CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 27569/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.30927/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata inROMA , [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI 146, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2484/2020,depositata i l 24/09/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2010 la società [OSCURATO:PERSONA], dato atto di essere promissaria acquirente di dieci garages in corso di costruzione in base a un contratto preliminare di vendita del 30 marzo 2009, ha citato in giudizio la società promittente venditrice [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo al Tribunale di Padova di pronunciare la risoluzione del contratto per decorso del termine essenziale di cui all’art. 4 del contratto e di condannare la convenuta al pagamento del doppio della caparra. L’attrice ha dedotto che [OSCURATO:SOCIETA], a sua volta, il 17 dicembre 2008 aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita con la società [OSCURATO:PERSONA], con cui si era impegnata ad acquistare ventuno garages, tra i quali erano compresi i garages promessi in vendita all’attrice. Si è costituita [OSCURATO:SOCIETA], che ha dedotto che il precedente contratto preliminare si era risolto per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] che non aveva completato i garages, così che la mancata stipulazione del contratto definitivo con l’attrice era da attribuirsi all’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva di chiamare in causa e nei cui confronti faceva valere domanda di manleva e di risarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita, tra l’altro eccependo la mancanza di vincolo funzionale tra i due contratti preliminari e la lievità dei vizi denunciati dall’attrice, nei cui confronti proponeva domanda di risarcimento dei danni. Con la sentenza n. 163/2018 il Tribunale di Padova ha accertato la risoluzione del contratto preliminare concluso tra l’attrice [OSCURATO:PERSONA] e la convenuta [OSCURATO:SOCIETA] per decorso del termine essenziale previsto dal contratto, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA] a pagare il doppio della caparra ricevuta (euro 400.000), ha condannato la terza chiamata [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne [OSCURATO:SOCIETA] dalle conseguenze sfavorevoli della sentenza e ha pronunciato condanna generica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento dei danni nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. 2. La sentenza è stata appellata in via principale da [OSCURATO:PERSONA] e in via incidentale da [OSCURATO:SOCIETA], che hanno entrambe chiesto la riforma della sentenza impugnata; in via subordinata [OSCURATO:SOCIETA] ha domandato il rigetto dell’appello principale. Con la sentenza n. 2484/2020, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato sia l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] che quello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].). [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha proposto difese. Memoria è stata depositata dalla ricorrente e dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente all’esame dei cinque motivi in cui è articolato il ricorso vi è la necessità di verificare la regolarità della instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio. Il ricorso per cassazione è stato notificato il 26 novembre 2020. La notificazione ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., originaria attrice e appellata, è stata effettuata alla società in persona del legale rappresentante presso il suo difensore costituito e domiciliatario nel giudizio d’appello, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. La società è rimasta intimata. La controricorrente ha prodotto estratto della sentenza con la quale è stato dichiarato il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed è stato nominato curatore il dott. [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza risulta pubblicata il 16 luglio 2020, due giorni dopo la decisione della sentenza d’appello impugnata, che appunto decisa il 14 luglio 2020 è stata poi depositata il 24 settembre 2020. Il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] è quindi intervenuto dopo la decisione d’appello, durante la pendenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione. In tale ipotesi – ha affermato più volte questa Corte – il ricorso per cassazione deve essere proposto e notificato nei confronti del fallimento, mentre ove sia proposto nei confronti del soggetto in bonis e notificato al procuratore domiciliatario nel giudizio d'appello, è nullo ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., ma la nullità è sanata dalla notifica effettuata, in rinnovazione, al curatore fallimentare (cfr. Cass. n. 16070/2014 e, da ultimo, Cass. n. 9719/2025). Va pertanto disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso al Fallimento della società in persona del curatore. P.Q.M La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso al Fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore, da effettuarsi nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presen