CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30026/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 10223/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui alli art. 385 e 337cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale (vedi pagine 7-8) , che ha rappresentato che appare accertata la personalità negativa del [OSCURATO:PERSONA] il quale è assolutamente restio al rispetto delle regole motivo per cui il fatto che gli si addebita è indice di un maggior disvalore a sua volta fondamento per l'applicazione della recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i P.Q.M