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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12110/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena in espiazione; Rilevato che con il ricorso e si deduce il vizio di motivazione in relazione all'illogicità della stessa con riferimento alla condotta tenuta del condannato successivamente alla commissione del reato; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, pure dando atto del positivo percorso sino a ora effettuato, ha adeguatamente evidenziato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che la più ampia misura dell'affidamento in prova, considerata la gravità dei reati commessi e il poco tempo trascorso in regime di semilibertà, sia allo stato prematura; Rilevato che tale conclusione non risulta incoerente con la valutazione favorevole del percorso trattamentale sino a ora effettuato ma, piuttosto, dà conto in termini logici e condivisibili della ritenuta necessità che il reinserimento del condannato segua, nel caso di specie, una progressione graduale; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quinto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena in espiazione; Rilevato che con il ricorso e si deduce il vizio di motivazione in relazione all'illogicità della stessa con riferimento alla condotta tenuta del condannato successivamente alla commissione del reato; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, pure dando atto del positivo percorso sino a ora effettuato, ha adeguatamente evidenziato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che la più ampia misura dell'affidamento in prova, considerata la gravità dei reati commessi e il poco tempo trascorso in regime di semilibertà, sia allo stato prematura; Rilevato che tale conclusione non risulta incoerente con la valutazione favorevole del percorso trattamentale sino a ora effettuato ma, piuttosto, dà conto in termini logici e condivisibili della ritenuta necessità che il reinserimento del condannato segua, nel caso di specie, una progressione graduale; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quinto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende