità che venisse dichiarata
l’invalidità delle decisioni di compatibilità e di separazione, circostanza che, a rigor di logica, l’avrebbe privata dell’acquisizione
della Legrand. Di conseguenza, tale società ha dotato il contratto degli strumenti idonei a proteggerla da qualunque pericolo:
la riduzione del prezzo di vendita e l’indennizzo di EUR 180 milioni per la risoluzione del contratto, trasferendo così contrattualmente
i propri rischi al venditore, che vi ha acconsentito liberamente.
149.
Perciò la [OSCURATO:PERSONA] si è esposta ad un serio rischio nel percorrere la via che le veniva offerta dall’art. 7, n. 3, del regolamento.
Tale disposizione si configura come una deroga al principio dell’esecuzione della concentrazione prima che la [OSCURATO:PERSONA]
si sia pronunciata, espressamente o tacitamente (
68
). Pertanto, ogni imprenditore diligente deve essere consapevole delle conseguenze inerenti ad una valutazione negativa dell’operazione
da parte dell’istituzione comunitaria competente, che comporta necessariamente l’adozione di una decisione di separazione,
poiché, nonostante il tenore dell’art. 8, n. 4, dello stesso regolamento [«Se l’operazione di concentrazione è già stata realizzata,
la [OSCURATO:PERSONA]
può
ordinare (…) la separazione (…)»], nella situazione descritta all’art. 7, n. 3, la [OSCURATO:PERSONA] è priva del margine discrezionale
necessario per ristabilire lo status quo nel mercato, obiettivo dichiarato della disposizione in esame (
69
).
150.
In sintesi, rientrano nella suddetta sfera dei rischi assunti dalle società che si avvalgono dell’eccezione di cui al citato
art. 7, n. 3 le normali vicissitudini che colpiscono le loro fusioni, poiché appaiono facilmente prevedibili alla luce della
normativa sulle concentrazioni (
70
).
151.
Anche se l’annullamento delle decisioni di incompatibilità e di separazione non rientra tra le vicissitudini «normali», potrebbe
risultare giustificato il riconoscimento di alcuni danni, per esempio di quelli derivanti dalle trattative avviate in vista
della vendita dell’impresa, come ho indicato in precedenza; tuttavia, laddove l’origine dell’invalidità sia riconducibile
ad un errore procedurale commesso dalla [OSCURATO:PERSONA], la cui eliminazione consenta di riaprire la procedura di controllo dell’operazione
di concentrazione, non è necessario riconoscere altri tipi di danni, giacché il motivo di invalidità rilevato non inficia
l’analisi economica, come si evince dalla sentenza impugnata nel presente procedimento.
152.
Sulla base di tali premesse, la [OSCURATO:PERSONA] giustamente rileva che la nullità per vizi di forma non ha inciso sul merito dell’operazione
esaminata, ragione per cui, una volta sanato il vizio relativo alla violazione dell’art. 18 del regolamento, il senso della
decisione che sarebbe stata adottata dopo la riapertura della fase II non era predeterminato, potendo infatti risultare di
senso positivo o negativo, in funzione, principalmente, dell’idoneità delle misure che avrebbe proposto la [OSCURATO:PERSONA].
153.
In definitiva, poiché la società [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto tanto la propria sfera di rischi, quanto, per contratto, la sfera
dei rischi della Wendel KKR, la concessione da parte del Tribunale di primo grado di un risarcimento per la riduzione del
prezzo che la prima società ha dovuto offrire alla seconda per attendere la conclusione dei procedimenti allora pendenti,
si risolve nel conferire alle imprese che scelgono di avvalersi dello sbocco offerto dall’art. 7, n. 3, del regolamento, una
garanzia o un’assicurazione per tutte le categorie di costi supplementari che possano essere generati in ipotesi di violazione
di una norma, anche laddove si tratti di norme di procedura senza una ripercussione diretta sul carattere economico dell’operazione
di concentrazione.
154.
Per tutte le suesposte considerazioni, ritengo opportuno accogliere questo motivo d’impugnazione e annullare la sentenza impugnata
in quanto essa ha riconosciuto all’impresa [OSCURATO:PERSONA] un danno derivante dalla riduzione del prezzo di cessione della Legrand
SA, che la prima società ha dovuto offrire alla Wendel KKR per compensarla del differimento della vendita fino al 10 dicembre
2002.
2. Sull’interruzione del nesso di causalità (terzo e quinto motivo di impugnazione)
a) Sunto degli argomenti delle parti
155.
Benché tale argomento sia trattato in maniera piuttosto dispersiva nelle memorie presentate nell’ambito del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA]
addebita al Tribunale di primo grado, essenzialmente, un errore di diritto, per il fatto di non aver considerato che, per
diverse ragioni, il nesso causale si era interrotto per effetto del comportamento della parte convenuta nel ricorso di impugnazione.
156.
Da un lato, nel suo terzo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nonostante il carattere formale dell’illecito commesso, era
diventato indispensabile adottare una nuova decisione a seguito della riapertura della fase II, che comportava l’interruzione
del citato nesso. Dall’altro, secondo tale istituzione all’origine del danno invocato sono la fissazione del termine per la
vendita al 10 dicembre e la rinuncia della [OSCURATO:PERSONA] ad avvalersi della clausola di risoluzione inclusa nel suddetto contratto (
71
).
157.
Inoltre, con il quinto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] espone che la citata società francese era venuta meno al proprio obbligo di
diligenza in tre occasioni: la prima, non chiedendo informazioni più dettagliate alla [OSCURATO:PERSONA] riguardo all’addossamento;
la seconda, rinunciando a domandare le misure cautelari che avrebbe potuto chiedere prima e dopo la sentenza di annullamento;
e la terza, dando esecuzione al contratto di cessione della Legrand in un momento in cui non era più legalmente obbligata
a separarsi da tale società.
158.
Tuttavia la [OSCURATO:PERSONA], prima di respingere tali rilievi attinenti al merito della sentenza impugnata, deduce l’irricevibilità
di tutti i suddetti argomenti esposti dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto si tratterebbe di motivi nuovi, sui quali il Tribunale
di primo grado non si è pronunciato.
159.
Di conseguenza, poiché ho suggerito l’accoglimento del motivo relativo all’insussistenza di un nesso di causalità, formulo
le seguenti osservazioni a titolo sussidiario, per il caso in cui la Corte di giustizia non condivida la mia opinione e voglia
esaminare nel merito gli altri motivi d’impugnazione.
b) Sulla ricevibilità di alcuni argomenti
160.
Il rilievo di questo genere mosso dalla [OSCURATO:PERSONA] al presente ricorso si estende quindi all’affermazione contenuta nel terzo
motivo, che la accusava di negligenza, e a tutto il quinto motivo del ricorso, descritto infra, al paragrafo 167 di queste
conclusioni; in entrambi i casi la detta società fonda la propria censura sul fatto che si tratta di elementi nuovi rispetto
al dibattito, quale è avvenuto dinanzi al Tribunale di primo grado.
161.
In primo luogo, riguardo all’asserita novità della negligenza che la [OSCURATO:PERSONA] addebita alla [OSCURATO:PERSONA] e che avrebbe provocato
il danno, è sufficiente indicare che la giurisprudenza della Corte di giustizia ammette l’introduzione, nell’ambito di questo
genere di ricorsi, di argomenti che non erano stati discussi in primo grado, sempreché servano a rafforzare un motivo che
sia stato fatto valere in primo grado (
72
).
162.
In secondo luogo, riguardo al quinto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] adduce che ai punti 326‑335 della sentenza impugnata è stata esaminata
la questione relativa all’attribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] della responsabilità per il danno, almeno in una determinata misura.
Ma tutti gli argomenti cui la [OSCURATO:PERSONA] attribuisce tale vizio sviluppano siffatto aspetto, ragione per cui neppure questa
censura può essere accolta.
163.
Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] non può essere accolta e deve essere integralmente
respinta.
c) Nel merito
164.
I criteri per effettuare la presente analisi sono forniti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale,
in materia di responsabilità extracontrattuale delle istituzioni comunitarie, la mancanza di prudenza o di circospezione del
soggetto che chiede il risarcimento può alterare il nesso di causalità tra l’atto illecito e il danno, fino a ridurre (
73
) tale responsabilità, se non, addirittura, ad estinguerla (
74
). Tuttavia, lasciando da parte tali affermazioni di carattere generale, le controversie sorte in questo ambito mostrano una
casistica inevitabile.
165.
In relazione alla sentenza oggetto della presente impugnazione, appare difficile capire il primo argomento della [OSCURATO:PERSONA]
secondo cui l’adozione obbligatoria di una decisione di compatibilità a seguito della riapertura della fase II avrebbe interrotto
il nesso di causalità tra le decisioni annullate e il danno causato alla [OSCURATO:PERSONA], semmai tale nesso fosse esistito. A giudizio
della [OSCURATO:PERSONA], la nuova decisione formale avrebbe avuto l’effetto di interrompere il detto nesso causale giacché, con
la dichiarazione di compatibilità dell’operazione, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata costretta a vendere la Legrand e, in caso
contrario, la nuova decisione avrebbe impedito l’insorgenza del danno.
166.
Non è accoglibile questa tesi della [OSCURATO:PERSONA] che, come rileva la [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso, rasenta il sofismo. Ad ogni
modo, il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] è inoperante, riferendosi ad un’ipotesi che non si è concretizzata a seguito della
cessione della Legrand alla Wendel KKR. Pertanto, questo argomento deve essere respinto, poiché dobbiamo giudicare i fatti
che sono realmente accaduti e non quelli immaginari.
167.
Pari sorte auspico per il primo punto del quinto motivo, riferito alla mancanza di diligenza della [OSCURATO:PERSONA] per il fatto
di non avere chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di fornirle ulteriori chiarimenti in merito all’addossamento; così facendo, la [OSCURATO:PERSONA]
tenta di porre a carico della detta società francese la sua mancanza di precisione nella redazione della comunicazione degli
addebiti. Ma tale sotterfugio è troppo evidente per passare inosservato, ragione per cui deve essere respinto.
168.
Nel secondo punto del quinto motivo, riferendosi ad alcune pronunce del Tribunale di primo grado (
75
) la [OSCURATO:PERSONA] asserisce che il nesso di causalità si sarebbe interrotto poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato alle misure cautelari
che avrebbe potuto chiedere prima o dopo le sentenze di annullamento.
169.
Tuttavia, dai fatti accertati (
76
) si desume che la società francese ha presentato, insieme al ricorso di annullamento, una domanda di provvedimenti provvisori,
per ottenere la sospensione degli effetti della decisione di separazione; inoltre, la successiva rinuncia a proseguire il
citato procedimento si deve a due fatti concomitanti: da un lato, l’ammissione della causa T‑310/01 al procedimento accelerato;
e, dall’altro, la proroga al 5 febbraio 2003 del termine fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] per separarsi dalla Legrand.
170.
In tale contesto, contrariamente al parere della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha agito con la dovuta diligenza, poiché la strategia
adottata le ha permesso di ottenere praticamente lo stesso risultato che avrebbe ottenuto con le misure cautelari, essendosi
risolta l’incognita circa la validità delle due decisioni impugnate con grande rapidità, e, indipendentemente dagli sviluppi
di tali controversie, avendo ottenuto un aumento del suo margine di manovra temporale per effettuare la cessione della Legrand.
171.
Di conseguenza, il comportamento adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] in tali circostanze non può essere considerato negligente e nemmeno
idoneo a interrompere il nesso di causalità in questione, ragione per cui la tesi della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere respinta in
quanto infondata.
172.
Infine, dato il loro oggettivo collegamento, si devono studiare congiuntamente il terzo punto del quinto motivo, che imputa
alla [OSCURATO:PERSONA] la vendita della Legrand quando non era più legalmente obbligata a disfarsi di quest’ultima, e la censura della
[OSCURATO:PERSONA] relativa alla proroga del termine della vendita fino al 10 dicembre, nonché la rinuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA]
di utilizzare la clausola risolutiva prevista da tale contratto; secondo l’istituzione comunitaria, tutte queste circostanze
hanno propiziato il danno invocato dalla [OSCURATO:PERSONA], eliminando in tal modo il nesso causale controverso.
173.
[OSCURATO:PERSONA] dichiara di essere stata spinta a vendere da un duplice motivo: in primo luogo, per soddisfare l’obbligo di separarsi
dalla Legrand, e in secondo luogo, a seguito dell’annullamento delle decisioni, per evitare il rischio di far conto sull’autorizzazione,
conoscendo la posizione inflessibile della [OSCURATO:PERSONA] nella seconda procedura di controllo dell’operazione di fusione.
174.
Per i motivi di seguito esposti sarebbe opportuno accogliere tali argomenti, seppur, ripeto, in via subordinata, in quanto
ho già espresso la convinzione che non sussiste alcun nessun di causalità.
175.
Allorché ha dato esecuzione al contratto di cessione della Legrand il 10 dicembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] era vincolata esclusivamente
dal proprio contratto, poiché le decisioni di incompatibilità e di separazione erano state annullate dal Tribunale di primo
grado il 22 ottobre del medesimo anno. Anche tenendo presente che il detto contratto era stato stipulato in osservanza dell’obbligo
legale dichiarato nullo, la vendita si è consumata quale atto volontario della società interessata, che ha accelerato la conclusione
della procedura di analisi della concentrazione, seguendo alcune clausole che erano il frutto delle trattative condotte con
l’acquirente, sulle quali la [OSCURATO:PERSONA] non esercitava alcuna influenza.
176.
Inoltre, oltre al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] poteva allora aspirare ad una decisione positiva al termine della procedura di controllo,
poiché le si era presentata l’opportunità di proporre misure per neutralizzare l’addossamento, opportunità alla quale ha rinunciato
esplicitamente disfandosi della Legrand, non mi sembra che tale società abbia agito diligentemente nell’ignorare la clausola
risolutiva.
177.
Nelle condizioni sopra descritte, azzardando l’ipotesi che la [OSCURATO:PERSONA] volesse ancora portare a termine la fusione con la
Legrand (
77
), sarebbe stato più logico ritirarsi dalla cessione, invocando la detta clausola, al fine di contenere il danno lamentato,
poiché l’importo di EUR 180 milioni non è paragonabile al risarcimento richiesto che ammonta a circa EUR 1 700 milioni. Un’azione
di risarcimento per responsabilità extracontrattuale della Comunità per l’importo di cui alla clausola risolutiva sarebbe
risultata più ragionevole e più coerente con il corso degli avvenimenti.
178.
Ritengo quindi che, procedendo alla vendita senza essere legalmente obbligata a farlo e non avendo agito con la dovuta diligenza,
la [OSCURATO:PERSONA] abbia interrotto il nesso di causalità, cosicché propongo, in subordine, di accogliere il quinto motivo d’impugnazione.
3. Sul motivo basato su una motivazione contraddittoria
179.
Con il quarto motivo d’impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] censura una contraddizione nel ragionamento del Tribunale di primo grado,
in quanto sarebbe incoerente, da un lato, negare il nesso causale tra la violazione che ha determinato l’annullamento delle
due decisioni di cui trattasi e il presunto danno (ai punti 260‑286) e, dall’altro, dichiararne la sussistenza riguardo ai
due tipi di danno riconosciuti alla [OSCURATO:PERSONA] (punto 288).
180.
Per confutare tale censura, basta ricordare che la prima delle due analisi menzionate dalla [OSCURATO:PERSONA] si riferisce al suddetto
nesso causale rispetto alla perdita
totale
di valore degli attivi della Legrand nel periodo compreso tra l’acquisto e la vendita di quest’ultima nel dicembre 2002,
mentre la seconda analisi si riferisce alle perdite subite, secondo il Tribunale di primo grado, dalla società francese. Non
si rileva pertanto alcuna contraddizione nel ragionamento seguito nella sentenza impugnata e, di conseguenza, va respinto
anche il quarto motivo d’impugnazione.
E –
Sul settimo motivo
181.
In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della sentenza impugnata, nei limiti in cui ha concesso alla [OSCURATO:PERSONA]
gli interessi di mora a decorrere dalla data in cui si è verificato il danno materiale, ossia il 10 dicembre 2002, fino alla
data in cui sarebbe stato versato l’importo del risarcimento.
182.
Poiché suggerisco di annullare la sentenza impugnata per mancanza del nesso di causalità e, in subordine, per l’interruzione
di tale nesso, non occorre esaminare gli argomenti su cui si fonda il settimo motivo, che si riferisce unicamente al danno
che la mia analisi ha considerato privo di fondamento.
VII –
La pronuncia della Corte di giustizia sul merito della causa
183.
Ai sensi dell’art. 61, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima può, in caso di annullamento della
decisione del Tribunale, statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare
la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. Una delle ipotesi in cui si può applicare la possibilità offerta
da tale disposizione è quello dell’errore in iudicando, sempreché l’esposizione dei fatti sia completa e sufficiente per il
giudizio definitivo e non occorra assumere alcuna prova. Così è solita fare la Corte, sebbene, generalmente, essa non spieghi
i motivi per cui ritiene che lo stato della causa le consenta di risolvere la controversia(
78
).
184.
Sarebbe opportuno che la Corte si pronunciasse nel merito quando risulti dagli atti che la controversia è in condizione di
essere decisa (
79
), in linea con la configurazione ad opera del legislatore comunitario, quale moderna corte di cassazione, dotata di ampi poteri
per emanare una sentenza di annullamento, qualora lo ritenga opportuno (
80
).
185.
Nel presente caso è indubbio che la questione sottoposta alla Corte di giustizia con il ricorso d’impugnazione rivesta natura
puramente giuridica. Malgrado abbia circoscritto il dibattito all’insorgenza del danno, senza pronunciarsi sulla sua quantificazione,
il Tribunale di primo grado ha demandato tale compito, di notevole complessità nel contesto della presente controversia, ad
un procedimento successivo nella fase di esecuzione della sentenza. Sarebbe contrario al principio dell’economia processuale
rinviare la causa al Tribunale di primo grado affinché, in pratica, proceda unicamente a valutare l’importo dovuto dalla [OSCURATO:PERSONA]
a titolo dell’unico danno che è tenuta a risarcire. Nulla osta a che tale compito sia svolto dalla Corte di giustizia, come
è accaduto in passato (
81
), alla luce del metodo indicato nella sentenza impugnata.
VIII –
Sulle spese relative ai due gradi di giudizio
186.
La soluzione che propongo non obbligherebbe a condannare la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare integralmente le spese, giacché la [OSCURATO:PERSONA]
è rimasta parzialmente soccombente, benché non si tratti delle domande principali.
187.
Poiché il Tribunale di primo grado si è riservato la decisione sulle spese del procedimento, e poiché propongo che sia la
Corte di giustizia ad effettuare la valutazione del danno della [OSCURATO:PERSONA] afferente alle spese sostenute per partecipare alla
ripresa della procedura di controllo dell’operazione di concentrazione, sarebbe necessario statuire sulle spese relative tanto
al procedimento di primo grado quanto all’impugnazione.
188.
Al riguardo, una giusta valutazione degli elementi della controversia nel loro insieme porterebbe a condannare la società
[OSCURATO:PERSONA] a sopportare i due terzi delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea in entrambi i gradi di giudizio.
IX –
Conclusione
189.
Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di giustizia di:
1) annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 11 luglio 2007 nella causa T‑351/03, per aver condannato la Comunità europea
a corrispondere alla società [OSCURATO:PERSONA] SA un risarcimento pari ai due terzi del danno subito, a causa della riduzione
del prezzo di cessione della Legrand SA che la [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto concedere al cessionario in cambio del rinvio
del termine per la realizzazione effettiva della vendita della Legrand fino al 10 dicembre 2002.
2) Annullare parimenti i punti 5‑10 del dispositivo della sentenza impugnata, in cui si dispone una perizia al fine di valutare
l’importo del detto danno e si accordano interessi di mora.
3) Respingere il ricorso quanto al resto.
4) Ordinare alle parti di trasmettere alla Corte di giustizia entro un termine di tre mesi dalla pronuncia della sentenza, una
loro stima, raggiunta di comune accordo, dell’importo delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] per partecipare alla
ripresa del procedimento di controllo dell’operazione di concentrazione a seguito della pronuncia delle sentenze del Tribunale
di primo grado 22 ottobre 2002, nelle cause riunite T‑310/01 e T‑77/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
5) In mancanza di un accordo tra le parti, ordinare a queste ultime di presentare alla Corte di giustizia, entro il medesimo
termine, le loro conclusioni in ordine alla quantificazione dell’importo.
6) Condannare la società [OSCURATO:PERSONA] a pagare i due terzi delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea nel procedimento
d’impugnazione e in primo grado, nonché a sopportare le proprie spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
1
– Lingua originale: lo spagnolo.
2
– Causa T‑351/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc.pag. II‑2237).
3
– Punti 16‑78.
4
– Regolamento del Consiglio 21 dicembre 1989, 1989 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [(GU
L 395, pag. 1), rettificato (GU 1990, L 257, pag. 13) e modificato dal regolamento (CE) del Consiglio, 30 giugno 1997, n. 1310
(GU L 180, pag. 1)]. L’ultima versione, il Regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139 (GU L 24, pag. 1), non è
applicabile nella presente causa.
5
– Caso COMP/M.2283 – [OSCURATO:PERSONA]-Legrand, in cui si dichiara l’operazione incompatibile con il mercato comune (GU 2004, L 101,
pag. 1).
6
– Descritti più dettagliatamente ai punti 35 e 36 della sentenza impugnata.
7
– Decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 gennaio 2002, C(2002) 360 def., che ordina una separazione di imprese (Caso COMP/M.2283
— [OSCURATO:PERSONA]/Legrand).
8
– Sentenza del Tribunale di primo grado 22 ottobre 2002, causa T‑310/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑4071).
9
– Sentenza del Tribunale di primo grado 22 ottobre 2002, causa T‑77/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑4201).
10
– Paragrafo 39 e segg. di queste conclusioni.
11
– [OSCURATO:PERSONA] ufficiale delle Comunità europee del 15 novembre 2002, C‑279 (pag. 22).
12
– Ordinanza 31 gennaio 2006, causa T‑48/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑111), che ha dichiarato irricevibile
il ricorso di annullamento T‑48/03, in quanto la decisione di apertura della fase II e la decisione di chiusura censurate
non costituivano atti arrecanti pregiudizio alla [OSCURATO:PERSONA].
13
– Ordinanza 9 marzo 2007, causa C‑188/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
14
– Addebito relativo all’addossamento delle posizioni.
15
– Punti 444 e 445 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] I.
16
– Punti 453‑461 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] I.
17
– Ordinanze del 29 ottobre 2004, cause T‑310/01 DEP e T‑77/02 DEP.
18
– Punti 100‑106 della sentenza impugnata.
19
– Sentenza 19 aprile 2007, causa C‑282/05 P, [OSCURATO:PERSONA] (Deutschland)/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2941; in prosieguo: la sentenza
«[OSCURATO:PERSONA]», punto 47, e giurisprudenza ivi citata).
20
– Soluzione criticata da Dawes, A./Peci, K., «“Sorry but there’s nothing we can do to help”: [OSCURATO:PERSONA] II and extra‑contractual
liability of the [OSCURATO:PERSONA] in merger cases», in
[OSCURATO:PERSONA],
2008, 29(3), pag. 151‑161.
21
– Punti 129‑138 della sentenza impugnata.
22
– Punto 81 della sentenza impugnata.
23
– Punti 263 e 264 della sentenza impugnata.
24
– Punti 260‑287.
25
– Ai punti 289‑297 della sentenza impugnata. Nel primo caso, in quanto le spese invocate derivavano direttamente dall’applicazione
dell’art. 7, n. 4, del regolamento e, nel secondo caso, poiché non si poteva presumere che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto
sostenere tali spese qualora fosse stata adottata una decisione legittima (spese di separazione), vuoi perché erano già state
incluse nelle spese (spese di giudizio comunitarie), vuoi perché erano legate ad un’imputazione che non era stata riconosciuta
come fonte della responsabilità della Comunità (oneri pecuniari relativi ai procedimenti giudiziari nazionali).
26
– Punti 298‑302 della sentenza impugnata.
27
– Punti 303‑317 della sentenza impugnata.
28
– Punti 318‑325.
29
– Basandosi sulla sentenza 7 novembre 1985, causa C‑145/83, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 3539, punto 54).
30
– Punti 326‑335.
31
– Prendendo come base i tassi fissati dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, maggiorati
di due punti, purché non superiore al tasso del 4% (punti 336‑346).
32
– Fax del 21 settembre.
33
– Benché la formulazione delle conclusioni nel ricorso risulti poco chiara, in realtà la ricorrente allude alle spese di
entrambi i gradi di giudizio.
34
– Fax del 21 dicembre.
35
– Fax del 10 marzo.
36
– Fax del 6 maggio.
37
– È stato detto che non è indispensabile attenersi a tale metodo e che è possibile alterare l’ordine di analisi delle tre
componenti della responsabilità extracontrattuale; v. Ruffert, M., «EG-Vertrag – Art. 288», in Callies, Chr./Ruffert, M. (a
cura di.), Kommentar des Vertrages über die [OSCURATO:PERSONA] und des Vertrages zur Gründung der [OSCURATO:PERSONA],
2ª ed., Ed. Luchterhand, Neuwied, 2002, pag. 2414. Tuttavia, anche se tale interpretazione agevola il compito della Corte
di giustizia, non credo che si concili necessariamente con l’operato dell’avvocato generale, che è obbligato a pronunciarsi
su tutti i punti in discussione.
38
– Punto 155 della sentenza impugnata.
39
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. punto 50, e la giurisprudenza ivi citata.
40
– Punto 453 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] I.
41
– Punto 152 della sentenza impugnata.
42
– Punto 155 della sentenza impugnata.
43
– [OSCURATO:PERSONA] 5 marzo 1996, cause riunite C‑46/93 e C‑48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame (Racc. pag. I‑1029, punto 55);
4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5291, punto 43; in prosieguo: la sentenza «[OSCURATO:PERSONA]»);
10 dicembre 2002, causa C‑312 P, [OSCURATO:PERSONA]/Camar e Tico (Racc. pag. I‑11355, punto 54); 10 luglio 2003, causa C‑472/00 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7541, punto 26); 12 luglio 2005, causa C‑198/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/CEVA e Pfizer (pag. I-6357,
punto 64), e [OSCURATO:PERSONA], cit.,punto 47). La dottrina ha posto in rilievo il ruolo fondamentale del potere discrezionale ai fini
della valutazione della gravità della violazione commessa; v. Wilson, C., «The role of discretion in EC law on non-contractual
liability», in
[OSCURATO:PERSONA],
n. 42, 2005, pag. 686.
44
– Punto 445 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] I.
45
– [OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 40), e [OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 50).
46
– Art. 18, n. 1,
in fine,
del regolamento.
47
– Art. 18, n. 3, del regolamento.
48
– Punti 145 e 146 della sentenza impugnata.
49
– In tal senso si pronuncia anche la dottrina; v., per esempio, Lenaerts, K./Arts, D./Maselis,I.,
[OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA],
2ª ed., Ed. Sweet & Maxwell, Londra, 2006, pag. 395; e Schremers, H.G./Waelbroeck, D.F.,
[OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA],
6ª ed., Ed. [OSCURATO:PERSONA], L’Aia / Londra / [OSCURATO:PERSONA], 2001, pag. 552. [OSCURATO:PERSONA] giurisprudenza si ammette soltanto
che, nei casi in cui il margine di discrezionalità sia ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione
del diritto comunitario «può» essere sufficiente a comprovare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata;
v., per tutte, la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/CEVA e Pfizer, cit. (punto 65).
50
– Nonostante il suo carattere di atto preparatorio, la giurisprudenza riconosce alla comunicazione degli addebiti la funzione
di delimitare l’oggetto del procedimento amministrativo avviato dalla [OSCURATO:PERSONA], vietando in tal modo alla detta istituzione
di formulare nuove censure nella decisione che chiude il procedimento [sentenza 10 luglio 2008, causa C‑413/06 P, [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] of America/Impala (Racc. pag. I‑4951, punto 63); ordinanza 18 giugno 1986, cause riunite 142/84 e 156/84,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1899, punti 13 e 14)].
51
– Punto 86 in collegamento con il punto 260 della sentenza impugnata.
52
– Punto 286 della sentenza impugnata.
53
– Parti prima e seconda, nonché primo argomento della terza parte del terzo motivo d’impugnazione.
54
– Gli altri argomenti del terzo motivo e tutto il quinto motivo.
55
– Quarto motivo d’impugnazione
56
– Punto 114
in fine
della decisione di separazione.
57
– Ai punti 311‑316 della sentenza impugnata.
58
– Punto 311 della sentenza impugnata.
59
– Punto 312 della sentenza impugnata.
60
– Primo punto del dispositivo della sentenza oggetto del presente ricorso.
61
– Toth, A.G., «The concepts of damage and causality as elements of non‑contractual liability», in Heukels, T./McDonnell, A.
(a cura di),
[OSCURATO:PERSONA] for Damages in [OSCURATO:PERSONA],
Ed. [OSCURATO:PERSONA], L’Aia‑Londra‑Boston, 1997, pag. 192.
62
– Sentenza 15 gennaio 1987, causa 253/84, GAEC de la Ségaude/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 123, punto 10).
63
– Paragrafo 99 delle presenti conclusioni.
64
– In merito alle questioni controverse tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Legrand discusse dinanzi agli organi giurisidizionali nazionali
faccio rinvio ai punti 27, 67 e 219 e segg. della sentenza impugnata.
65
– Paragrafo 100 di queste conclusioni.
66
– V. sentenza 21 maggio 1976, causa 26/74, Roquette/[OSCURATO:PERSONA] (Racc., pag. 677, punto 23) e le relative conclusioni dell’avvocato
generale Trabucchi (a pag. 694).
67
– Su tale delimitazione della responsabilità propria in materia di aiuti di Stato, v. le sentenze 25 maggio 1978 [cause riunite
83/76 e 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77] HNL/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1209, punto 6) e 19 maggio 1992, causa C‑104/89,
Mulder e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3061, punto 13). V., inoltre, Koenig, Ch. «Haftung der [OSCURATO:PERSONA]
gem. Art. 288 [OSCURATO:PERSONA] wegen rechtswidriger Kommissionsentscheidungen in Beihilfensachen»,
[OSCURATO:PERSONA] für Wirtschaftsrecht,
n. 7/2005, pag. 205.
68
– Ablasser‑Neuhuber, «Artikel 7. Aufschub des Vollzugs von Zusammenschlüssen», in Loewenheim/Meessen/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] – Band 1 [OSCURATO:PERSONA] – Kommentar,
Ed. C. H. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Baviera, 2005, pag. 1192.
69
– Immenga, U./Körber, T., «Fusionskontrollverordnung – Artikel 8. Entscheidungsbefugnisse der Kommission», in Immenga/Mestmäcker,
Wettbewerbsrecht – EG/Teil 2 – Kommentar zum [OSCURATO:PERSONA],
4ª edizione, Ed. C. H. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Baviera, 2007, pag. 673.
70
– In merito ai rischi inerenti alle attività economiche, v. la recente sentenza 16 dicembre 2008, causa C‑47/07 P, Masdar
(UK)/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. p.I‑9761, punti 59 e 93).
71
– Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] cita la sentenza 19 settembre 1985, causa 33/82, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2759,
punti 37 e 38), e in extenso vari punti della sentenza del Tribunale di primo grado 19 luglio 2007, causa T‑360/04, FG [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(punti 51‑56 e 75‑77).
72
– [OSCURATO:PERSONA] 24 settembre 2002, cause riunite C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7869,
punto 178), e 18 gennaio 2007, causa C‑229/05 P, PKK e KNK/Consiglio (Racc. pag. I‑439, punto 66).
73
– [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punti 53‑55), e 27 marzo 1990, causa C‑308/07, Grifoni/CEEA (Racc. pag. I‑1203, punti 16
e 17).
74
– Per esempio, sentenze 4 febbraio 1975, causa 169/73, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. 117, punti 22‑32);
1º luglio 1976, causa 58/75, Sergy/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1139, punti 46 e 47); 8 giugno 1977, causa 97/76, Merkur/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. 1063, punto 9), e 19 maggio 1992, Mulder e a., cit. (punto 33).
75
– [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di primo grado 28 gennaio 1999, causa T‑230/95, BAI/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑123, punto 36) e,
FG marine/[OSCURATO:PERSONA], cit. (Racc. pag. II‑92, punto 74).
76
– Punti 50‑52 della sentenza impugnata.
77
– Rinvio ai paragrafi 146 e segg. di queste conclusioni.
78
– Normalmente si limita ad affermare, in modo piuttosto laconico, che ciò accade nel caso concreto. Sentenza 5 ottobre 2000,
cause riunite C‑432/98 P e C‑433/98 P, Consiglio/Chvatal e a. (Racc. pag. I‑8535, punto 37); 9 gennaio 2003, causa C‑76/00,
Petrotub e Republica/Consiglio (Racc. pag. I‑79, punto 93), e 18 luglio 2007, causa C‑326/05 P, [OSCURATO:PERSONA] del Vallés/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑6557, punto 71).
79
– Héron, J.
Droit judiciaire privé,
Ed. Montchrétien, Parigi, 1991, pag. 517; Vincent, J. e Guinchard, S.,
Procédure civile,
Ed. Dalloz, Parigi, 1994, pag. 922.
80
– [OSCURATO:PERSONA], J.,
El recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de las [OSCURATO:PERSONA],
Ed. Bosch, Barcellona, 1998, pag. 430.
81
– [OSCURATO:PERSONA] 4 ottobre 1979, causa 238/78, Ireks‑Arkady/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2955); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit.;
26 giugno 1990, causa C‑152/88, Sofrimport/[OSCURATO:PERSONA] (pag. I‑2477), e Mulder e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], cit.