CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13062/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Modena il 15 marzo 2017 in ordine al reato di cui agli artt.81, comma 2, cod. pen., 189, commi 1,6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Modena il 28 agosto 2012. L'esponente lamenta manifesta illogicità della motivazione in merito alla valutazione delle prove, inosservanza ed erronea applicazione dell'art.131 bis cod. pen. L'esame dei motivi di ricorso induce ad escluderne l'inammissibilità e a rilevare l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato. Il reato per il quale l'imputato è stato condannato è infatti prescritto, trattandosi di fatto commesso in data 28 agosto 2012 in relazione al quale trova applicazione la disciplina dettata dalla legge 5 dicembre 2005, n.251; con la conseguenza che, trattandosi di delitto, il termine massimo di prescrizione per tale reato deve ritenersi stabilito in sette anni e sei mesi, in virtù del combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e 161, comma 2, cod.pen. Va, quindi, osservato che è venuto a maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla legge per il reato contestato, compiutosi in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l'emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell'evidente innocenza del ricorrente. Sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell'imputato impone l'applicazione della causa estintiva. Va disposto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo il reato ascritto estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Modena per quanto di competenza ex art.224, comma 3, cds. Così deciso il 28 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] idente E benia [OSCURATO:PERSONA] a Ferranti _ k DEPOS