CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 28157/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 26173-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1, in persona dell’amministratore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], MAIN Ò MAURIZIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 26173 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 543/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 10/07/2017, notificata in data 1.09.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA].ra [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Perugia il Condominio di via del Cotogno 1, in Perugia, nonché i suoi condomini personalmente, impugnando la delibera del 23.06.2005 con la quale il Condominio autorizzava l’esecuzione di opere di rifacimento delle rampe di accesso relative ad un piano sottostrada, avente ingresso autonomo non da via del Cotogno ma da via dell’Aquilone; piano di cui ella si affermava unica e sola proprietaria. [OSCURATO:PERSONA].ra Giuliani chiedeva al Tribunale di accertare l’illegittimità della delibera de qua e domandava che venisse accertata in suo favore la piena proprietà del piano sottostrada, per averlo acquistato con atto di compravendita, o, in subordine, per averne acquisito il diritto dominicale in forza della maturata usucapione. 2. Si costituiva in giudizio il Condominio di via d el Cotogno, 1, unitamente a sette condomini (tre rimanevano contumaci e due si dissociavano dalla causa), eccependo che la proprietà del piano sottostrada non fosse mai stata dismessa, invocando Ric. 2017 n. 26173 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -3- quindi la presunzione di condominialità dello stesso ai sensi dell’art. 1117 c.c. 4. Espletata attività istruttoria (prove per testi e CTU), con sentenza n. 242/2015 il Tribunale di Perugia respingeva le richieste attoree, ritenendo non provato l’acquisto dell’intero piano sottostrada e riconosce ndo in capo a T eresa Giuliani la validità dell’acquisto mediante compravendita della sola parte di piano avente estensione di metri quadri 96, rispetto alla complessiva metratura pari a metri quadri 260.Condannava di conseguenza la medesima alla rimozione di ogni impedimento all’accesso a detta area da parte dei condomini. 5. Con sentenza n. 543/2017, la Corte di Appello di Perugia, aditadalla Giuliani, conferma va integralmente la decisione del primo giudice, come richiesto dal Condominio di via del Cotogno. 6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo. 7. [OSCURATO:PERSONA] di via del Cotogno, 1 e sette condomini (i sigg.ri Ferri, Mascotto, Petris, Ceccagnoli, Cicioni, Taha, Mainò) hannopresentato controricorso. 8. I restanti condomini sono rimasti intimati. 9. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ex artt. 345 e 380-bis.1 c.p.c. 10. In prossimità dell’udienza e ntrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo e unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1117 e 2697 c.c. In particolare, secondo la stessa, la Corte di appello non avrebbe apprezzato l’atto di acquisto e il regolamento contrattuale del condominio quali prove certe della proprietà esclusiva della ricorrentesul bene oggetto della controversia. Ric. 2017 n. 26173 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -4- 2.-Il motivo è infondato , a volere superare l e preliminar i eccezioni di inammissibilità del ricorso invocate dai controricorrenti ex art. 360 - bis n. 1 c.p.c. (avendo il provvedimento impugnato deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte) ed ex art. 348 ter , comma quinto ( per presenza di “doppia conforme”, dato che, dietro la censura diviolazione di legge, si cel erebbe in sostanza un motivo di ricorso riconducibile all’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.). La “presunzione” di condominialità ex art. 1117 c.c. si specifica nel senso che i beni indicati da detta norma , con elencazione non tassativa ma solo esemplificativa, si intendono comuni perla loro attitudine oggettiva e la loro concreta destinazione al servizio comune(Cass. n. 5633/2002 ) . È dunque sufficiente, per presumere la natura condominiale, che un bene “sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale” (in tale senso Cass. n. 11195/2010, riportata dalla decisione impungatae, tra le conformi, Cass. n. 20593/2018). Quanto agli scantinati, questa Corte a più riprese ha avuto modo di precisare che l’edificio condominiale comprende “l'intero manufatto che va dalle fondamenta al tetto e, quindi, anche i vani scantinati compresi tra le fondamenta stesse ed il suolo su cui sorge l'edificio costituiscono, di regola, oggetto di proprietà comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c. (Cass. n. 16315/2011; n. 33163/2019), quando risultino obbiettivamente destinatiall'uso ed al godimento comune. La CTU espletata in corso di causa ha riconosciuto, come conferma la sentenza censurata, la “(chiara e prevedibile) utilità Ric. 2017 n. 26173 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -5- per i condomini di questa seconda via di accesso in aggiunta al principale portone di Via del Cotogno”. Di fronte a tale “presunzione”, operante per lo scantinato, l’onere di provare la proprietà esclusiva dello stesso, idonea a vincere la presunzione di cui sopra, è statoposto interamente in capo alla ricorrente, senza che in ciò possa ravvisarsi la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. Come risulta dalla motivazione d e lla Corte distrettuale , la Giuliani non ha fornito la prova di avere acquisito, né a titolo derivativo né a titolo originario per usucapione, la proprietà dell’intero piano scantinato. Tutte le argomentazioni e le prove addotte dalla ricorrente risultano esaminate e respinte, sia in primo grado chein sede di gravame, essendoemerso nel giudizio di merito : -che l’atto di acquisto della Giuliani si riferiva solo ad una porzione ridotta(di mq. 96) del più ampio scantinato di mq. 260 , esattamente come acquistato dal suo dante causa; -che le compravendite del 1955 e del 1969 e la costituzione di una servitù di passaggio nel piano sottostrada sono prive di rilevanza, perché anteriori alla costituzione del condominio, avvenuta nel 1985; - che il possesso uti dominus pubblico ed ininterrotto della Giulianinon è stato provato, ed anzi è risultato sconfessato dal possesso da parte di alcuni condomini delle chiavi di accesso allo scantinatoe dalla circostanza che, in più occasioni, il locale era stato adibito a deposito merce (da ciò anche l’ulteriore dimostrazione dell’uso condominiale della porzione di edificio in contesa). È mancata dunque la prova di un titolo di acquisto dalquale desumere elementi tali da escludere senza dubbio alcuno la comunione del bene. Ric. 2017 n. 26173 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -6- 2.1- Di fronte a ciò, non giova alla ricorrente invocare il richiamo al regolamento contrattuale condominiale, con relative tabelle millesimali, da lei ritenuto “prova regina” dell’esclusione dalnovero delle parti comuni del piano sottostrada. La decisività del regolamento condominiale è smentita dall’orientamento di questo G iudice secondo il quale, a suffragare la prova della proprietà esclusiva,non possono valere “nè le risultanze delregolamento condominiale né l'eventual e inclusione del bene nelle tabelle millesimali come proprietà esclusiva di un condomino”, ma solo– come precisato - un titolo d'acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene (Cass. nn. 5633/2002; 17928/2007, 6175/2009). La Corte di merito non ha correttamente considerato decisiva la mancata menzione del secondo ingresso di via dell’Aquilo ne nell’atto costitutivo del condominio ai fini dell’esclusione del carattere comune del piano sott o s trada e p eraltro, come osservato dai controricorrenti, la formulazione letterale del regolamento neppure è tale da escluderedalle parti comuni tale piano, come vorrebbe la ricorrente, la quale richiede in questa sede –in definitiva - un vaglio alternativo degli elementi acquisiti dal giudice di merito, che non è consentito prospettare. 3.-In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi in favore dei controricorrenticome in dispositivo. Stante l’esito, sussistono i presupposti per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. Ric. 2017 n. 26173 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -7- P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.100,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari