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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22402/2026

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esa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonchésul ricorso incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1422/2022Numero sezionale 5142/2026Numero di raccolta generale 22402/2026Data pubblicazione 30/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delMOLISE n. 476/2021 depositata il 03/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Il presente contenzioso, secondo quanto emerge dagli atti, trae origineda un avviso di accertamento notificato a [OSCURATO:PERSONA], quale titolaredell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], avente per oggetto riprese atitolo di IVA, IRAP e IRES per l’anno d’imposta 2013, in conseguenzadell’accertamento di operazioni inesistenti intercorse tra il contribuente eRoma [OSCURATO:SOCIETA]2.

Il contribuente proponeva ricorso davanti alla Commissione tributariaprovinciale di Campobasso, che lo accoglieva con la sentenza n. 316/2019,confermata dalla Commissione tributaria regionale del Molise (hinc: CTR).Quest’ultima, infatti, con la sentenza n. 476/2021 depositata in data03/11/2021, respingeva l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria,ritenendo che nel processo tributario non può essere attribuita alcunaautorità di cosa giudicata alla sentenza penale, considerati sia i limiti di cuiall’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, sia la possibilità di ricorrere apresunzioni semplici.

Tuttavia, nel caso in esame (dove non c’è nessunapronuncia penale a carico del contribuente), l’amministrazione finanziarianon ha acquisito le risultanze delle indagini penali a carico della societàRoma GDO (che hanno dato origine alla contestazione di presunta fittizietàdei rapporti tenuti da quest’ultima con i propri clienti), non consentendo dipoter valutare un quadro di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti;Diversamente, il contribuente, attraverso copiosa documentazione, hadimostrato che i rapporti con Roma GDO, durante il periodo diNumero registro generale 1422/2022Numero sezionale 5142/2026Numero di raccolta generale 22402/2026Data pubblicazione 30/06/2026accertamento, avevano unicamente finalità commerciale volta adespandere la diffusione del prodotto caseario nel Lazio.Il giudice di seconde cure ha, poi, rilevato, in relazione al contraddittorioendoprocedimentale, che, trattandosi di tributi armonizzati, sarebbespettato al contribuente enunciare, in concreto, le ragioni che avrebbepotuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato attivato.

La CTRconclude, quindi, affermando che: «Poiché nella fattispecie, ladocumentazione prodotta dal contribuente in sede di ricorso ed in fasesuccessiva ha lo stesso onere probatorio, si giustifica il mancatocontraddittorio.»3.

Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con un motivo.4.

Il contribuente ha resistito con controricorso, proponendo ricorsoincidentale condizionato con due motivi.5.

Con ordinanza interlocutoria n. 19643/2025 pubblicata in data16/07/2025, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, poiché, inrelazione al secondo motivo di ricorso incidentale, veniva in rilievol’ordinanza interlocutoria n.7829 del 2024 che aveva rimesso alle SezioniUnite la questione relativa ai rapporti tra giurisprudenza interna egiurisprudenza unionale in tema di prova di resistenza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso principale è stata denunciata, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992,dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.1.1.

Con tale motivo la ricorrente censura la contraddittorietà dellasentenza impugnata, in quanto, pur riconoscendo la non vincolatività delgiudicato penale, ha fondato la propria decisione sulla mancata acquisizionedelle risultanze relative al procedimento penale che riguardava l’emissionedi fatture per operazioni inesistenti.

Tuttavia, a pag. 7, 8 e 9 dell’attoNumero registro generale 1422/2022Numero sezionale 5142/2026Numero di raccolta generale 22402/2026Data pubblicazione 30/06/2026d’appello l’Agenzia aveva articolato specifiche censure in ordine aglielementi di fatto scaturenti dall’indagine penale e autonomamente valutatidall’ufficio finanziario, riportate dalla nona pagina del ricorso in cassazione.1.2.

Il motivo di ricorso è fondato: nel caso di specie, come risulta dallepag. 7 ss. dell’atto di appello riportato, in parte qua, nel ricorso incassazione, emerge che la contestazione relativa all’uso di fatture peroperazioni oggettivamente inesistenti scaturiva dalla contestazione cheRoma [OSCURATO:SOCIETA] fosse stata costituita per riciclare i proventiderivanti dal traffico di stupefacenti.

Risultava, secondo la prospettazioneassunta dall’amministrazione finanziaria, che Roma GDO avesse emesso neiconfronti del contribuente fatture relative a servizi promozionali o altriservizi generici non meglio individuati.

Tali fatture non recavano alcunaspecificazione utile a individuare i luoghi e le modalità di svolgimento deiservizi dedotti.

Alcune fatture rinviavano a una lettera d’incarico del24/06/2013, integrata poi da una successiva lettera d’incarico del26/09/2013.

Tali lettere non venivano, tuttavia, esibite nel corso delleoperazioni di verifica, ma – secondo quanto sarebbe dato comprendere –solo a seguito del questionario.

Resta che l’amministrazione finanziariaaveva indicato alcuni elementi specifici, come la carenza, da parte di RomaGDO, di personale, di mezzi operativi e di una reale organizzazioned’impresa; la contabilizzazione di costi afferenti il pagamento di provvigionia soggetti esercenti attività assimilabili a quelle dei mediatori e di agenti dicommercio; l’assenza di svolgimento di attività di impresa, riscontrato aseguito di accesso presso la sede operativa, dichiarata solo a decorrere daldicembre 2015; l’assenza di documentazione idonea a comprovare leoperazioni indicate in fattura.

A fronte di tali elementi la CTR si è limitata arilevare che non erano stati prodotti gli atti relativi all’indagine penale neiconfronti di GDO e che, invece, la contribuente aveva prodotto copiosadocumentazione relativa all’effettività delle operazioni documentate nellefatture contestate.

Un simile incedere argomentativo rende solo unaNumero registro generale 1422/2022Numero sezionale 5142/2026Numero di raccolta generale 22402/2026Data pubblicazione 30/06/2026parvenza di motivazione, essendosi il giudice di seconde cure trincerato arilevare cosa l’amministrazione finanziaria non avrebbe prodotto, anzichévalutare elementi probatori puntuali indicati dalla stessa, tenuto contoanche della giurisprudenza di questa Corte in ordine al possibile ricorso aelementi inferenziali ai fini della prova del carattere oggettivamenteinesistente delle operazioni (Cass., 18/10/2021, n. 28628), da valutareanche in relazione alle prove addotte dal contribuente (sulle quali è statoaffermato – senza esternare alcuna motivazione in ordine alla lorovalutazione – che sarebbe stato provato che i rapporti con Roma GDOavrebbero avuto una finalità esclusivamente commerciale, ai finidell’espansione del prodotto caseario nel Lazio).2.

Passando all’esame del ricorso incidentale occorre rilevarne, in viapreliminare e assorbente, la tardività.La sentenza impugnata è stata, infatti, notificata all’Agenzia delleEntrate in data 10/11/2021 e il ricorso in cassazione è stato notificato amezzo posta elettronica certificata in data 10/01/2022 (nella giornata dilunedì).

Ne consegue che il termine per la proposizione del controricorso edel contestuale ricorso incidentale scadeva nella giornata di sabato19/02/2022 ed era prorogato ex lege al 21/02/2022.

Tuttavia, da quantorisulta dagli atti, la ricevuta di accettazione (c.d.

R.A.C.), prodotta informato .msg riporta la data del 28/02/2022, ore 17:15:28, mentre laricevuta di avvenuta consegna (c.d.

R.d.A.C.), prodotta in formato pdf recala data del 28/02/2022 ore 17:15:53, con la conseguenza che la tardivitàdetermina l’inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale.4.

In conclusione, deve essere accolto il ricorso principale, mentre deveessere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale4.1.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvioalla Corte di giustizia di secondo grado del Molise, che deciderà, in diversacomposizione, anche sulle spese del presente giudizio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1422/2022Numero sezionale 5142/2026Numero di raccolta generale 22402/2026Data pubblicazione 30/06/2026 P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso principale;dichiara inammissibile il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo gradodel Molise, che deciderà, in diversa composizione, anche sulle spese delpresente giudizio;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/06/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonchésul ricorso incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1422/2022Numero sezionale 5142/2026Numero di raccolta generale 22402/2026Data pubblicazione 30/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delMOLISE n. 476/2021 depositata il 03/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il presente contenzioso, secondo quanto emerge dagli atti, trae origineda un avviso di accertamento notificato a [OSCURATO:PERSONA], quale titolaredell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], avente per oggetto riprese atitolo di IVA, IRAP e IRES per l’anno d’imposta 2013, in conseguenzadell’accertamento di operazioni inesistenti intercorse tra il contribuente eRoma [OSCURATO:SOCIETA]2. Il contribuente proponeva ricorso davanti alla Commissione tributariaprovinciale di Campobasso, che lo accoglieva con la sentenza n. 316/2019,confermata dalla Commissione tributaria regionale del Molise (hinc: CTR).Quest’ultima, infatti, con la sentenza n. 476/2021 depositata in data03/11/2021, respingeva l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria,ritenendo che nel processo tributario non può essere attribuita alcunaautorità di cosa giudicata alla sentenza penale, considerati sia i limiti di cuiall’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, sia la possibilità di ricorrere apresunzioni semplici. Tuttavia, nel caso in esame (dove non c’è nessunapronuncia penale a carico del contribuente), l’amministrazione finanziarianon ha acquisito le risultanze delle indagini penali a carico della societàRoma GDO (che hanno dato origine alla contestazione di presunta fittizietàdei rapporti tenuti da quest’ultima con i propri clienti), non consentendo dipoter valutare un quadro di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti;Diversamente, il contribuente, attraverso copiosa documentazione, hadimostrato che i rapporti con Roma GDO, durante il periodo diNumero registro generale 1422/2022Numero sezionale 5142/2026Numero di raccolta generale 22402/2026Data pubblicazione 30/06/2026accertamento, avevano unicamente finalità commerciale volta adespandere la diffusione del prodotto caseario nel Lazio.Il giudice di seconde cure ha, poi, rilevato, in relazione al contraddittorioendoprocedimentale, che, trattandosi di tributi armonizzati, sarebbespettato al contribuente enunciare, in concreto, le ragioni che avrebbepotuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato attivato. La CTRconclude, quindi, affermando che: «Poiché nella fattispecie, ladocumentazione prodotta dal contribuente in sede di ricorso ed in fasesuccessiva ha lo stesso onere probatorio, si giustifica il mancatocontraddittorio.»3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con un motivo.4. Il contribuente ha resistito con controricorso, proponendo ricorsoincidentale condizionato con due motivi.5. Con ordinanza interlocutoria n. 19643/2025 pubblicata in data16/07/2025, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, poiché, inrelazione al secondo motivo di ricorso incidentale, veniva in rilievol’ordinanza interlocutoria n.7829 del 2024 che aveva rimesso alle SezioniUnite la questione relativa ai rapporti tra giurisprudenza interna egiurisprudenza unionale in tema di prova di resistenza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso principale è stata denunciata, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992,dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.1.1. Con tale motivo la ricorrente censura la contraddittorietà dellasentenza impugnata, in quanto, pur riconoscendo la non vincolatività delgiudicato penale, ha fondato la propria decisione sulla mancata acquisizionedelle risultanze relative al procedimento penale che riguardava l’emissionedi fatture per operazioni inesistenti. Tuttavia, a pag. 7, 8 e 9 dell’attoNumero registro generale 1422/2022Numero sezionale 5142/2026Numero di raccolta generale 22402/2026Data pubblicazione 30/06/2026d’appello l’Agenzia aveva articolato specifiche censure in ordine aglielementi di fatto scaturenti dall’indagine penale e autonomamente valutatidall’ufficio finanziario, riportate dalla nona pagina del ricorso in cassazione.1.2. Il motivo di ricorso è fondato: nel caso di specie, come risulta dallepag. 7 ss. dell’atto di appello riportato, in parte qua, nel ricorso incassazione, emerge che la contestazione relativa all’uso di fatture peroperazioni oggettivamente inesistenti scaturiva dalla contestazione cheRoma [OSCURATO:SOCIETA] fosse stata costituita per riciclare i proventiderivanti dal traffico di stupefacenti. Risultava, secondo la prospettazioneassunta dall’amministrazione finanziaria, che Roma GDO avesse emesso neiconfronti del contribuente fatture relative a servizi promozionali o altriservizi generici non meglio individuati. Tali fatture non recavano alcunaspecificazione utile a individuare i luoghi e le modalità di svolgimento deiservizi dedotti. Alcune fatture rinviavano a una lettera d’incarico del24/06/2013, integrata poi da una successiva lettera d’incarico del26/09/2013. Tali lettere non venivano, tuttavia, esibite nel corso delleoperazioni di verifica, ma – secondo quanto sarebbe dato comprendere –solo a seguito del questionario. Resta che l’amministrazione finanziariaaveva indicato alcuni elementi specifici, come la carenza, da parte di RomaGDO, di personale, di mezzi operativi e di una reale organizzazioned’impresa; la contabilizzazione di costi afferenti il pagamento di provvigionia soggetti esercenti attività assimilabili a quelle dei mediatori e di agenti dicommercio; l’assenza di svolgimento di attività di impresa, riscontrato aseguito di accesso presso la sede operativa, dichiarata solo a decorrere daldicembre 2015; l’assenza di documentazione idonea a comprovare leoperazioni indicate in fattura. A fronte di tali elementi la CTR si è limitata arilevare che non erano stati prodotti gli atti relativi all’indagine penale neiconfronti di GDO e che, invece, la contribuente aveva prodotto copiosadocumentazione relativa all’effettività delle operazioni documentate nellefatture contestate. Un simile incedere argomentativo rende solo unaNumero registro generale 1422/2022Numero sezionale 5142/2026Numero di raccolta generale 22402/2026Data pubblicazione 30/06/2026parvenza di motivazione, essendosi il giudice di seconde cure trincerato arilevare cosa l’amministrazione finanziaria non avrebbe prodotto, anzichévalutare elementi probatori puntuali indicati dalla stessa, tenuto contoanche della giurisprudenza di questa Corte in ordine al possibile ricorso aelementi inferenziali ai fini della prova del carattere oggettivamenteinesistente delle operazioni (Cass., 18/10/2021, n. 28628), da valutareanche in relazione alle prove addotte dal contribuente (sulle quali è statoaffermato – senza esternare alcuna motivazione in ordine alla lorovalutazione – che sarebbe stato provato che i rapporti con Roma GDOavrebbero avuto una finalità esclusivamente commerciale, ai finidell’espansione del prodotto caseario nel Lazio).2. Passando all’esame del ricorso incidentale occorre rilevarne, in viapreliminare e assorbente, la tardività.La sentenza impugnata è stata, infatti, notificata all’Agenzia delleEntrate in data 10/11/2021 e il ricorso in cassazione è stato notificato amezzo posta elettronica certificata in data 10/01/2022 (nella giornata dilunedì). Ne consegue che il termine per la proposizione del controricorso edel contestuale ricorso incidentale scadeva nella giornata di sabato19/02/2022 ed era prorogato ex lege al 21/02/2022. Tuttavia, da quantorisulta dagli atti, la ricevuta di accettazione (c.d. R.A.C.), prodotta informato .msg riporta la data del 28/02/2022, ore 17:15:28, mentre laricevuta di avvenuta consegna (c.d. R.d.A.C.), prodotta in formato pdf recala data del 28/02/2022 ore 17:15:53, con la conseguenza che la tardivitàdetermina l’inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale.4. In conclusione, deve essere accolto il ricorso principale, mentre deveessere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale4.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvioalla Corte di giustizia di secondo grado del Molise, che deciderà, in diversacomposizione, anche sulle spese del presente giudizio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1422/2022Numero sezionale 5142/2026Numero di raccolta generale 22402/2026Data pubblicazione 30/06/2026 P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso principale;dichiara inammissibile il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo gradodel Molise, che deciderà, in diversa composizione, anche sulle spese delpresente giudizio;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/06/2026.La PresidenteGiulia Iofrida