CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 35097/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 35939 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66M08 H501H), ti- tolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]- PANA in liquidazione rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67B26 H501W) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato), in persona del legale rap- presentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ro- ma n. 3307/2018, pubblicata in data 16 maggio 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale Elettro- tecnica Campana in liquidazione, ha intimato precetto di pa- gamento della somma di € 87.092,90 alla [OSCURATO:PERSONA]. n. 35939/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 35939/2018 Numero sezionale 2507/2021 nedettina delle [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]Numero di raccolta generale 35097/2021Data pubblicazione 17/11/2021 gnore [OSCURATO:PERSONA], in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale relativo ad un credito di cui si era reso cessionario dall’originario titolare [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., (società appaltatrice di opere commesse dalla congregazione religiosa). [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, ai sensi dell’art.615 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma. La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di pri- mo grado, la ha invece accolta, dichiarando nullo l’atto di pre- cetto opposto. Ricorre il Campana, sulla base di tre motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la congregazio- ne intimata. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Manifesta illo- gicità della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e 5 per le affermazioni errate e contraddittorie della decisione con conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c.». Il motivo è fondato. Secondo il ricorrente, la motivazione della decisione impugna- ta sarebbe viziata da insanabile contraddittorietà sul piano lo- gico, in quanto la corte di appello, dopo aver premesso che la cessione del credito di cui era stato intimato il pagamento dal Campana (cessionario) con il precetto opposto non era stata accettata puramente e semplicemente dalla Congregazione (debitore ceduto), ma solo ad essa notificata e che, ai sensi dell’art. 1248 c.c., in tal caso è consentito al debitore ceduto di opporre al cessionario la compensazione con i crediti vantati nei confronti del cedente, purché anteriori alla notificazione Ric. n. 35939/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 35939/2018 stessa, ha poi affermato quanto segue: «In difetto quindi Numero sezionale 2507/2021Numero di raccolta generale 35097/2021 dell’accettazione da parte della Congregazione della cessione Data pubblicazione 17/11/2021 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], notificatale in data 9-8-2007, non può essere dedotta in compensazione alla Congregazione da parte della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] alcun credito sorto per effet- to della sentenza del Tribunale di Roma del 21-7-2008. L’appello va pertanto accolto dovendosi dichiarare nullo il pre- cetto opposto». Effettivamente, siffatta motivazione non consente in alcun modo di comprendere il percorso logico argomentativo alla base della decisione impugnata: è, in particolare, evidente l’insanabile contraddittorietà sul piano logico delle affermazio- ni della corte territoriale, che pare individuare nella ditta ces- sionaria intimante la parte che aveva eccepito la compensa- zione (mentre era stata, ovviamente, la congregazione intima- ta, debitrice ceduta, a farlo) e, al tempo stesso, pur afferman- do che la compensazione con crediti sorti per effetto della sentenza del Tribunale di Roma del 21 luglio 2008 non poteva aver luogo, accoglie poi l’opposizione al precetto, opposizione fondata proprio sull’eccezione di compensazione in relazione ad un credito sorto in virtù di tale sentenza. Non essendo la decisione impugnata sostenuta da una moti- vazione comprensibile, ma da affermazioni insanabilmente contraddittorie sul piano logico, deve ritenersi fondata la cen- sura di violazione dell’art. 132 c.p.c., sussistendo una «ano- malia motivazionale che si tramuta in violazione di legge co- stituzionalmente rilevante» (cfr. in proposito: Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01; conf.: Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629833 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014, Rv. 632914 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017, Rv. 645828 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 23828 del 20/11/2015, Rv. Ric. n. 35939/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 35939/2018 637781 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018Numero sezionale 2507/2021Numero di raccolta generale 35097/2021, Rv. 650880 – 01). Data pubblicazione 17/11/2021 La decisione impugnata va pertanto cassata, con rinvio, affin- ché l’appello sia nuovamente esaminato per i profili ancora in contestazione. 2. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 1248 e 1264 cc, con riferimento all’art. 360 comma I n. 3 c.p.c.». Con il terzo motivo si denunzia «Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 1241 cc, con riferimento all’art. 360 comma I n. 3 c.p.c.». Il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti in virtù dell’accoglimento del primo e della conseguente cassazione con rinvio della decisione impugnata per difetto assoluto di motivazione, trattandosi di motivi riguardanti i profili sostan- ziali della vicenda, che, per quanto sin qui esposto, dovranno nuovamente essere esaminati in sede di rinvio. 3. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte di ap- pello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso per quanto di ragione e cassa per l’effetto la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Se- zione Civile della Corte di cassazione, in data 28 ottobre 2021. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 35939/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O