Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15514/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 18373/2019Numero sezionale 3766/2026Numero di raccolta generale 15514/2026Data pubblicazione 21/05/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA, in Napoli n. 10434/2018 depositata il 04/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha svolto attività di diffusionepubblicitaria nel territorio del Comune di Napoli, installando numerosiimpianti autorizzati.

La normativa istitutiva del canone sostitutivodell’imposta comunale sulla pubblicità (CIMP), determinato secondo letariffe approvate con l’ordinanza dirigenziale del 31 dicembre 2001, è stataannullata con la sentenza del TAR [OSCURATO:PERSONA] n. 9438/2004.

La societàritiene di aver dunque di aver corrisposto una imposta maggiore rispetto ailimiti previsti dall’art. 62 del d.lgs. 446/1997.2.

La società contribuente ha quindi presentato due distinte istanze dirimborso: una per gli anni 2002–2008, per euro 50.328,23; una per gli anni2009–2015, per euro 39.073,25; lamentando l’indebita maggiorazione delcanone oltre il limite del 25% della precedente imposta sulla pubblicità e laviolazione dei criteri di determinazione del canone per l’occupazione delsuolo pubblico.3.

A fronte del silenzio-rifiuto del Comune di Napoli, la MDS PubblicitàS.r.l. ha proposto ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diNapoli nei confronti di due controricorrenti (il Comune di Napoli;la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, concessionaria del servizio di riscossione).4.

Con sentenza n. 15435/2017 depositata il 7 novembre 2017, laCommissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso e compensato lespese.

In particolare, il giudice di primo grado ha affermato che, a seguitodell’approvazione del Piano Generale degli Impianti (PGI), il Comuneavrebbe legittimamente escluso l’applicazione dell’imposta sulla pubblicitàdal 2002, sostituendola con un canone complessivo risultantedall’accorpamento del CIMP e del canone per la locazione dei luoghi pubblici.Numero registro generale 18373/2019Numero sezionale 3766/2026Numero di raccolta generale 15514/2026Data pubblicazione 21/05/2026Secondo la CTP, gli importi versati non avrebbero dunque superato il limitemassimo consentito, poiché la componente eccedente rispetto all’ICPavrebbe riguardato il distinto canone di occupazione del suolo pubblico.5.

La società contribuente ha proposto appello dinanzi allaCommissione Tributaria Regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenzan. 10434/2018 depositata il 4 dicembre 2018, ha rigettato l’appello ecompensato le spese.

Nello specifico, la CTR ha ritenuto che il Comune, conle deliberazioni del 1998 e del 1999, avesse legittimamente predisposto unsistema integrato fondato sul cumulo fra imposta pubblicitaria (o canonesostitutivo), e canone di locazione dei luoghi pubblici; l’annullamentodell’ordinanza del 2001 da parte del TAR non avrebbe inciso sulla validitàdel regime tariffario, che trovava comunque fondamento nel PGI; non visarebbe prova dell’avvenuto superamento del limite del 25% previstodall’art. 62 del D.lgs. 446/97; sussisterebbe la possibilità di cumulo traimposizione pubblicitaria e canoni di occupazione, ai sensi dell’art. 9,comma 7, del D.lgs. 507/1993.6.

Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuenteha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui hannoresistito con controricorso le due parti intimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare, la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione deduce nelproprio controricorso l’inammissibilità del ricorso per cassazione perinesistenza della notificazione, rilevando che la notificazione in propriodell’avvocato, disciplinata dalla L. n. 53 del 1994, non sarebbe applicabileagli atti del processo tributario, potendo riguardare, secondo quantoindicato dalla giurisprudenza di legittimità – e, da ultimo, dalla sentenza diquesta Corte n. 8560 del 2019 – esclusivamente gli atti in materia civile,amministrativa e stragiudiziale.Numero registro generale 18373/2019Numero sezionale 3766/2026Numero di raccolta generale 15514/2026Data pubblicazione 21/05/2026Tale eccezione è destituita di fondamento, essendosi la Elpisritualmente costituita e difesa, sanando qualsiasi eventuale vizio di notifica,quand’anche fosse sussistente.2.

Il Comune di Napoli, pur non articolando autonome eccezionipreliminari, insiste sull’inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti diautosufficienza e specificità, e rilevando che nell’ipotesi di “doppiaconforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente, perevitare l’inammissibilità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base delladecisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse, mentre nel caso di specie taleonere non è stato assolto dalla parte ricorrente.La prima eccezione, in quanto generica e priva essa stessa deirequisiti di specificità, non merita accoglimento.

Quanto alla seconda, lastessa non merita accoglimento perché onnicomprensiva e riferita, con tuttaevidenza, a tutti i motivi di ricorso, mentre il limite della doppia conformepuò essere rilevato solo con riferimento al motivo di cui all’art. 360 c. 1 n.5 c.p.c.3.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 62 del D.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 446, nonché dell’art. 12del D.lgs. 507/93, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.3.1.

Con tale motivo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta che laCommissione Tributaria Regionale non avrebbe rilevato l’illegittimità delcanone applicato dal Comune di Napoli dal 2002 in poi, in quanto superioreal limite massimo fissato dall’art. 62, comma 2, lettera d), del d.lgs. n.446/97, cioè il 25% in più rispetto alla tariffa dell’imposta comunale sullapubblicità da ultimo deliberata.

Secondo la ricorrente, il Comune avrebbeinequivocabilmente esercitato la facoltà di sostituire l’imposta con il CIMP,come confermato dal Piano Generale degli Impianti del 1999 e dallasuccessiva ordinanza del 31.12.2001 poi annullata dal TAR [OSCURATO:PERSONA] conNumero registro generale 18373/2019Numero sezionale 3766/2026Numero di raccolta generale 15514/2026Data pubblicazione 21/05/2026sentenza n. 9438/2004, la quale costituirebbe giudicato esterno sulla naturadel canone introdotto.3.2.

Il Comune di Napoli, replicando, afferma che il CIMP non è maistato istituito, non essendo stato adottato il regolamento richiesto dall’art.62; le somme riscosse dal 2002 non costituirebbero un canone sostitutivodell’imposta, bensì la somma dell’ICP (con tariffa rimasta quella deliberatanel 1998) e del canone per la locazione degli spazi pubblici previsto dall’art.9, comma 7, d.lgs. n. 507/93.

Il Comune insiste che non vi è stato alcunsuperamento delle soglie previste dall’art. 62 perché tale norma nonsarebbe mai stata applicata.3.3. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dal canto suo, eccepisce l’inammissibilità delmotivo per mancanza di autosufficienza, osservando che la ricorrente nonindividua le specifiche affermazioni della sentenza contrastanti con le normeinvocate.

Nel merito, ribadisce che il CIMP non è mai entrato in vigore e chela CTR ha correttamente escluso che il limite del 25% potesse operare nelcaso di specie.3.4.

Il motivo è infondato.3.5.

Va premesso che, con riferimento alla istituzione del CIMP, laquestione è stata già affrontata da questa Corte in contenzioso seriale econsolidato che vede contrapposto il Comune di Napoli a diverse societàconcessionarie o gestori di spazi pubblicitari.

La questione giuridica sottesadi cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e la potestàregolamentare degli enti locali in materia di canone per l'installazione deimezzi pubblicitari (CIMP) prevista dall'articolo 62 del decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446.La Corte di Cassazione, attraverso diverse pronunce, ha stabilito inproposito il principio secondo cui la facoltà dei comuni di sostituire l'ICP conil CIMP postula l'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento, ilcui contenuto deve essere conforme ai criteri previsti dal comma 2Numero registro generale 18373/2019Numero sezionale 3766/2026Numero di raccolta generale 15514/2026Data pubblicazione 21/05/2026dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997: in tema di canoneper l'installazione di mezzi pubblicitari, la sostituzione dell'impostacomunale sulla pubblicità (ICP), di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, con ilcanone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all'art. 62 deld.lgs. n. 446 del 1997, postula l'imprescindibile emanazione di un appositoregolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 delcitato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall'eventualeapprovazione del piano generale degli impianti pubblicitari, che è attogenerale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento,nonostante la previsione in esso contenuta, cui va attribuito valoremeramente programmatico della relativa istituzione; pertanto, in difetto delcitato regolamento, l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua atrovare applicazione secondo le tariffe vigenti "ratione temporis" ed ècumulabile, oltre che con la TOSAP o il COSAP, anche con il canoneconcessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione previstadall'art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 446 del 1997, nel testo novellatodall'art. 10, comma 5, lett. b), della l. n. 448 del 2001 (Cass. 05/07/2023,n. 19017 (Rv. 668253 - 01)).Tale requisito formale e sostanziale non può ritenersi soddisfatto dallamera approvazione del Piano Generale degli [OSCURATO:PERSONA] (PGI), attoche la giurisprudenza qualifica come generale ma non normativo, dotato diuna funzione di pianificazione urbanistica e territoriale autonoma e distintada quella regolamentare necessaria per l'istituzione del tributo.Indi, deve ritenersi che l'ente non abbia mai validamente introdotto ilCIMP, in quanto la previsione contenuta nel PGI del 1999 aveva valoremeramente programmatico e l'ordinanza sindacale del 31 dicembre 2001,che tentava di attuare le nuove tariffe, è stata annullata dal giudiceamministrativo con sentenza passata in giudicato.

Ne consegue che, indifetto del citato regolamento istitutivo, non si è verificato l'effettosostitutivo previsto dalla legge; pertanto, l'[OSCURATO:PERSONA] sullaNumero registro generale 18373/2019Numero sezionale 3766/2026Numero di raccolta generale 15514/2026Data pubblicazione 21/05/2026Pubblicità (ICP) ha continuato a trovare applicazione secondo le tariffevigenti ratione temporis, determinate ai sensi dell'articolo 12 del decretolegislativo n. 507 del 1993.Va anche chiarito che l'applicazione dell'ICP non esclude la richiestadi ulteriori somme a titolo di canone per l'occupazione di spazi ed areepubbliche (TOSAP o COSAP) o di canone concessorio non tributario.

Talecumulo è espressamente consentito dall'articolo 9, comma 7, del decretolegislativo n. 507 del 1993, il quale prevede che qualora la pubblicità siaeffettuata su impianti installati su beni comunali, l'imposta sulla pubblicitànon assorbe il corrispettivo dovuto per l'occupazione del suolo pubblico:“1.3 La questione controversa (in relazione al medesimo ente impositore,sulla base della sequenza provvedimentale riassunta al precedente punto1.2) è stata già scrutinata da questa Corte con vari arresti (Cass., Sez. Trib.,5 luglio 2023, n. 19017; Cass. Sez. Trib., 14 luglio 2023, n. 20218; Cass.,Sez.

Trib., 23 giugno 2025, n. 16850), dalle cui uniformi conclusioni ilcollegio non intende discostarsi in questa sede. 1.4 A tale riguardo, si èaffermato che la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP),di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il canone per l'installazionedei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997,n. 446, postula l'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dalcontenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cuicarenza non può essere supplita dall'eventuale approvazione del pianogenerale degli impianti pubblicitari (PGI), che è atto generale nonnormativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento, nonostantela previsione in esso contenuta, cui va attribuito valore meramenteprogrammatico della relativa istituzione; pertanto, in difetto del citatoregolamento, l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua a trovareapplicazione secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed è cumulabile,oltre che con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)o con il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), ancheNumero registro generale 18373/2019Numero sezionale 3766/2026Numero di raccolta generale 15514/2026Data pubblicazione 21/05/2026con il canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza lalimitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 novembre1997, n. 446, nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge28 dicembre 2001, n. 448. (Cass. 13/12/2025, n. 32512)”3.6.

Da ciò discende un principio determinante per la quantificazionedel dovuto: il limite tariffario previsto dall'articolo 62, comma 2, lettera d),del decreto legislativo n. 446 del 1997, che imponeva al CIMP di nonsuperare di oltre il 25% le tariffe stabilite per l'ICP, non trova applicazionenel caso di specie.Poiché il Comune di Napoli non ha istituito il CIMP ma ha mantenutoin vita l'ICP affiancandola a un canone locativo/concessorio (cosiddettocanone ricognitorio), la somma dei due importi può legittimamentesuperare la soglia che sarebbe stata vincolante solo in caso di adozione delcanone unico sostitutivo.3.7.

In conclusione, il quadro giuridico delineato dalla giurisprudenzadi questa Corte di Cassazione stabilisce che le determinazioni del [OSCURATO:PERSONA] non hanno dato luogo alla nascita del CIMP ex art. 62 d.lgs. 446/97per mancata adozione del regolamento necessario, determinando lasopravvivenza del regime duale (ICP ex art. 12 d.lgs. 507/93 più canoneconcessorio ex art. 9 d.lgs. 507/93).3.8.

Ciò chiarito, va rilevato che nel motivo in esame si deduce solola violazione di legge per superamento del limite massimo fissato dall’art.62, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 446/97 (ed in particolare del 25% inpiù rispetto alla tariffa dell’imposta comunale sulla pubblicità da ultimodeliberata), ipotesi che, per quanto sopra ricostruito, non sussiste.3.9.

Il motivo va quindi rigettato.4.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 62 del D.lgs. 446/97, nonché degli artt. 5 e 7 del D.lgs.507/93, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.Numero registro generale 18373/2019Numero sezionale 3766/2026Numero di raccolta generale 15514/2026Data pubblicazione 21/05/20264.1.

La ricorrente sostiene che la CTR abbia erroneamente ritenutoche il Comune non avesse introdotto il canone sostitutivo dell’imposta(CIMP), mentre il PGI del 1999 avrebbe esplicitamente disposto l’esclusionedell’ICP a partire dal 1° gennaio 2002 e l’applicazione del canone ex art. 62,determinato secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla legge.

La sentenzaimpugnata avrebbe quindi del tutto travisato il tenore delle normeregolamentari, omettendo di rilevare che il Comune aveva chiaramenteabrogato la precedente disciplina dell’imposta, esercitando proprio la facoltàprevista dalla norma statale.4.2.

Il Comune di Napoli replica che il PGI del 1999 non contienealcuna attuazione dell’art. 62 e che la previsione ivi contenuta circa la futurasostituzione dell’imposta non avrebbe mai avuto concreta esecuzione.Esclude quindi che si possa parlare di CIMP, ribadendo che l’unico regimeapplicato resta quello dell’ICP cumulato con il canone di locazione previstodall’art. 9, comma 7, d.lgs. 507/93.4.3. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. oppone l’inammissibilità del motivo per genericità,sostenendo che la ricorrente non indica in quali parti della sentenza sarebbestato affermato quanto da essa censurato.

Nel merito, afferma che il CIMPnon è mai stato introdotto e che la CTR ha correttamente esclusol’applicabilità del limite del 25%.4.4.

Anche tale motivo, per quanto sopra esposto con riferimento allaprima censura, non merita accoglimento, in quanto infondato in diritto: ilComune non ha introdotto il canone sostitutivo dell’imposta (CIMP).Come già sottolineato, esistono precedenti con i quali questa Corte harigettato il ricorso della contribuente che aveva impugnato una sentenzache aveva rilevato che il CIMP non era stato mai introdotto, sicché,confermando questa conclusione, deve confermarsi il rigetto (Cass., 23giugno 2025, n. 16850; Cass., 17 novembre 2023, n. 32055).4.5.

Il secondo motivo va dunque anch’esso rigettato.Numero registro generale 18373/2019Numero sezionale 3766/2026Numero di raccolta generale 15514/2026Data pubblicazione 21/05/20265.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 62 del D.lgs. 446/97, nonché dell’art. 9 del D.lgs.507/93, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., ed omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360, primocomma n. 5, c.p.c.5.1.

La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenutolegittimo l’accorpamento tra il canone sostitutivo dell’imposta e il canoneper la locazione degli spazi pubblici, operato dal Piano Generale degliImpianti e dalle successive determinazioni comunali.

Secondo la società,tale cumulo sarebbe contrario all’art. 9, comma 7, d.lgs. 507/93, checonsentirebbe il cumulo solo tra ICP e COSAP, ma non tra CIMP e COSAP.La CTR avrebbe inoltre omesso di considerare che il canone perl’occupazione del suolo pubblico, secondo la normativa primaria, deveessere commisurato alla proiezione a terra dell’impianto e non allasuperficie pubblicitaria, come invece prevede l’art. 3 del PGI, che sarebbequindi illegittimo o comunque da disapplicare.

La mancata valutazione ditale profilo costituirebbe un’omissione circa un fatto decisivo.5.2.

Il Comune di Napoli replica che il canone previsto dal PGI non èun CIMP ma un canone concessorio, pienamente cumulabile con l’impostaai sensi dell’art. 9; la commisurazione alla superficie pubblicitariaderiverebbe dalla normativa regolamentare locale e comunque noncontrasterebbe con la normativa primaria come interpretata dallagiurisprudenza.5.3. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. osserva che il motivo è inammissibile percommistione di censure ex art. 360, nn. 3 e 5, e per difetto diautosufficienza, poiché la ricorrente non indica dove sarebbero stateproposte le eccezioni che assume non valutate.

Nel merito, aggiunge che ilcumulo con il canone sostitutivo dell’imposta è consentito, come affermatoanche dalle Sezioni Unite n. 21545/2017.Numero registro generale 18373/2019Numero sezionale 3766/2026Numero di raccolta generale 15514/2026Data pubblicazione 21/05/20266.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 5, 7, 38 e 42 del D.lgs. 507/93, nonché dell’art. 62del D.lgs. 446/97, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.6.1.

Il quarto motivo riprende, approfondendole, le censure giàformulate con il terzo, denunciando l’erroneità della decisione della CTRnella parte in cui ha ritenuto legittimo il cumulo tra il canone derivante dalPGI e l’imposta, senza considerare che l’applicazione combinata delle duecomponenti conduce comunque al superamento dei limiti tariffari previstiper il CIMP.

Ad avviso della ricorrente, la CTR avrebbe omesso di valutarel’esatta misura delle somme applicate dal Comune, come risultanti daiprospetti prodotti, dalle quali emergerebbe un incremento ben superiorealla soglia legale.6.2.

Il Comune di Napoli, nel replicare, ribadisce che nessun aumentoillegittimo è stato applicato e che la ricorrente confonde il CIMP con uncanone concessorio che è ontologicamente diverso e cumulabile.6.3. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. eccepisce l’inammissibilità del motivo per totalegenericità, rilevando che la ricorrente non individua quali norme sarebberostate violate né in quali passaggi la CTR avrebbe fondato la propriadecisione sugli errori denunciati.6.4.

Si tratta di motivi che vanno accolti per quanto di ragione, inordine, dunque, alla prospettata violazione di legge.6.5.

La censura relativa all’art. 360 c. 1 n. 5 è inammissibile, in quantorelativa ad ipotesi di doppia conforme, rispetto alla quale non è indicata - aifini della autosufficienza - quale sarebbe la diversa posizione tra giudice diprimo e secondo grado.6.6.

La censura prospettata sotto il profilo di cui all’art. 360 c. 1 n. 3propone invece la questione della cumulabilità tra il canone sostitutivodell’imposta e il canone per la locazione degli spazi pubblici, operato dalPiano Generale degli Impianti.

Come già evidenziato, l’applicazionedell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) non esclude la richiesta diNumero registro generale 18373/2019Numero sezionale 3766/2026Numero di raccolta generale 15514/2026Data pubblicazione 21/05/2026ulteriori somme a titolo di TOSAP, COSAP o di canone concessorio nontributario.

Il cumulo è espressamente previsto dall’art. 9, comma 7, deld.lgs. n. 507/1993, secondo cui, quando la pubblicità è effettuata su benicomunali, l’imposta non assorbe il corrispettivo dovuto per l’occupazione delsuolo pubblico.La questione, del resto, è stata già esaminata dalla Corte dicassazione con orientamento consolidato (Cass., Sez. Trib., 5 luglio 2023,n. 19017; Cass., Sez. Trib., 14 luglio 2023, n. 20218; Cass., Sez. Trib., 23giugno 2025, n. 16850), cui si è data continuità (Cass., 13 dicembre 2025,n. 32512).Secondo tali pronunce, la sostituzione dell’ICP con il CIMP richiedenecessariamente l’adozione di uno specifico regolamento conforme all’art.62, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997; tale requisito non può essere supplitodal solo Piano Generale degli Impianti, che ha natura non normativa e valoremeramente programmatico.

In mancanza del regolamento, l’ICP continuaad applicarsi secondo le tariffe vigenti ed è cumulabile sia con TOSAP oCOSAP sia con il canone concessorio per l’occupazione di spazi pubblici,senza essere soggetta al limite del 25% previsto dall’art. 62, comma 2, lett.d), del d.lgs. n. 446/1997 (come modificato dall’art. 10, comma 5, lett. b),della legge n. 448/2001).6.7.

Ciò chiarito va rilevato che nel caso di specie si prospetta laviolazione di cui all’art. 9 c. 7, cit., il quale dispone che

7. Qualora lapubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati ingodimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonesclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati,questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzopubblicitario .Nel caso di specie non si è tenuto conto della occupazione effettivadel suolo pubblico, perché le Norme di attuazione del piano generale degliNumero registro generale 18373/2019Numero sezionale 3766/2026Numero di raccolta generale 15514/2026Data pubblicazione 21/05/2026impianti, titolo 6, art. 3, dispongono il pagamento di un canone espresso inmetri quadrati non in relazione alla proiezione al suolo, come dovrebbeessere, ma in relazione alla superficie pubblicitaria.6.8.

Tuttavia, nell’ambito della presente fattispecie, non essendo stataaccertata dai giudici del merito la causa petendi della domanda di rimborso,si deve quindi verificare – da parte del giudice di merito - quale fosse laragione del rimborso medesimo (da considerarsi vincolante in quanto nonsuscettibile di modifica o integrazione nel corso del giudizio), e, in base atale circostanza, applicare le regole per come appena illustrate.E nel senso che, come anticipato, il cumulo delle pretese (a titolo diICP e di occupazione di suolo pubblico) deve rispettare il criterio legalesecondo il quale rileva la effettiva occupazione del suolo pubblico delmezzo pubblicitario .7.

In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi sopra indicati e lasentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso per quanto di ragione,e rigetta i residui motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che provvederà anche in ordinealle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/04/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 18373/2019Numero sezionale 3766/2026Numero di raccolta generale 15514/2026Data pubblicazione 21/05/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA, in Napoli n. 10434/2018 depositata il 04/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha svolto attività di diffusionepubblicitaria nel territorio del Comune di Napoli, installando numerosiimpianti autorizzati. La normativa istitutiva del canone sostitutivodell’imposta comunale sulla pubblicità (CIMP), determinato secondo letariffe approvate con l’ordinanza dirigenziale del 31 dicembre 2001, è stataannullata con la sentenza del TAR [OSCURATO:PERSONA] n. 9438/2004. La societàritiene di aver dunque di aver corrisposto una imposta maggiore rispetto ailimiti previsti dall’art. 62 del d.lgs. 446/1997.2. La società contribuente ha quindi presentato due distinte istanze dirimborso: una per gli anni 2002–2008, per euro 50.328,23; una per gli anni2009–2015, per euro 39.073,25; lamentando l’indebita maggiorazione delcanone oltre il limite del 25% della precedente imposta sulla pubblicità e laviolazione dei criteri di determinazione del canone per l’occupazione delsuolo pubblico.3. A fronte del silenzio-rifiuto del Comune di Napoli, la MDS PubblicitàS.r.l. ha proposto ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diNapoli nei confronti di due controricorrenti (il Comune di Napoli;la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, concessionaria del servizio di riscossione).4. Con sentenza n. 15435/2017 depositata il 7 novembre 2017, laCommissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso e compensato lespese. In particolare, il giudice di primo grado ha affermato che, a seguitodell’approvazione del Piano Generale degli Impianti (PGI), il Comuneavrebbe legittimamente escluso l’applicazione dell’imposta sulla pubblicitàdal 2002, sostituendola con un canone complessivo risultantedall’accorpamento del CIMP e del canone per la locazione dei luoghi pubblici.Numero registro generale 18373/2019Numero sezionale 3766/2026Numero di raccolta generale 15514/2026Data pubblicazione 21/05/2026Secondo la CTP, gli importi versati non avrebbero dunque superato il limitemassimo consentito, poiché la componente eccedente rispetto all’ICPavrebbe riguardato il distinto canone di occupazione del suolo pubblico.5. La società contribuente ha proposto appello dinanzi allaCommissione Tributaria Regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenzan. 10434/2018 depositata il 4 dicembre 2018, ha rigettato l’appello ecompensato le spese. Nello specifico, la CTR ha ritenuto che il Comune, conle deliberazioni del 1998 e del 1999, avesse legittimamente predisposto unsistema integrato fondato sul cumulo fra imposta pubblicitaria (o canonesostitutivo), e canone di locazione dei luoghi pubblici; l’annullamentodell’ordinanza del 2001 da parte del TAR non avrebbe inciso sulla validitàdel regime tariffario, che trovava comunque fondamento nel PGI; non visarebbe prova dell’avvenuto superamento del limite del 25% previstodall’art. 62 del D.lgs. 446/97; sussisterebbe la possibilità di cumulo traimposizione pubblicitaria e canoni di occupazione, ai sensi dell’art. 9,comma 7, del D.lgs. 507/1993.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuenteha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui hannoresistito con controricorso le due parti intimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione deduce nelproprio controricorso l’inammissibilità del ricorso per cassazione perinesistenza della notificazione, rilevando che la notificazione in propriodell’avvocato, disciplinata dalla L. n. 53 del 1994, non sarebbe applicabileagli atti del processo tributario, potendo riguardare, secondo quantoindicato dalla giurisprudenza di legittimità – e, da ultimo, dalla sentenza diquesta Corte n. 8560 del 2019 – esclusivamente gli atti in materia civile,amministrativa e stragiudiziale.Numero registro generale 18373/2019Numero sezionale 3766/2026Numero di raccolta generale 15514/2026Data pubblicazione 21/05/2026Tale eccezione è destituita di fondamento, essendosi la Elpisritualmente costituita e difesa, sanando qualsiasi eventuale vizio di notifica,quand’anche fosse sussistente.2. Il Comune di Napoli, pur non articolando autonome eccezionipreliminari, insiste sull’inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti diautosufficienza e specificità, e rilevando che nell’ipotesi di “doppiaconforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente, perevitare l’inammissibilità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base delladecisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse, mentre nel caso di specie taleonere non è stato assolto dalla parte ricorrente.La prima eccezione, in quanto generica e priva essa stessa deirequisiti di specificità, non merita accoglimento. Quanto alla seconda, lastessa non merita accoglimento perché onnicomprensiva e riferita, con tuttaevidenza, a tutti i motivi di ricorso, mentre il limite della doppia conformepuò essere rilevato solo con riferimento al motivo di cui all’art. 360 c. 1 n.5 c.p.c.3. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 62 del D.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 446, nonché dell’art. 12del D.lgs. 507/93, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.3.1. Con tale motivo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta che laCommissione Tributaria Regionale non avrebbe rilevato l’illegittimità delcanone applicato dal Comune di Napoli dal 2002 in poi, in quanto superioreal limite massimo fissato dall’art. 62, comma 2, lettera d), del d.lgs. n.446/97, cioè il 25% in più rispetto alla tariffa dell’imposta comunale sullapubblicità da ultimo deliberata. Secondo la ricorrente, il Comune avrebbeinequivocabilmente esercitato la facoltà di sostituire l’imposta con il CIMP,come confermato dal Piano Generale degli Impianti del 1999 e dallasuccessiva ordinanza del 31.12.2001 poi annullata dal TAR [OSCURATO:PERSONA] conNumero registro generale 18373/2019Numero sezionale 3766/2026Numero di raccolta generale 15514/2026Data pubblicazione 21/05/2026sentenza n. 9438/2004, la quale costituirebbe giudicato esterno sulla naturadel canone introdotto.3.2. Il Comune di Napoli, replicando, afferma che il CIMP non è maistato istituito, non essendo stato adottato il regolamento richiesto dall’art.62; le somme riscosse dal 2002 non costituirebbero un canone sostitutivodell’imposta, bensì la somma dell’ICP (con tariffa rimasta quella deliberatanel 1998) e del canone per la locazione degli spazi pubblici previsto dall’art.9, comma 7, d.lgs. n. 507/93. Il Comune insiste che non vi è stato alcunsuperamento delle soglie previste dall’art. 62 perché tale norma nonsarebbe mai stata applicata.3.3. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dal canto suo, eccepisce l’inammissibilità delmotivo per mancanza di autosufficienza, osservando che la ricorrente nonindividua le specifiche affermazioni della sentenza contrastanti con le normeinvocate. Nel merito, ribadisce che il CIMP non è mai entrato in vigore e chela CTR ha correttamente escluso che il limite del 25% potesse operare nelcaso di specie.3.4. Il motivo è infondato.3.5. Va premesso che, con riferimento alla istituzione del CIMP, laquestione è stata già affrontata da questa Corte in contenzioso seriale econsolidato che vede contrapposto il Comune di Napoli a diverse societàconcessionarie o gestori di spazi pubblicitari. La questione giuridica sottesadi cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e la potestàregolamentare degli enti locali in materia di canone per l'installazione deimezzi pubblicitari (CIMP) prevista dall'articolo 62 del decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446.La Corte di Cassazione, attraverso diverse pronunce, ha stabilito inproposito il principio secondo cui la facoltà dei comuni di sostituire l'ICP conil CIMP postula l'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento, ilcui contenuto deve essere conforme ai criteri previsti dal comma 2Numero registro generale 18373/2019Numero sezionale 3766/2026Numero di raccolta generale 15514/2026Data pubblicazione 21/05/2026dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997: in tema di canoneper l'installazione di mezzi pubblicitari, la sostituzione dell'impostacomunale sulla pubblicità (ICP), di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, con ilcanone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all'art. 62 deld.lgs. n. 446 del 1997, postula l'imprescindibile emanazione di un appositoregolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 delcitato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall'eventualeapprovazione del piano generale degli impianti pubblicitari, che è attogenerale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento,nonostante la previsione in esso contenuta, cui va attribuito valoremeramente programmatico della relativa istituzione; pertanto, in difetto delcitato regolamento, l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua atrovare applicazione secondo le tariffe vigenti "ratione temporis" ed ècumulabile, oltre che con la TOSAP o il COSAP, anche con il canoneconcessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione previstadall'art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 446 del 1997, nel testo novellatodall'art. 10, comma 5, lett. b), della l. n. 448 del 2001 (Cass. 05/07/2023,n. 19017 (Rv. 668253 - 01)).Tale requisito formale e sostanziale non può ritenersi soddisfatto dallamera approvazione del Piano Generale degli [OSCURATO:PERSONA] (PGI), attoche la giurisprudenza qualifica come generale ma non normativo, dotato diuna funzione di pianificazione urbanistica e territoriale autonoma e distintada quella regolamentare necessaria per l'istituzione del tributo.Indi, deve ritenersi che l'ente non abbia mai validamente introdotto ilCIMP, in quanto la previsione contenuta nel PGI del 1999 aveva valoremeramente programmatico e l'ordinanza sindacale del 31 dicembre 2001,che tentava di attuare le nuove tariffe, è stata annullata dal giudiceamministrativo con sentenza passata in giudicato. Ne consegue che, indifetto del citato regolamento istitutivo, non si è verificato l'effettosostitutivo previsto dalla legge; pertanto, l'[OSCURATO:PERSONA] sullaNumero registro generale 18373/2019Numero sezionale 3766/2026Numero di raccolta generale 15514/2026Data pubblicazione 21/05/2026Pubblicità (ICP) ha continuato a trovare applicazione secondo le tariffevigenti ratione temporis, determinate ai sensi dell'articolo 12 del decretolegislativo n. 507 del 1993.Va anche chiarito che l'applicazione dell'ICP non esclude la richiestadi ulteriori somme a titolo di canone per l'occupazione di spazi ed areepubbliche (TOSAP o COSAP) o di canone concessorio non tributario. Talecumulo è espressamente consentito dall'articolo 9, comma 7, del decretolegislativo n. 507 del 1993, il quale prevede che qualora la pubblicità siaeffettuata su impianti installati su beni comunali, l'imposta sulla pubblicitànon assorbe il corrispettivo dovuto per l'occupazione del suolo pubblico:“1.3 La questione controversa (in relazione al medesimo ente impositore,sulla base della sequenza provvedimentale riassunta al precedente punto1.2) è stata già scrutinata da questa Corte con vari arresti (Cass., Sez. Trib.,5 luglio 2023, n. 19017; Cass. Sez. Trib., 14 luglio 2023, n. 20218; Cass.,Sez. Trib., 23 giugno 2025, n. 16850), dalle cui uniformi conclusioni ilcollegio non intende discostarsi in questa sede. 1.4 A tale riguardo, si èaffermato che la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP),di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il canone per l'installazionedei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997,n. 446, postula l'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dalcontenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cuicarenza non può essere supplita dall'eventuale approvazione del pianogenerale degli impianti pubblicitari (PGI), che è atto generale nonnormativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento, nonostantela previsione in esso contenuta, cui va attribuito valore meramenteprogrammatico della relativa istituzione; pertanto, in difetto del citatoregolamento, l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua a trovareapplicazione secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed è cumulabile,oltre che con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)o con il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), ancheNumero registro generale 18373/2019Numero sezionale 3766/2026Numero di raccolta generale 15514/2026Data pubblicazione 21/05/2026con il canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza lalimitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 novembre1997, n. 446, nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge28 dicembre 2001, n. 448. (Cass. 13/12/2025, n. 32512)”3.6. Da ciò discende un principio determinante per la quantificazionedel dovuto: il limite tariffario previsto dall'articolo 62, comma 2, lettera d),del decreto legislativo n. 446 del 1997, che imponeva al CIMP di nonsuperare di oltre il 25% le tariffe stabilite per l'ICP, non trova applicazionenel caso di specie.Poiché il Comune di Napoli non ha istituito il CIMP ma ha mantenutoin vita l'ICP affiancandola a un canone locativo/concessorio (cosiddettocanone ricognitorio), la somma dei due importi può legittimamentesuperare la soglia che sarebbe stata vincolante solo in caso di adozione delcanone unico sostitutivo.3.7. In conclusione, il quadro giuridico delineato dalla giurisprudenzadi questa Corte di Cassazione stabilisce che le determinazioni del [OSCURATO:PERSONA] non hanno dato luogo alla nascita del CIMP ex art. 62 d.lgs. 446/97per mancata adozione del regolamento necessario, determinando lasopravvivenza del regime duale (ICP ex art. 12 d.lgs. 507/93 più canoneconcessorio ex art. 9 d.lgs. 507/93).3.8. Ciò chiarito, va rilevato che nel motivo in esame si deduce solola violazione di legge per superamento del limite massimo fissato dall’art.62, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 446/97 (ed in particolare del 25% inpiù rispetto alla tariffa dell’imposta comunale sulla pubblicità da ultimodeliberata), ipotesi che, per quanto sopra ricostruito, non sussiste.3.9. Il motivo va quindi rigettato.4. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 62 del D.lgs. 446/97, nonché degli artt. 5 e 7 del D.lgs.507/93, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.Numero registro generale 18373/2019Numero sezionale 3766/2026Numero di raccolta generale 15514/2026Data pubblicazione 21/05/20264.1. La ricorrente sostiene che la CTR abbia erroneamente ritenutoche il Comune non avesse introdotto il canone sostitutivo dell’imposta(CIMP), mentre il PGI del 1999 avrebbe esplicitamente disposto l’esclusionedell’ICP a partire dal 1° gennaio 2002 e l’applicazione del canone ex art. 62,determinato secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla legge. La sentenzaimpugnata avrebbe quindi del tutto travisato il tenore delle normeregolamentari, omettendo di rilevare che il Comune aveva chiaramenteabrogato la precedente disciplina dell’imposta, esercitando proprio la facoltàprevista dalla norma statale.4.2. Il Comune di Napoli replica che il PGI del 1999 non contienealcuna attuazione dell’art. 62 e che la previsione ivi contenuta circa la futurasostituzione dell’imposta non avrebbe mai avuto concreta esecuzione.Esclude quindi che si possa parlare di CIMP, ribadendo che l’unico regimeapplicato resta quello dell’ICP cumulato con il canone di locazione previstodall’art. 9, comma 7, d.lgs. 507/93.4.3. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. oppone l’inammissibilità del motivo per genericità,sostenendo che la ricorrente non indica in quali parti della sentenza sarebbestato affermato quanto da essa censurato. Nel merito, afferma che il CIMPnon è mai stato introdotto e che la CTR ha correttamente esclusol’applicabilità del limite del 25%.4.4. Anche tale motivo, per quanto sopra esposto con riferimento allaprima censura, non merita accoglimento, in quanto infondato in diritto: ilComune non ha introdotto il canone sostitutivo dell’imposta (CIMP).Come già sottolineato, esistono precedenti con i quali questa Corte harigettato il ricorso della contribuente che aveva impugnato una sentenzache aveva rilevato che il CIMP non era stato mai introdotto, sicché,confermando questa conclusione, deve confermarsi il rigetto (Cass., 23giugno 2025, n. 16850; Cass., 17 novembre 2023, n. 32055).4.5. Il secondo motivo va dunque anch’esso rigettato.Numero registro generale 18373/2019Numero sezionale 3766/2026Numero di raccolta generale 15514/2026Data pubblicazione 21/05/20265. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 62 del D.lgs. 446/97, nonché dell’art. 9 del D.lgs.507/93, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., ed omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360, primocomma n. 5, c.p.c.5.1. La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenutolegittimo l’accorpamento tra il canone sostitutivo dell’imposta e il canoneper la locazione degli spazi pubblici, operato dal Piano Generale degliImpianti e dalle successive determinazioni comunali. Secondo la società,tale cumulo sarebbe contrario all’art. 9, comma 7, d.lgs. 507/93, checonsentirebbe il cumulo solo tra ICP e COSAP, ma non tra CIMP e COSAP.La CTR avrebbe inoltre omesso di considerare che il canone perl’occupazione del suolo pubblico, secondo la normativa primaria, deveessere commisurato alla proiezione a terra dell’impianto e non allasuperficie pubblicitaria, come invece prevede l’art. 3 del PGI, che sarebbequindi illegittimo o comunque da disapplicare. La mancata valutazione ditale profilo costituirebbe un’omissione circa un fatto decisivo.5.2. Il Comune di Napoli replica che il canone previsto dal PGI non èun CIMP ma un canone concessorio, pienamente cumulabile con l’impostaai sensi dell’art. 9; la commisurazione alla superficie pubblicitariaderiverebbe dalla normativa regolamentare locale e comunque noncontrasterebbe con la normativa primaria come interpretata dallagiurisprudenza.5.3. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. osserva che il motivo è inammissibile percommistione di censure ex art. 360, nn. 3 e 5, e per difetto diautosufficienza, poiché la ricorrente non indica dove sarebbero stateproposte le eccezioni che assume non valutate. Nel merito, aggiunge che ilcumulo con il canone sostitutivo dell’imposta è consentito, come affermatoanche dalle Sezioni Unite n. 21545/2017.Numero registro generale 18373/2019Numero sezionale 3766/2026Numero di raccolta generale 15514/2026Data pubblicazione 21/05/20266. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 5, 7, 38 e 42 del D.lgs. 507/93, nonché dell’art. 62del D.lgs. 446/97, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.6.1. Il quarto motivo riprende, approfondendole, le censure giàformulate con il terzo, denunciando l’erroneità della decisione della CTRnella parte in cui ha ritenuto legittimo il cumulo tra il canone derivante dalPGI e l’imposta, senza considerare che l’applicazione combinata delle duecomponenti conduce comunque al superamento dei limiti tariffari previstiper il CIMP. Ad avviso della ricorrente, la CTR avrebbe omesso di valutarel’esatta misura delle somme applicate dal Comune, come risultanti daiprospetti prodotti, dalle quali emergerebbe un incremento ben superiorealla soglia legale.6.2. Il Comune di Napoli, nel replicare, ribadisce che nessun aumentoillegittimo è stato applicato e che la ricorrente confonde il CIMP con uncanone concessorio che è ontologicamente diverso e cumulabile.6.3. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. eccepisce l’inammissibilità del motivo per totalegenericità, rilevando che la ricorrente non individua quali norme sarebberostate violate né in quali passaggi la CTR avrebbe fondato la propriadecisione sugli errori denunciati.6.4. Si tratta di motivi che vanno accolti per quanto di ragione, inordine, dunque, alla prospettata violazione di legge.6.5. La censura relativa all’art. 360 c. 1 n. 5 è inammissibile, in quantorelativa ad ipotesi di doppia conforme, rispetto alla quale non è indicata - aifini della autosufficienza - quale sarebbe la diversa posizione tra giudice diprimo e secondo grado.6.6. La censura prospettata sotto il profilo di cui all’art. 360 c. 1 n. 3propone invece la questione della cumulabilità tra il canone sostitutivodell’imposta e il canone per la locazione degli spazi pubblici, operato dalPiano Generale degli Impianti. Come già evidenziato, l’applicazionedell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) non esclude la richiesta diNumero registro generale 18373/2019Numero sezionale 3766/2026Numero di raccolta generale 15514/2026Data pubblicazione 21/05/2026ulteriori somme a titolo di TOSAP, COSAP o di canone concessorio nontributario. Il cumulo è espressamente previsto dall’art. 9, comma 7, deld.lgs. n. 507/1993, secondo cui, quando la pubblicità è effettuata su benicomunali, l’imposta non assorbe il corrispettivo dovuto per l’occupazione delsuolo pubblico.La questione, del resto, è stata già esaminata dalla Corte dicassazione con orientamento consolidato (Cass., Sez. Trib., 5 luglio 2023,n. 19017; Cass., Sez. Trib., 14 luglio 2023, n. 20218; Cass., Sez. Trib., 23giugno 2025, n. 16850), cui si è data continuità (Cass., 13 dicembre 2025,n. 32512).Secondo tali pronunce, la sostituzione dell’ICP con il CIMP richiedenecessariamente l’adozione di uno specifico regolamento conforme all’art.62, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997; tale requisito non può essere supplitodal solo Piano Generale degli Impianti, che ha natura non normativa e valoremeramente programmatico. In mancanza del regolamento, l’ICP continuaad applicarsi secondo le tariffe vigenti ed è cumulabile sia con TOSAP oCOSAP sia con il canone concessorio per l’occupazione di spazi pubblici,senza essere soggetta al limite del 25% previsto dall’art. 62, comma 2, lett.d), del d.lgs. n. 446/1997 (come modificato dall’art. 10, comma 5, lett. b),della legge n. 448/2001).6.7. Ciò chiarito va rilevato che nel caso di specie si prospetta laviolazione di cui all’art. 9 c. 7, cit., il quale dispone che 7. Qualora lapubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati ingodimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonesclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati,questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzopubblicitario .Nel caso di specie non si è tenuto conto della occupazione effettivadel suolo pubblico, perché le Norme di attuazione del piano generale degliNumero registro generale 18373/2019Numero sezionale 3766/2026Numero di raccolta generale 15514/2026Data pubblicazione 21/05/2026impianti, titolo 6, art. 3, dispongono il pagamento di un canone espresso inmetri quadrati non in relazione alla proiezione al suolo, come dovrebbeessere, ma in relazione alla superficie pubblicitaria.6.8. Tuttavia, nell’ambito della presente fattispecie, non essendo stataaccertata dai giudici del merito la causa petendi della domanda di rimborso,si deve quindi verificare – da parte del giudice di merito - quale fosse laragione del rimborso medesimo (da considerarsi vincolante in quanto nonsuscettibile di modifica o integrazione nel corso del giudizio), e, in base atale circostanza, applicare le regole per come appena illustrate.E nel senso che, come anticipato, il cumulo delle pretese (a titolo diICP e di occupazione di suolo pubblico) deve rispettare il criterio legalesecondo il quale rileva la effettiva occupazione del suolo pubblico delmezzo pubblicitario .7. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi sopra indicati e lasentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso per quanto di ragione,e rigetta i residui motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che provvederà anche in ordinealle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/04/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 15514/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris