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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03381/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25681-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2013/13/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 25681 sez.

MT - ud. 18-10-2022 -2- Rg.n. 25681/2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia - a cui richiedeva l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n.170/13/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania, depositata il 15/01/2018, passata in giudicato, con la quale era stata confermata la sentenza di primo grado con cui l'Agenzia era stata condannata al rimborso in favore del ricorrente del 90% delle imposte dirette (IRPEF) pagate negli anni 1990, 1991, 1992 e disposto a carico dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa il rimborso della somma di euro 8.661.43, oltre interessi dalla data dell'istanza - che ha rigettato l'appello del contribuente.

La CTR, dopo aver riportato giurisprudenza in materia ha chiarito che "dalla documentazioni in atti risulta che con la sentenza della CTR di Catania, passata in giudicato, è stato riconosciuto il diritto al ricorrente al rimborso di euro 8.661,43, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, con la condanna dell'Agenzia delle Entrate al relativo pagamento.

Risulta peraltro che l'Agenzia delle Entrate ha provveduto alla convalida del rimborso in questione con il riconoscimento della somma richiesta nella sua interezza e al pagamento della percentuale del 50% delle somme sindacate in favore del ricorrente.

Peraltro l'Agenzia ha ottemperato alla suindicata sentenza della CTR resa nei confronti del ricorrente per effetto del pagamento della somma pari al 50% dell'importo dovuto, effettuato ai sensi dell'art.16 octies D. L. 91/17 convertito in legge 123/2017".

Inoltre ha aggiunto che la documentazione costituita dalla nota 23/12/2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, offerta dall'Ufficio fornisce la prova della insufficienza dei fondi messi a disposizione per la esecuzione dei rimborsi in questione.

L' Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] deposita successiva memoria.

Considerato che: 1.Con il primo motivo del ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione della disposizione d cui all'art.16 octies D.L. 91/17 conv. n I. n. 123/2017 (e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26.09.2017) e successive modifiche ed integrazioni, anche per contrasto con l'art.53 della Costituzione, in relazione al n.3 dell'art.360 c.p.c., per non essersi la CTR attenuta ai principi indicati.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. anche per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in relazione all'art.360 n.3 e 5 e il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Amministrazione finanziaria. 2.1 motivi, suscettibili di essere trattati congiuntamente, sono fondati nei termini di cui in prosieguo. 2.1.Va premesso che il giudizio di ottemperanza dinnanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, a differenza del giudizio esecutivo civile, ha lo scopo di dare concreta attuazione al comando contenuto nella decisione passata in giudicato, anche se non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo, consentendo al giudice di enucleare e precisare il contenuto degli obblighi da eseguire, di chiarirne il reale significato nonché di verificarne la compatibilità con i principi unionali di equivalenza ed effettività ( Cass. n. 23379 del 26/07/2022).

Questa Corte ha di recente chiarito che nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della

I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16- octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (Cass. 19/05/2022, n. 16289; n. 23379/2022).

Secondo la giurisprudenza di codesta Corte, la disciplina dei limiti quantitativi al rimborso nella misura del 50 per cento si applica qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale (vedi Cass., Sez. 5, n. 7368 del 15.03.2019, in motivazione), ed a tutti i giudizi esecutivi instaurati dopo la sua entrata in vigore, compresi in particolare i giudizi di ottemperanza in corso (Sez. 6-5, Ordinanza n. 28108 del 14/10/2021, Rv. 662460 - 01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 4570 del 21/02/2020, Rv. 657315 - 01).

2.2. Pertanto, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, la disciplina dei limiti di attuazione del diritto al rimborso, nella materia controversa, si applica anche quando il relativo diritto sia stato accertato con sentenza definitiva, a seguito di contenzioso con l'Amministrazione.

Ed infatti si è stabilito che «È peraltro consequenziale che, se la questione attiene alla fase esecutiva, qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale, esso sarà sottoposto alle modalità regolamentate dal comma 665 dell'art. 1 della

I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del di. n. 91 del 2017, convertito con I. n. 123 del 2017» (Cass., Sez. 5, n. 7368 del 15.03.2019, in motivazione).

Nello stesso senso, si è ribadito che « In tema di rimborso IRPEF, i limiti quantitativi introdotti dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 si applicano ai giudizi esecutivi instaurati dopo la relativa entrata in vigore, essendo indifferente che il titolo esecutivo azionato derivi da un accertamento in via amministrativa compiuto dall'amministrazione fiscale o dal passaggio in giudicato della sentenza resa all'esito dell'instaurazione del giudizio di accertamento del diritto alla ripetizione della maggiore imposta versata.» (Cass. 14/10/2021, n. 28108).

Tale interpretazione non solo è costituzionalmente orientata (cfr.

Corte cost. n. 157 del 2015, in materia di applicazione della cd.

Legge Pinto, assimilabile a quella sub iudice, secondo cui «L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili»), ma è pure conforme ai precetti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rispetto alla quale il largo margine di apprezzamento pur riconosciuto agli Stati nel regolare la materia fiscale (art.1, comma 2, Protocollo n.1) va letto alla luce del principio del "giusto equilibrio" (comma 1), in termini di giustificazione e proporzione (CEDU, 03/07/2003, [OSCURATO:SOCIETA]. vs.

Italia), non diversamente dalle fattispecie espropriative (CEDU, 16/03/2010, [OSCURATO:PERSONA] vs.

Italia).

2.3. Va, dunque, dato seguito al principio di diritto, recentemente riaffermato, secondo cui: «Nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della

I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario "ad acta", le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati» (Cass. n. 16289/2022).

2.4. Tanto premesso, nel caso di specie, la C.T.R. non ha fatto buon governo dei principi sinora illustrati, demandando al commissario ad acta di adottare i «provvedimenti necessari per disporre l'integrale pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza da ottemperare», senza tenere in alcun conto le disposizioni dell'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni,, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123 nella determinazione del quantum debeatur, in modo da verificare se l'amministrazione finanziaria avesse provato che l'ammontare delle istanze di rimborso presentate eccedesse le complessive risorse stanziate dal citato art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123 e, quindi, provvedere di conseguenza».

La CTR nella sostanza ha erroneamente negato l'applicabilità dell'art. 16- octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, mentre avrebbe dovuto ritenere la stessa disposizione applicabile in quanto vigente, dal 13 agosto 2017, nella fase di esecuzione ed attuazione del rimborso, che è diretta a disciplinare, e dunque nella pendenza del giudizio di! ottemperanza (che, come risulta dalla sentenza impugnata, è stato introdotto dopo l'entrata in vigore della ridetta normativa).

Cfr. Cass. 19/05/2022, n. 16289, cit. 'L19/05/2022, n. 16289 cit] e n. 16290/2022.

3. Ne consegue l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso con rinvio alla Corte di giustizia tributaria\ della Sicilia sede di rinvio, si uniformerà al principio di diritto enunciato, conformemente a Cass.n. 16289/22, oltre a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25681-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2013/13/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 25681 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- Rg.n. 25681/2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia - a cui richiedeva l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n.170/13/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania, depositata il 15/01/2018, passata in giudicato, con la quale era stata confermata la sentenza di primo grado con cui l'Agenzia era stata condannata al rimborso in favore del ricorrente del 90% delle imposte dirette (IRPEF) pagate negli anni 1990, 1991, 1992 e disposto a carico dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa il rimborso della somma di euro 8.661.43, oltre interessi dalla data dell'istanza - che ha rigettato l'appello del contribuente. La CTR, dopo aver riportato giurisprudenza in materia ha chiarito che "dalla documentazioni in atti risulta che con la sentenza della CTR di Catania, passata in giudicato, è stato riconosciuto il diritto al ricorrente al rimborso di euro 8.661,43, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, con la condanna dell'Agenzia delle Entrate al relativo pagamento. Risulta peraltro che l'Agenzia delle Entrate ha provveduto alla convalida del rimborso in questione con il riconoscimento della somma richiesta nella sua interezza e al pagamento della percentuale del 50% delle somme sindacate in favore del ricorrente. Peraltro l'Agenzia ha ottemperato alla suindicata sentenza della CTR resa nei confronti del ricorrente per effetto del pagamento della somma pari al 50% dell'importo dovuto, effettuato ai sensi dell'art.16 octies D. L. 91/17 convertito in legge 123/2017". Inoltre ha aggiunto che la documentazione costituita dalla nota 23/12/2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, offerta dall'Ufficio fornisce la prova della insufficienza dei fondi messi a disposizione per la esecuzione dei rimborsi in questione. L' Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] deposita successiva memoria. Considerato che: 1.Con il primo motivo del ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione della disposizione d cui all'art.16 octies D.L. 91/17 conv. n I. n. 123/2017 (e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26.09.2017) e successive modifiche ed integrazioni, anche per contrasto con l'art.53 della Costituzione, in relazione al n.3 dell'art.360 c.p.c., per non essersi la CTR attenuta ai principi indicati. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. anche per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in relazione all'art.360 n.3 e 5 e il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Amministrazione finanziaria. 2.1 motivi, suscettibili di essere trattati congiuntamente, sono fondati nei termini di cui in prosieguo. 2.1.Va premesso che il giudizio di ottemperanza dinnanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, a differenza del giudizio esecutivo civile, ha lo scopo di dare concreta attuazione al comando contenuto nella decisione passata in giudicato, anche se non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo, consentendo al giudice di enucleare e precisare il contenuto degli obblighi da eseguire, di chiarirne il reale significato nonché di verificarne la compatibilità con i principi unionali di equivalenza ed effettività ( Cass. n. 23379 del 26/07/2022). Questa Corte ha di recente chiarito che nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16- octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (Cass. 19/05/2022, n. 16289; n. 23379/2022). Secondo la giurisprudenza di codesta Corte, la disciplina dei limiti quantitativi al rimborso nella misura del 50 per cento si applica qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale (vedi Cass., Sez. 5, n. 7368 del 15.03.2019, in motivazione), ed a tutti i giudizi esecutivi instaurati dopo la sua entrata in vigore, compresi in particolare i giudizi di ottemperanza in corso (Sez. 6-5, Ordinanza n. 28108 del 14/10/2021, Rv. 662460 - 01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 4570 del 21/02/2020, Rv. 657315 - 01). 2.2. Pertanto, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, la disciplina dei limiti di attuazione del diritto al rimborso, nella materia controversa, si applica anche quando il relativo diritto sia stato accertato con sentenza definitiva, a seguito di contenzioso con l'Amministrazione. Ed infatti si è stabilito che «È peraltro consequenziale che, se la questione attiene alla fase esecutiva, qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale, esso sarà sottoposto alle modalità regolamentate dal comma 665 dell'art. 1 della I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del di. n. 91 del 2017, convertito con I. n. 123 del 2017» (Cass., Sez. 5, n. 7368 del 15.03.2019, in motivazione). Nello stesso senso, si è ribadito che « In tema di rimborso IRPEF, i limiti quantitativi introdotti dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 si applicano ai giudizi esecutivi instaurati dopo la relativa entrata in vigore, essendo indifferente che il titolo esecutivo azionato derivi da un accertamento in via amministrativa compiuto dall'amministrazione fiscale o dal passaggio in giudicato della sentenza resa all'esito dell'instaurazione del giudizio di accertamento del diritto alla ripetizione della maggiore imposta versata.» (Cass. 14/10/2021, n. 28108). Tale interpretazione non solo è costituzionalmente orientata (cfr. Corte cost. n. 157 del 2015, in materia di applicazione della cd. Legge Pinto, assimilabile a quella sub iudice, secondo cui «L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili»), ma è pure conforme ai precetti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rispetto alla quale il largo margine di apprezzamento pur riconosciuto agli Stati nel regolare la materia fiscale (art.1, comma 2, Protocollo n.1) va letto alla luce del principio del "giusto equilibrio" (comma 1), in termini di giustificazione e proporzione (CEDU, 03/07/2003, [OSCURATO:SOCIETA]. vs. Italia), non diversamente dalle fattispecie espropriative (CEDU, 16/03/2010, [OSCURATO:PERSONA] vs. Italia). 2.3. Va, dunque, dato seguito al principio di diritto, recentemente riaffermato, secondo cui: «Nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario "ad acta", le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati» (Cass. n. 16289/2022). 2.4. Tanto premesso, nel caso di specie, la C.T.R. non ha fatto buon governo dei principi sinora illustrati, demandando al commissario ad acta di adottare i «provvedimenti necessari per disporre l'integrale pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza da ottemperare», senza tenere in alcun conto le disposizioni dell'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni,, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123 nella determinazione del quantum debeatur, in modo da verificare se l'amministrazione finanziaria avesse provato che l'ammontare delle istanze di rimborso presentate eccedesse le complessive risorse stanziate dal citato art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123 e, quindi, provvedere di conseguenza». La CTR nella sostanza ha erroneamente negato l'applicabilità dell'art. 16- octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, mentre avrebbe dovuto ritenere la stessa disposizione applicabile in quanto vigente, dal 13 agosto 2017, nella fase di esecuzione ed attuazione del rimborso, che è diretta a disciplinare, e dunque nella pendenza del giudizio di! ottemperanza (che, come risulta dalla sentenza impugnata, è stato introdotto dopo l'entrata in vigore della ridetta normativa). Cfr. Cass. 19/05/2022, n. 16289, cit. 'L19/05/2022, n. 16289 cit] e n. 16290/2022. 3. Ne consegue l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso con rinvio alla Corte di giustizia tributaria\ della Sicilia sede di rinvio, si uniformerà al principio di diritto enunciato, conformemente a Cass.n. 16289/22, oltre a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia
Sentenza Cassazione n. 03381/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris