CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 29446/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7404/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ravenna ed ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e rideterminato la pena in mesi otto e giorni venti di reclusione per i reati di cui agli artt. 495, 497 bis e 482 cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva (non sono contestate altre circostanze aggravanti rispetto al reato sub a), posto a base del calcolo) — è manifestamente infondato in quanto il giudizio invocato è inibito dal disposto di cui all'art. 69 co. 4 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il PresideRte