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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22168/2026

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d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Roma, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del18 dicembre 2025 ha respinto l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta adottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti di cui a due sentenze dicondanna emesse entrambe dalla Corte di appello di Roma la prima in data 15 febbraio2022 e la seconda il 19 luglio 2022.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore difiducia deducendo due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 671 cod. proc. pen.Con la sentenza del 19 luglio 2022 i giudici di merito avevano già riconosciuto lacontinuazione fra il delitto di associazione per delinquere e i reati fine e tale valutazioneavrebbe dovuto essere considerata dal giudice dell’esecuzione; in particolare talevalutazione avrebbe dovuto essere operata in ragione del fatto che il nuovo reato eraricompreso nell’arco temporale rispetto al quale la continuazione è già stata riconosciuta; adogni buon conto la distanza temporale fra i fatti non è di per sé indice contrario alriconoscimento del vincolo unitario.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circal’interpretazione dei criteri di riconoscimento del medesimo disegno criminoso.Il ricorrente sottolinea l’identità di attività criminosa sempre incentrata sul narcotraffico eil nesso di strumentalità fra le condotte di riciclaggio e quelle di cessione di sostanzestupefacenti.Tutti i reati sono accomunati dalla finalità di arricchimento illecito.Ulteriore aspetto di contraddittorietà del provvedimento impugnato è dato dal parerepositivo del Procuratore generale; il dato temporale non è risolutivo e la disomogeneità èsolo apparente.Il condannato ha mantenuto una continuità nella propria attività criminosa ed è evidenteil vincolo fra il reato associativo e tutti i reati fine.3.

Il ricorrente ha depositato in data 27 aprile una memoria difensiva insistendo perl’accoglimento dei motivi di ricorso e l’annullamento dell’impugnato provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.La critica apportata del ricorrente al provvedimento impugnato è assolutamentegenerica, non si confronta con i dati oggettivi considerati per escludere l’unicità del disegnocriminoso e si limita a proporre una differente e del tutto opinabile rivalutazione deimedesimi.E’ però noto che tale operazione è inibita nel giudizio di legittimità, ove il focus è postosulla correttezza del provvedimento impugnato, non tanto sulla corretta interpretazione deidati di fatto, bensì sulla non manifesta illogicità o contradditorietà delle stessa.La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’art. 671 cod proc pen e dell’art.81 cod. pen. come intrepretati da questa Corte che ha affermato che il riconoscimento dellacontinuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processodi cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, qualil'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e delfatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074 – 01)Nessuna argomentazione contenuta nel ricorso è in grado di scardinare la conclusionecui è giunto il giudice dell’esecuzione che, in ragione della distanza temporale di anni fra ifatti reato, della loro disomogeneità, dei differenti luoghi di commissione degli stessi haritenuto non delineabile fra loro un vincolo ideativo unitario; a tale argomentazione il ricorsonon ha opposto alcuna controdeduzione.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Roma, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del18 dicembre 2025 ha respinto l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta adottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti di cui a due sentenze dicondanna emesse entrambe dalla Corte di appello di Roma la prima in data 15 febbraio2022 e la seconda il 19 luglio 2022.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore difiducia deducendo due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 671 cod. proc. pen.Con la sentenza del 19 luglio 2022 i giudici di merito avevano già riconosciuto lacontinuazione fra il delitto di associazione per delinquere e i reati fine e tale valutazioneavrebbe dovuto essere considerata dal giudice dell’esecuzione; in particolare talevalutazione avrebbe dovuto essere operata in ragione del fatto che il nuovo reato eraricompreso nell’arco temporale rispetto al quale la continuazione è già stata riconosciuta; adogni buon conto la distanza temporale fra i fatti non è di per sé indice contrario alriconoscimento del vincolo unitario.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circal’interpretazione dei criteri di riconoscimento del medesimo disegno criminoso.Il ricorrente sottolinea l’identità di attività criminosa sempre incentrata sul narcotraffico eil nesso di strumentalità fra le condotte di riciclaggio e quelle di cessione di sostanzestupefacenti.Tutti i reati sono accomunati dalla finalità di arricchimento illecito.Ulteriore aspetto di contraddittorietà del provvedimento impugnato è dato dal parerepositivo del Procuratore generale; il dato temporale non è risolutivo e la disomogeneità èsolo apparente.Il condannato ha mantenuto una continuità nella propria attività criminosa ed è evidenteil vincolo fra il reato associativo e tutti i reati fine.3. Il ricorrente ha depositato in data 27 aprile una memoria difensiva insistendo perl’accoglimento dei motivi di ricorso e l’annullamento dell’impugnato provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.La critica apportata del ricorrente al provvedimento impugnato è assolutamentegenerica, non si confronta con i dati oggettivi considerati per escludere l’unicità del disegnocriminoso e si limita a proporre una differente e del tutto opinabile rivalutazione deimedesimi.E’ però noto che tale operazione è inibita nel giudizio di legittimità, ove il focus è postosulla correttezza del provvedimento impugnato, non tanto sulla corretta interpretazione deidati di fatto, bensì sulla non manifesta illogicità o contradditorietà delle stessa.La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’art. 671 cod proc pen e dell’art.81 cod. pen. come intrepretati da questa Corte che ha affermato che il riconoscimento dellacontinuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processodi cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, qualil'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e delfatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074 – 01)Nessuna argomentazione contenuta nel ricorso è in grado di scardinare la conclusionecui è giunto il giudice dell’esecuzione che, in ragione della distanza temporale di anni fra ifatti reato, della loro disomogeneità, dei differenti luoghi di commissione degli stessi haritenuto non delineabile fra loro un vincolo ideativo unitario; a tale argomentazione il ricorsonon ha opposto alcuna controdeduzione.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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