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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 dicembre 1970

Cassazione n. 30219/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/12/1970 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Trieste ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 81, comma 2, e 612 cod. pen. (fatto commesso in Udine il 1 agosto 2017); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto corretta e congrua la pena irrogata all'imputato, risultando le modalità della condotta molto gravi e pericolose, il dolo intenso e la capacità a delinquere, come desumibile da plurimi e specifici precedenti penali, significativa), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la dichiarazione c:onfessoria dell'imputato non potesse essere valorizzata al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione del fatto che la stessa era intervenuta dopo l'acquisizione di prove della sua responsabilità e che, inoltre, il fatto era grave in ragione delle modalità della condotta); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/12/1970 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Trieste ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 81, comma 2, e 612 cod. pen. (fatto commesso in Udine il 1 agosto 2017); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto corretta e congrua la pena irrogata all'imputato, risultando le modalità della condotta molto gravi e pericolose, il dolo intenso e la capacità a delinquere, come desumibile da plurimi e specifici precedenti penali, significativa), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la dichiarazione c:onfessoria dell'imputato non potesse essere valorizzata al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione del fatto che la stessa era intervenuta dopo l'acquisizione di prove della sua responsabilità e che, inoltre, il fatto era grave in ragione delle modalità della condotta); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de
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