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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31567/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; udito il difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari, decidendo ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., ha accolto l'appello cautelare presentato dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva rigettato, per carenza di esigenze cautelari, la richiesta di emissione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

A quest'ultimo è contestato di aver concorso in condotte integranti il delitto di devastazione di cui all'art. 419 cod. pen., poste in essere il 9 marzo 2020 all'interno della casa circondariale di Foggia, nel contesto della sommossa dei detenuti originata dalla diffusione della pandemia da SARS-CoV-2 e dall'adozione delle relative misure anticontagio.

La sommossa aveva condotto i suoi agitatori, in numero non inferiore a settanta unità, a divellere cancelli e porte, ad infrangere vetri, a distruggere utensili e suppellettili, a mettere a soqquadro interi locali, con ingenti danni per la struttura penitenziaria, ed era sfociata nell'incendio di alcune parti di essa e nell'evasione di un consistente numero di persone ristrette.

Della Fazia, dopo avere, con una moltitudine di rivoltosi, forzato la porta di accesso alla portineria, lato interno, si era messo a capo di un sottogruppo di loro che, dopo una sosta nell'atrio, aveva altresì abbattuto la porta di uscita, guadagnando l'esterno dell'edificio.

2. Fermi i gravi indizi di colpevolezza, già ritenuti dal G.i.p., a giudizio del Tribunale sussistono altresì - a carico dell'indagato e nel più elevato spessore, tale da giustificare la misura di maggior rigore - le esigenze cautelari, consistenti nel pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, cioè di reati connotati da violenza e che mettono in pericolo l'ordine pubblico.

Il contesto, in cui erano avvenuti i gravi fatti addebitati, non è dal Tribunale giudicato né singolare né originale, perché le restrizioni adottate in conseguenza della emergenza pandemica avevano colpito l'intera popolazione e non solo i soggetti detenuti, la cui reazione criminale, peraltro tenuta solo da alcuni di essi, era quindi ingiustificata, avendo costoro semplicemente sfruttato l'occasione per mettere in atto una ribellione, proseguita per più giorni, che rappresentava la manifestazione di un atteggiamento puramente aggressivo.

Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie è considerato attuale, perché le gravi modalità delle condotte messe in campo, contrassegnate da totale inosservanza delle prescrizioni dell'Autorità e persino delle normali regole di convivenza civile, dimostrano una spiccata pervicacia e una totale incapacità di autocontrollo, rispetto a soggetto già gravato da numerosi precedenti penali per reati della stessa indole.

3. Della Fazia, con il ministero del suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

3.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di gravità indiziaria.

Sostiene il ricorrente che egli avrebbe dovuto rispondere del solo danneggiamento delle porte, in particolare di quella esterna della portineria centrale, funzionale alla consumazione dell'evasione, che era la condotta individualmente e specificamente menzionata nella parte narrativa della rubrica.

Essendo l'evasione avvenuta pochi minuti dopo l'inizio della sommossa, il ricorrente sarebbe rimasto estraneo, tanto sotto il profilo materiale che psicologico, alle successive condotte di devastazione della struttura penitenziaria, messe in opera e protrattesi in sua assenza per diversi giorni.

A nessun altro degli evasi, del resto, sarebbe stata contestata la devastazione.

3.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sul rilievo delle esigenze cautelari.

L'ordinanza impugnata non sarebbe sufficientemente calata sulla specificità della posizione del ricorrente.

L'ordinanza, in particolare, non avrebbe valutato il comportamento successivo all'evasione (cui, peraltro, il ricorrente sarebbe stato indotto dalla paura di morire a causa della diffusione del virus in carcere e della incapacità degli operatori a fronteggiarlo).

L'interessato si era spontaneamente costituito dopo solo sei ore, essendosi accorto del grave errore fatto.

Gli era stata infatti applicata, nel separato giudizio, l'attenuante di cui all'art. 385, ultimo comma, cod. pen.

La condotta resipiscente andava invece considerata, essendo essa influente sul requisito dell'attualità del pericolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Secondo costante giurisprudenza di legittimità, il delitto di devastazione è oggettivamente integrato da qualsiasi azione, in qualsivoglia modalità realizzata, produttiva di distruzione, rovina o danneggiamento di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare, per il carattere vasto, profondo e indiscriminato delle condotte, non solo il pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà, ma anche la concreta messa in pericolo dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile all'interno di una comunità, cui corrispondono, in essa, l'opinione e il senso di tranquillità e sicurezza (Sez. 2, n. 6961 del 06/10/2022, dep. 2023, Raducci, Rv. 284143-02; Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Seppia, Rv. 261932-01; Sez. 1, n. 22633 del 01/04/2010, Della Malva, Rv. 247418-01).

Il ricorrente, senza negare che la rivolta si sia manifestata tramite condotte rispondenti al tipo appena descritto, obietta che ciò sarebbe avvenuto, in modo ex ante imprevedibile, indipendentemente dal suo apporto e dopo che quest'ultimo si era ormai esaurito.

L'obiezione non ha pregio, perché ignora i principi della responsabilità concorsuale.

Ai fini di quest'ultima non è necessario che l'agente compia personalmente attività in se stesse interamente riconducibili al modello legale della devastazione, bastando che partecipi volutamente ai disordini diffusi integranti nel loro insieme la fattispecie, nella consapevolezza della loro criminale degenerazione, anche solo incipiente (Sez. 1, n. 11912 del 18/01/2019, Oppedisano, Rv. 275322-02; Sez. 1, n. 3759 del 07/11/2013, dep. 2014, Chiacchieretta, Rv. 258601-01).

Il dolo si configura, infatti, in ogni caso in cui il compartecipe, oltre a rappresentarsi e a volere la propria condotta distruttiva, agisca cosciente dell'efficienza anche solo concausale della condotta stessa, nel più ampio scenario descritto dall'art. 419 cod. pen. (Sez. 1, n. 17494 del 29/11/2022, dep. 2023, Tonin, Rv. 284476-01), e rechi così un contributo, di ordine materiale, e anche morale in funzione agevolatrice, all'azione devastatrice complessiva (Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Seppia, Rv. 261934-01).

L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali coordinate ermeneutiche.

Quand'anche il comportamento del ricorrente, in sé isolatamente considerato, non abbia raggiunto l'indice di rilevanza oggettiva della devastazione, il Tribunale - con argomentazioni allo stato non eccepibili, fatto salvo il più approfondito accertamento riservato alla sede del giudizio - lo ha valutato come componente di un più ampio e programmato disegno di devastazione, cui Della Fazia avrebbe scientemente partecipato dopo averlo intimamente condiviso, correttamente ravvisando gli estremi del concorso punibile.

2. Il secondo motivo è parimenti infondato, posto che, se è vero che il Tribunale non si è soffermato sulla circostanza che Della Fazia ebbe a costituirsi in carcere poche ore dopo essersene indebitamente allontanato, l'elemento non appare in grado di influenzare significativamente la prognosi cautelare, da riferire non già alla prospettiva di nuove evasioni, ma al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello qui contestate; pericolo inappuntabilmente desunto, nella sua attualità e concretezza, dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dai precedenti penali, che riflettono un'indole incline alla violenza, tanto verso le cose che verso le persone.

La valutazione operata dal giudice a quo è, sotto il profilo specificamente riferito alla personalità dell'indagato, adeguatamente individualizzata e non presenta evidenti illogicità di argomentazione, le uniche che questa Corte è abilitata a censurare.

3. Il ricorso è per l'effetto respinto.

A tale esito segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; udito il difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari, decidendo ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., ha accolto l'appello cautelare presentato dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva rigettato, per carenza di esigenze cautelari, la richiesta di emissione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. A quest'ultimo è contestato di aver concorso in condotte integranti il delitto di devastazione di cui all'art. 419 cod. pen., poste in essere il 9 marzo 2020 all'interno della casa circondariale di Foggia, nel contesto della sommossa dei detenuti originata dalla diffusione della pandemia da SARS-CoV-2 e dall'adozione delle relative misure anticontagio. La sommossa aveva condotto i suoi agitatori, in numero non inferiore a settanta unità, a divellere cancelli e porte, ad infrangere vetri, a distruggere utensili e suppellettili, a mettere a soqquadro interi locali, con ingenti danni per la struttura penitenziaria, ed era sfociata nell'incendio di alcune parti di essa e nell'evasione di un consistente numero di persone ristrette. Della Fazia, dopo avere, con una moltitudine di rivoltosi, forzato la porta di accesso alla portineria, lato interno, si era messo a capo di un sottogruppo di loro che, dopo una sosta nell'atrio, aveva altresì abbattuto la porta di uscita, guadagnando l'esterno dell'edificio. 2. Fermi i gravi indizi di colpevolezza, già ritenuti dal G.i.p., a giudizio del Tribunale sussistono altresì - a carico dell'indagato e nel più elevato spessore, tale da giustificare la misura di maggior rigore - le esigenze cautelari, consistenti nel pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, cioè di reati connotati da violenza e che mettono in pericolo l'ordine pubblico. Il contesto, in cui erano avvenuti i gravi fatti addebitati, non è dal Tribunale giudicato né singolare né originale, perché le restrizioni adottate in conseguenza della emergenza pandemica avevano colpito l'intera popolazione e non solo i soggetti detenuti, la cui reazione criminale, peraltro tenuta solo da alcuni di essi, era quindi ingiustificata, avendo costoro semplicemente sfruttato l'occasione per mettere in atto una ribellione, proseguita per più giorni, che rappresentava la manifestazione di un atteggiamento puramente aggressivo. Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie è considerato attuale, perché le gravi modalità delle condotte messe in campo, contrassegnate da totale inosservanza delle prescrizioni dell'Autorità e persino delle normali regole di convivenza civile, dimostrano una spiccata pervicacia e una totale incapacità di autocontrollo, rispetto a soggetto già gravato da numerosi precedenti penali per reati della stessa indole. 3. Della Fazia, con il ministero del suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. 3.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di gravità indiziaria. Sostiene il ricorrente che egli avrebbe dovuto rispondere del solo danneggiamento delle porte, in particolare di quella esterna della portineria centrale, funzionale alla consumazione dell'evasione, che era la condotta individualmente e specificamente menzionata nella parte narrativa della rubrica. Essendo l'evasione avvenuta pochi minuti dopo l'inizio della sommossa, il ricorrente sarebbe rimasto estraneo, tanto sotto il profilo materiale che psicologico, alle successive condotte di devastazione della struttura penitenziaria, messe in opera e protrattesi in sua assenza per diversi giorni. A nessun altro degli evasi, del resto, sarebbe stata contestata la devastazione. 3.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sul rilievo delle esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata non sarebbe sufficientemente calata sulla specificità della posizione del ricorrente. L'ordinanza, in particolare, non avrebbe valutato il comportamento successivo all'evasione (cui, peraltro, il ricorrente sarebbe stato indotto dalla paura di morire a causa della diffusione del virus in carcere e della incapacità degli operatori a fronteggiarlo). L'interessato si era spontaneamente costituito dopo solo sei ore, essendosi accorto del grave errore fatto. Gli era stata infatti applicata, nel separato giudizio, l'attenuante di cui all'art. 385, ultimo comma, cod. pen. La condotta resipiscente andava invece considerata, essendo essa influente sul requisito dell'attualità del pericolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, il delitto di devastazione è oggettivamente integrato da qualsiasi azione, in qualsivoglia modalità realizzata, produttiva di distruzione, rovina o danneggiamento di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare, per il carattere vasto, profondo e indiscriminato delle condotte, non solo il pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà, ma anche la concreta messa in pericolo dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile all'interno di una comunità, cui corrispondono, in essa, l'opinione e il senso di tranquillità e sicurezza (Sez. 2, n. 6961 del 06/10/2022, dep. 2023, Raducci, Rv. 284143-02; Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Seppia, Rv. 261932-01; Sez. 1, n. 22633 del 01/04/2010, Della Malva, Rv. 247418-01). Il ricorrente, senza negare che la rivolta si sia manifestata tramite condotte rispondenti al tipo appena descritto, obietta che ciò sarebbe avvenuto, in modo ex ante imprevedibile, indipendentemente dal suo apporto e dopo che quest'ultimo si era ormai esaurito. L'obiezione non ha pregio, perché ignora i principi della responsabilità concorsuale. Ai fini di quest'ultima non è necessario che l'agente compia personalmente attività in se stesse interamente riconducibili al modello legale della devastazione, bastando che partecipi volutamente ai disordini diffusi integranti nel loro insieme la fattispecie, nella consapevolezza della loro criminale degenerazione, anche solo incipiente (Sez. 1, n. 11912 del 18/01/2019, Oppedisano, Rv. 275322-02; Sez. 1, n. 3759 del 07/11/2013, dep. 2014, Chiacchieretta, Rv. 258601-01). Il dolo si configura, infatti, in ogni caso in cui il compartecipe, oltre a rappresentarsi e a volere la propria condotta distruttiva, agisca cosciente dell'efficienza anche solo concausale della condotta stessa, nel più ampio scenario descritto dall'art. 419 cod. pen. (Sez. 1, n. 17494 del 29/11/2022, dep. 2023, Tonin, Rv. 284476-01), e rechi così un contributo, di ordine materiale, e anche morale in funzione agevolatrice, all'azione devastatrice complessiva (Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Seppia, Rv. 261934-01). L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali coordinate ermeneutiche. Quand'anche il comportamento del ricorrente, in sé isolatamente considerato, non abbia raggiunto l'indice di rilevanza oggettiva della devastazione, il Tribunale - con argomentazioni allo stato non eccepibili, fatto salvo il più approfondito accertamento riservato alla sede del giudizio - lo ha valutato come componente di un più ampio e programmato disegno di devastazione, cui Della Fazia avrebbe scientemente partecipato dopo averlo intimamente condiviso, correttamente ravvisando gli estremi del concorso punibile. 2. Il secondo motivo è parimenti infondato, posto che, se è vero che il Tribunale non si è soffermato sulla circostanza che Della Fazia ebbe a costituirsi in carcere poche ore dopo essersene indebitamente allontanato, l'elemento non appare in grado di influenzare significativamente la prognosi cautelare, da riferire non già alla prospettiva di nuove evasioni, ma al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello qui contestate; pericolo inappuntabilmente desunto, nella sua attualità e concretezza, dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dai precedenti penali, che riflettono un'indole incline alla violenza, tanto verso le cose che verso le persone. La valutazione operata dal giudice a quo è, sotto il profilo specificamente riferito alla personalità dell'indagato, adeguatamente individualizzata e non presenta evidenti illogicità di argomentazione, le uniche che questa Corte è abilitata a censurare. 3. Il ricorso è per l'effetto respinto. A tale esito segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ma
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