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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 20766/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20853/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 368/2024 pubblicata in data 21 febbraio 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio2025 dal C onsigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] che 1.[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo di vantare un credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nascente dalla fideiussione da questi prestata a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., poi fallita, per il quale aveva ottenuto decreto ingiuntivo, che era stato opposto, conveniva in giudizio il fideiussore unitamente alle figlie Federica e CristinaCassano al fine di sentir dichiarare la simulazione o, in subordine, la revocatoria di due atti -entrambi recanti la data del 23 gennaio 2015 – con i qual i il convenutoaveva donato alle figlie la nuda proprietà di un immobile sito in Padova e la nuda proprietà della quota parte indivisa di un immobile sito nel Comune di Tricase, riservandosi l’usufrutto; all’esito della costituzione di [OSCURATO:PERSONA], nella contumacia delle altre convenute, il Tribunale di Padova respingeva la domanda di simulazione e accoglieva quella revocatoria, avendo riscontrato la sussistenza di tutti i requisiti dell’azione;

2. la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 368/2024, rigettava l’impugnazione, disattendendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi in qualità di cessionaria del credito, ed evidenziando l’esistenza di un credito litigioso che legittimava la cessionaria ad agire in revocatoria e la ricorrenza dei requisiti dell’eventus damnie dell’elemento soggettivo in capo al disponente;

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della decisione d’appello, sulla base di tre motivi, cui ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto attività difensiva in questa sede;

4. è stata formulata dal Consigliere delegato proposta di definizione accelerata, con la quale è stato prospettato il rigetto del ricorso, ed il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso oggetto del procedimento ex art. 380 - bis cod. proc. civ.;

5. fissata l’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato istanza per la riunione del presente giudizio ad altro pendente dinanzi a questa Corte tra le medesime parti, iscritto al n. 18797/2023 r.g., avente ad oggetto l’accertamento del credito a tutela del quale la creditrice agisce in revocatoria; in prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative; Considerato che l’istanza di riunione può essere accolta, stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva tra i due giudizi,considerato che la domanda revocatoria ex art. 2901 cod. civ., di cui si discute nel presente giudizio, è stata promossa a tutela del credito della cui esistenza si controverte nell’altro giudizio iscritto al n. 18797/2023 r.g.; ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all’art. 274 cod. proc. civ.; P.Q.M La Corte dispone la riunione, ai sensi dell’art. 274 cod. proc. civ., del presente giudizio a quello iscritto al n. 18797/2023 r.g., pendente dinanzi a questa Corte tra le medesime parti.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20853/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 368/2024 pubblicata in data 21 febbraio 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio2025 dal C onsigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] che 1.[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo di vantare un credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nascente dalla fideiussione da questi prestata a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., poi fallita, per il quale aveva ottenuto decreto ingiuntivo, che era stato opposto, conveniva in giudizio il fideiussore unitamente alle figlie Federica e CristinaCassano al fine di sentir dichiarare la simulazione o, in subordine, la revocatoria di due atti -entrambi recanti la data del 23 gennaio 2015 – con i qual i il convenutoaveva donato alle figlie la nuda proprietà di un immobile sito in Padova e la nuda proprietà della quota parte indivisa di un immobile sito nel Comune di Tricase, riservandosi l’usufrutto; all’esito della costituzione di [OSCURATO:PERSONA], nella contumacia delle altre convenute, il Tribunale di Padova respingeva la domanda di simulazione e accoglieva quella revocatoria, avendo riscontrato la sussistenza di tutti i requisiti dell’azione; 2. la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 368/2024, rigettava l’impugnazione, disattendendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi in qualità di cessionaria del credito, ed evidenziando l’esistenza di un credito litigioso che legittimava la cessionaria ad agire in revocatoria e la ricorrenza dei requisiti dell’eventus damnie dell’elemento soggettivo in capo al disponente; 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della decisione d’appello, sulla base di tre motivi, cui ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto attività difensiva in questa sede; 4. è stata formulata dal Consigliere delegato proposta di definizione accelerata, con la quale è stato prospettato il rigetto del ricorso, ed il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso oggetto del procedimento ex art. 380 - bis cod. proc. civ.; 5. fissata l’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato istanza per la riunione del presente giudizio ad altro pendente dinanzi a questa Corte tra le medesime parti, iscritto al n. 18797/2023 r.g., avente ad oggetto l’accertamento del credito a tutela del quale la creditrice agisce in revocatoria; in prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative; Considerato che l’istanza di riunione può essere accolta, stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva tra i due giudizi,considerato che la domanda revocatoria ex art. 2901 cod. civ., di cui si discute nel presente giudizio, è stata promossa a tutela del credito della cui esistenza si controverte nell’altro giudizio iscritto al n. 18797/2023 r.g.; ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all’art. 274 cod. proc. civ.; P.Q.M La Corte dispone la riunione, ai sensi dell’art. 274 cod. proc. civ., del presente giudizio a quello iscritto al n. 18797/2023 r.g., pendente dinanzi a questa Corte tra le medesime parti. Così deciso in Roma,
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