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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 31134/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 del TRIBUNALE di SALERNOrdato avviso alle parti9 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Salerno, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 582, cod. pen. a lui ascritto, mentre ha confermato le statuizioni civili; Rilevato che il 20 gennaio 2022 è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dall'imputato personalmente con firma autenticata dal suo difensore; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 del TRIBUNALE di SALERNOrdato avviso alle parti9 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Salerno, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 582, cod. pen. a lui ascritto, mentre ha confermato le statuizioni civili; Rilevato che il 20 gennaio 2022 è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dall'imputato personalmente con firma autenticata dal suo difensore; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 31134/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris