CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41523/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con due atti di impugnazione dall'analogo tenore argomentativo, avverso la sentenza del Tribunale di Enna che ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia a ciascuno ascritto. Considerato che il primo motivo dei due ricorsi, che censura l'affermazione di responsabilità avuto particolare riguardo alla ritenuta attendibilità della persona offesa, articola doglianze in toto riconducibili al vizio di motivazione, la cui deduzione è preclusa dall'art. 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274. Ritenuto che il secondo motivo, che censura il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, per le ragioni indicate in relazione al primo motivo, e, comunque, manifestamente infondato alla luce dell'incensurabile motivazione della sentenza impugnata che, sul punto, ha richiamato, tra l'altro, la condotta particolarmente aggressiva degli imputati, laddove, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Considerato che il terzo motivo di ricorso, relativo alla condanna al risarcimento dei danni a favore della parte civile, è inammissibile, in quanto del tutto carente di correlazione con l'argomentazione del giudice di appello che ha individuato il fondamento della statuizione nella norma di cui all'art. 185 cod. pen. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così