CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06292/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 28 / 02/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 27687 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 27687del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I. : 03269850727 , in per- sona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a , giusta procura a margine de l ricorso, dall’avvocatoLiana [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66C50 A883Y ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a dall’ A vvocat ura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Barin. 1327/2022, pubblicatain data 14 settembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L’agente della riscossione ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui è poi su- bentrata l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA]) ha pignorato, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, i Ric. n. 27687/2022 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 crediti vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., fino a concorrenza dell’importo di € 104.187,63, oltreaccessori. La società debitrice, premesso che l’atto di pignoramento non le sarebbe mai stato notificato e che aveva avuto conoscenza della procedura solo in virtù di quanto comunicatole dalla banca terza pignorata, ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 615 e617 c.p.c.. Secondo quanto riferisce la stessa ricorrente, il Tribunale di Trani «rigettava l’opposizione per difetto di giurisdizione e di- chiarava la cessazione della materia del contendere con con- danna della [OSCURATO:SOCIETA]., alle spese di giu- dizio». La Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di un unicomotivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]). Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione il rilievo della radicale inammissibilità del ricorso. Essonon rispetta, infatti, il requisito della esposizione somma- riadei fatti prescritto , a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione,dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., e tale lacuna preclude, nella stessa impossibilità di individuare gli esattiter- mini della controversia, anche la disamina di ogni altra prelimi- nare questione, tra cui quella sull’integrità originaria del con- traddittorio. Ric. n. 27687/2022 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 1.1Il requisito in esame è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consi- stere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cas- sazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto so- stanziale che ha originato la controversia e del fatto proces- suale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass.,Sez. U, Sen- tenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3, Ordinanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6- 3 , Sentenza n. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esi- genza di mero formalismo, ma a quella di consentire una cono- scenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o pro- cessuali, che permetta di bene intendere il significato e la por- tata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenzan. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non anali- tico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. 1.2Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. Ric. n. 27687/2022 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 La società ricorrente si limita a richiamare le conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di merito instaurato a seguito della fase sommaria svoltasi davanti al giudice dell’esecuzione, ma non richiama in modo adeguato il contenuto di tale atto (e, prima ancora, del ricorso avanzato in sede esecutiva, fatta ec- cezione per l’allegazione dell’omessa notificazione dell’atto di pignoramento), con la precisa indicazione delle ragioni poste a base dell’opposizione, che assume proposta sia ai sensi dell’art.617 c.p.c., sia ai sensi dell’art. 615 c.p.c., quindi in tesi relativa sia a mere irregolarità formali della procedura esecutiva, sia allo stesso diritto di procedere ad esecuzione forzata dell’agente della riscossione. Neanche è richiamato in modo adeguato il contenuto delle di- fese svolte dall’agente della riscossione in ordine a ciascuna delle ragioni di opposizione e, tanto meno, il contenuto e le mo- tivazioni alla base della decisione di primo grado, di cui è richia- mato esclusivamente per sintesi il dispositivo (peraltro di con- tenuto apparentemente contraddittorio o, quanto meno, di per sé non comprensibile senza un adeguato richiamo della relativa motivazione, facendo esso riferimento al tempo stesso alla di- chiarazionedi cessazione della materia del contendere ed al ri- getto dell’opposizione, che sono esiti di regola non compatibili). Né viene adeguatamente richiamato il contenuto dell’atto di ap- pello, con le specifiche censure avanzate in relazione alla pre- detta decisione di primo grado (limitandosi la ricorrente ad af- fermare, in proposito, del tutto genericamente, che aveva la- mentato «la errata valutazione da parte del giudice di primo grado») e le difese svolte in proposito dalla parte appellata (li- mitandosi la ricorrente ad affermare in proposito, ancora gene- ricamente, che questa aveva chiesto il rigetto del gravame). 1.3Le indicate lacune espositive, che certamente non consen- tono alla Cortedi avere una chiara e completa cognizione de i fatti sostanzial i e processual i rilevanti, onde poter Ric. n. 27687/2022 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 correttamente valutare le censure formulate con il ricorso av- verso la decisione impugnata, non possono ritenersi superabili neanche in base al contenuto espositivo dell’unico motivo del ricorso e, in realtà, neanche sulla base dell’esposizione dei fatti contenuta nella stessa sentenza impugnata. Non è possibile, pertanto, accedere al merito del ricorso, che è da ritenere in radice inammissibile. 1.4Va, in particolare, rilevato che, ai fini dell’esito del ricorso, sarebbe stato, tra l’altro, necessario anche tener conto dell’inammissibilità dell’appello avverso le decisioni sulle ragioni di opposizione avanzate ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (tra cui cer- tamente quella relativa alla mancata notificazione dell’atto di pignoramento), fatta salva l’eventuale applicazione del cd. prin- cipio dell’apparenza nell’individuazione dei mezzi di impugna- zione, che però non è possibile valutare, in mancanza dei ne- cessari elementi dello svolgimento del fatto processuale, non richiamati nel ricorso. Per le questioni qualificabili in termini di opposizione all’esecu- zione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., d’altronde, le lacune esposi- tive sono così manifeste da impedire in radice ogni possibile valutazione del merito del ricorso, anche tenuto conto del fatto che, nella stessa sentenza impugnata, si afferma che «l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] verte, esclusivamente, sulla ri- tenuta insussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario in merito alla regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sottostanti i pignoramenti», con il che sembrerebbe, in realtà, farsi riferimento ad una ragione di opposizione attinente alla regolarità formale della procedura di riscossione e non ad una contestazione relativa al diritto di procedere ad esecuzione for- zata. 1.5In definitiva, nella descritta situazione, la Corte ritiene che le gravi lacune espositive del ricorso impediscano una corretta valutazione degli stessi presupposti processuali del presente Ric. n. 27687/2022 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 giudizio, oltre che delle censure poste a fondamento dell’impu- gnazione e, di conseguenza, escludano la possibilità di perve- nire all’esame del merito di quest’ultima, imponendo la pregiu- diziale dichiarazione di inammissibilità della stessa 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, li- quidandole in complessivi € 6.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debitoed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a qu