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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2022

Cassazione n. 45643/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; z- FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Macerata, in data 20/09/2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che i motivi di ricorso, su cui la difesa è tornata con la memoria trasmessa in data 24.10.2022, che contestano il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, nonché la violazione di legge penale in relazione agli artt. 648 secondo comma e 712 cod. pen., sono articolati in termini non consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e cisattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: rileva, in particolare, la considerazione spesa a pag. 3 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice e facendo specifico facendo riferimento alla circostanza dirimente che trattasi di ricettazione di assegno c.d. in bianco, ha dato conto - in termini non censurabili in questa sede - delle ragioni per cui ha ritenuto sussistente il dolo della ricettazione, così conformandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità che, ad esempio„ ha avuto modo di chiarire che in tema di ricettazione, deve ritenersi sussistente la consapevolezza dell'illecita provenienza del bene in capo al soggetto che riceva o acquisti un modulo di assegno bancario in bianco al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, trattandosi di documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo del titolare del conto corrente o di persona dallo stesso delegata (cfr., così, in particolare, Sez. 2 - , Sentenza n. 34522 del 13/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276428 - 01); ne discende che le pertinenti considerazioni della Corte territoriale in merito all'elemento soggettivo hanno correttamente consentito di escludere la ricorrenza dell'ipotesi invocata dalla difesa, tipicamente colposa, di cui all'art. 712 cod. peri.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15/11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; z- FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Macerata, in data 20/09/2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che i motivi di ricorso, su cui la difesa è tornata con la memoria trasmessa in data 24.10.2022, che contestano il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, nonché la violazione di legge penale in relazione agli artt. 648 secondo comma e 712 cod. pen., sono articolati in termini non consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e cisattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: rileva, in particolare, la considerazione spesa a pag. 3 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice e facendo specifico facendo riferimento alla circostanza dirimente che trattasi di ricettazione di assegno c.d. in bianco, ha dato conto - in termini non censurabili in questa sede - delle ragioni per cui ha ritenuto sussistente il dolo della ricettazione, così conformandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità che, ad esempio„ ha avuto modo di chiarire che in tema di ricettazione, deve ritenersi sussistente la consapevolezza dell'illecita provenienza del bene in capo al soggetto che riceva o acquisti un modulo di assegno bancario in bianco al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, trattandosi di documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo del titolare del conto corrente o di persona dallo stesso delegata (cfr., così, in particolare, Sez. 2 - , Sentenza n. 34522 del 13/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276428 - 01); ne discende che le pertinenti considerazioni della Corte territoriale in merito all'elemento soggettivo hanno correttamente consentito di escludere la ricorrenza dell'ipotesi invocata dalla difesa, tipicamente colposa, di cui all'art. 712 cod. peri.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/11
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