CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 20038/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappres. p.t,rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale in atti;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n° 1680/25,pubblicata il 12.05.25;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17507/2025Numero sezionale 2383/2026Numero di raccolta generale 20038/2026Data pubblicazione 15/06/2026RILEVATO CHECon sentenza depositata il 2 dicembre 2015, il Tribunale di Treviso,pronunciando sull’opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da[OSCURATO:PERSONA], revocava il decreto ingiuntivo emesso nel 2008,contestualmente condannando la parte ingiunta a corrispondere allasocietà ricorrente la somma di euro 42.646,86, oltre interessi alsaggio legale dalla domanda al saldo, a titolo di corrispettivo di uncontratto d’appalto sottoscritto dalle parti il 2 marzo 2007.Con sentenza del 2020, su ricorso della Merloni, la Corte d’appello diVenezia dichiarava l’incompetenza del giudice ordinario, ritenendoche la cognizione della controversia spettasse agli arbitri in forza dellaclausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto, conrevoca del decreto ingiuntivo e condannando l’Impresa f.lli [OSCURATO:SOCIETA] arestituire all’appellante la somma di euro 66.967,12, oltre interessi ealle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.Avverso detta sentenza l’Impresa f.lli [OSCURATO:SOCIETA] proponeva regolamentoper competenza che la Cassazione, con ordinanza del 2022,dichiarava inammissibile con conferma della competenza arbitrale,compensando le spese di lite.La suddetta società riassumeva il processo avanti la Camera dicommercio di Treviso, depositando in data 14.2.2022 ricorso direttoalla nomina del collegio arbitrale e prefigurando - quale oggettodell’arbitrato - l’accertamento del valore delle opere realizzate suincarico della Merloni e del corrispettivo dovuto, nella misura richiestacon il provvedimento monitorio.Con atti del 28.2.2022 e del 22.3.2022 la Camera arbitrale nominavail collegio arbitrale, notificando tale atto alle parti e ai loro difensori,mentre il presidente del collegio arbitrale fissava al 21 aprile 2022 laNumero registro generale 17507/2025Numero sezionale 2383/2026Numero di raccolta generale 20038/2026Data pubblicazione 15/06/2026costituzione dell’arbitrato e la prima udienza di comparizione delleparti (con atto regolarmente notificato alle parti e ai difensori).In data 21 aprile 2024 si costituiva il collegio arbitrale e si costituivain giudizio, [OSCURATO:PERSONA].Con lodo emesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] gli arbitri, disattese le eccezionipreliminari sollevate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], relative allatardività o irritualità della riassunzione in sede arbitrale operata dallaImpresa [OSCURATO:SOCIETA]. e alla prescrizione del credito,esaminavano le domande della predetta società, dirette “nellasostanza” ad “accertare, oltre alla corretta esecuzione delle opere ela loro conformità a quanto commissionato, che quanto ricevuto dallaMerloni, anche a seguito dell’ingiunzione provvisoriamente esecutiva,costituiva il saldo dell’intero dovuto”, ritenendo condivisibili gli esiti acui era giunta la c.t.u. espletata nel corso del procedimento interpartes avanti il Tribunale di Treviso, vale a dire che l’ammontarecomplessivo delle opere realizzate dalla [OSCURATO:SOCIETA] era paria € 155.815,33 iva esclusa (pari a € 167.646,86 iva compresa), onde- detratti i pagamenti pacificamente effettuati dalla Merloni per €188.033,46 - ha determinato in € 20.386,60 l’importo pagato ineccesso.Gli arbitri hanno poi disatteso le contestazioni mosse dalla società alleconclusioni dell’esperto dell’ufficio circa l’assenza di responsabilitàdell’impresa per il lamentato ritardo.Gli arbitri hanno poi statuito l’obbligo restitutorio da parte dell’impresaMoro della somma eccedente quella riconosciuta come dovuta rispettoa quanto versato dalla Merloni.Avverso tale lodo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione ex art.827 c.p.c. sulla base di quattordici motivi, chiedendo l’accoglimentodelle domande.Numero registro generale 17507/2025Numero sezionale 2383/2026Numero di raccolta generale 20038/2026Data pubblicazione 15/06/2026Con provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte territoriale ha rigettatol’impugnativa del lodo, osservando che: quanto alle denunce –contenute in vari motivi – inerenti alla “contraddittorietà del lodo” odella sua motivazione e alle correlative domande di nullità, lo sviluppomotivazionale era del tutto idoneo a evidenziare l’iter logico e giuridicoseguito per pervenire alla decisione; non era contestato che l’impresaavesse riassunto il processo entro tre mesi dalla comunicazionedell’ordinanza con la quale la Cassazione aveva confermato lacompetenza degli arbitri; era infondata l’eccezione di nullità dell’attodi riassunzione del giudizio, in quanto a seguito dell’atto di impulsorappresentato dal ricorso agli arbitri da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], siera instaurato un procedimento arbitrale con notificazione alla Merlonidel ricorso iniziale e del conseguente provvedimento di fissazionedella prima udienza di convocazione delle parti, notificazioneeffettuata prima del decorso del termine di tre mesi dall’ordinanzadella Cassazione; la circostanza che la notificazione sia provenutadall’organismo arbitrale anziché dalla parte – circostanza sulla qualepure insiste l’impugnante – non valeva a rendere inesistente quellanotificazione e a escludere l’effetto della avvenuta costituzione di unvalido rapporto processuale, la cui eventuale irregolarità risulterebbein ogni caso sanata dalla avvenuta costituzione in giudizio; la clausolacompromissoria devolveva alla cognizione arbitrale “qualunquecontroversia derivante dal presente contratto dovesse esserepromossa dall’appaltatore nei confronti della committente …”(contratto 2-3-2007, clausola n. 14), mentre la pronuncia in ordinealla restituzione della prestazione prevista dal contratto d’appaltoindebitamente versata rientrava nell’ampia formula sopratestualmente riportata, con conseguente infondatezza delladenunciata violazione dell’art. 829, co. 1, n. 4; nessun contrasto eraNumero registro generale 17507/2025Numero sezionale 2383/2026Numero di raccolta generale 20038/2026Data pubblicazione 15/06/2026riscontrabile tra la sentenza della Corte d’appello nel giudizio diopposizione al decreto ingiuntivo e il lodo, in quanto il giudice disecondo grado si era limitata ad accogliere l’eccezione di arbitrato; laCorte d’appello, declinando la propria competenza, ha adottato lestatuizioni conseguenti a tale dichiarazione di incompetenza, ossia larevoca del decreto ingiuntivo e la restituzione di quanto pagato inesecuzione di esso; era infondata l’eccezione di novità della domandatrattandosi della medesima lite oggetto dei procedimenti di meritoavanti il giudice ordinario.[OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione, avverso il suddetto lodo, consei motivi, illustrati da memoria. L’Impresa f.lli [OSCURATO:SOCIETA] resiste concontroricorso, illustrata da memoria.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia il lodo per violazione e falsa applicazionedell’art. 132, 2° co., n. 4 cpc, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 cpc,nella parte in cui la Corte territoriale si è limitata in più punti a fareriferimento al lodo impugnato (con motivazione per relationem)arbitri.Inoltre, la ricorrente, premesso che in sede arbitrale il 14.2.22l’Impresa f.lli [OSCURATO:SOCIETA] aveva depositato alla CCIAA di Treviso l’atto inriassunzione arbitrale, assume che: quest’ultimo atto non era statonotificato (né personalmente alla Merloni, né ai suoi procuratori); lariassunzione era comunque tardiva poiché il termine trimestrale discadenza decorreva dalla comunicazione della sentenza della Corted’appello e non dal suo passaggio in giudicato per effetto dellapronuncia confermativa della Cassazione.Il secondo motivo denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma,nn. 4 e 5 cpc, la nullità della sentenza impugnata per violazione e/oNumero registro generale 17507/2025Numero sezionale 2383/2026Numero di raccolta generale 20038/2026Data pubblicazione 15/06/2026falsa applicazione degli artt. 101 e 160 cpc e dell’art. 111 Cost., inquanto per effetto dell’omessa notifica dell’atto in riassunzione laCorte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dellariassunzione e la inidoneità dell’atto in riassunzione a produrre effettiprocessuali e sostanziali corrispondenti a quelli di una domandagiudiziale, lamentando altresì l’omesso l’esame di un fatto decisivoper il giudizio oggetto di discussione tra le parti.Il terzo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3e 4 cpc, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 170 cpc e125 disp. att. cpc, sostenendosi la nullità della sentenza della Corteterritoriale per non aver dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio acausa dell’omessa notifica dell’atto in riassunzione.Il quarto motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione, ex art.360, n. 3, c.p.c., degli artt. 50, 136, 170, 307, cpc e 125 disp. att.cpc, in relazione all’art. 156 c.p.c., nonché ex art. 360, primo comma,n. 4 cpc, per nullità della sentenza impugnata per inosservanza deldovere di terzietà e d’imparzialità del giudice ex art. 111 comma 2Cost, lamentandosi la nullità della sentenza per non aver dichiarato latardività e inesistenza della riassunzione ed aver invece dichiarato lasanatoria del vizio della notifica.Il quinto motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione, ex art.360, n. 3, c.p.c., degli artt. 50, 170, 307, cpc, e 125 disp. att. cpc,nonché ex art. 360 primo comma, n. 4 cpc, per aver la Corte d’appelloritenuto che l’art. 50 cpc facesse decorrere il termine trimestrale perla riassunzione dal passaggio in giudicato della medesima sentenzaimpugnata-per effetto della pronuncia confermativa della Corte diCassazione- anziché dalla comunicazione della sentenza di secondogrado del 11.9.20 che aveva dichiarato l'incompetenza (termineNumero registro generale 17507/2025Numero sezionale 2383/2026Numero di raccolta generale 20038/2026Data pubblicazione 15/06/2026decorso dalla Pec dell’11.9.20 con cui la cancelleria aveva comunicatotale sentenza, scaduto l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]).Il sesto motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360n. 3 c.p.c., degli artt. 2943, comma 3, e 2945, comma 2, cc e degliartt. 50, 170, 307 e 819-ter 2 c., cpc e 125 disp. att. cpc, nonché exart. 360, primo comma, n. 4 cpc, per aver la Corte d’appello omessodi dichiarare l’intervenuta prescrizione di ogni diritto dell’Impresa f.lliMoro srl, in quanto la tardività della riassunzione precludeva laconservazione degli effetti sostanziali/processuali della domandaproposta nel 2008 al giudice ordinario con il ricorso monitorio.Al riguardo, la ricorrente assume che, essendo stata la notifica del21.11.2008 l’unico atto interruttivo del credito fatto valere (senza chead essa seguisse nessun altro atto interruttivo), la prescrizionedecennale di ogni domanda e credito dell’istante si era perfezionatain data 21.11.2018, cioè ben 3 anni e mezzo prima della tardivariassunzione in sede arbitrale, cioè più di due anni prima che la stessasocietà creditrice depositasse l’atto 14.2.22 in riassunzione arbitrale.I vari motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi,riguardanti in sostanza le medesime questioni, sono infondati.Il thema decidendum, desumibile dal nucleo dei vari motivi, consistenello stabilire: se, anzitutto, la riassunzione del giudizio innanzi alcollegio arbitrale sia avvenuta tempestivamente, ex art. 50 cpc, e sedi conseguenza, la riassunzione sia avvenuta regolarmente,la data d’udienza (cioè se tale modalità possa essere ritenuta- comeaffermato nel lodo con motivazione condivisa dalla Corte territoriale-equipollente alla notificazione del ricorso in riassunzione); se, in casod’invalidità della modalità della riassunzione, la costituzione dellaMeloni possa aver sanato il vizio della mancata notificazione.Numero registro generale 17507/2025Numero sezionale 2383/2026Numero di raccolta generale 20038/2026Data pubblicazione 15/06/2026Al riguardo, va osservato che il termine per la riassunzione dellacausa decorre, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., dalla data di comunicazionedella sentenza che abbia dichiarato l'incompetenza ovvero, inmancanza, da quella della sua notificazione, a nulla rilevando che ilgiudice, con statuizione da considerare "tamquam non esset", lo abbiafissato con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza, laquale costituisce un atto interno alla cancelleria, di cui la parte nonha notizia (Cass., n. 12313/2019; n. 4805/1996); e ciò all'evidentescopo di garantire che il termine di riassunzione sia effettivamente adisposizione della parte per il compimento dell'atto, giacché lapubblicazione della sentenza è atto interno alla cancelleria, di cui laparte non ha notizia; che diversamente, nel caso in cui la parte abbiariassunto la causa entro il termine di tre mesi dalla data dipubblicazione della sentenza declinatoria della competenza, non v'èpiù ragione di accertare la data della comunicazione, posto che lacomunicazione presuppone la pubblicazione della sentenza.Ora, nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto tempestiva lariassunzione in quanto avvenuta entro il termine di tre mesi dallacomunicazione del provvedimento della Cassazione (che avevaconfermato la sentenza della Corte d’appello declinatoria dellacompetenza del giudice ordinario).Invero, parte ricorrente assume che il termine in questione decorressedalla comunicazione della sentenza della Corte territoriale del 2020;tale asserzione non può essere condivisa alla luce della sentenza n.22002/2012 della Corte di Cassazione: l'art. 819-ter comma secondo,cod. proc. civ., laddove afferma che "nei rapporti tra arbitrato eprocesso" non si applica l'art. 50 cod. proc. civ., riguarda solo il casoin cui siano gli arbitri ad escludere la loro competenza ed a riconoscerequella del giudice ordinario. Allorquando, invece, sia il giudice togatoNumero registro generale 17507/2025Numero sezionale 2383/2026Numero di raccolta generale 20038/2026Data pubblicazione 15/06/2026a dichiarare la propria incompetenza a beneficio di quella degli arbitri,oppure sia la Corte di cassazione, adita con riferimento ad unapronuncia affermativa della competenza del giudice ordinario, adichiarare la competenza degli arbitri oppure a rigettare, per ragionidi rito o di merito, l'istanza di regolamento contro una pronunciadeclinatoria, è possibile la riassunzione dinanzi agli arbitri nel terminefissato o, in mancanza, in quello previsto dall'art. 50 cod. proc. civ.,con salvezza dell'effetto interruttivo cd. istantaneo della prescrizioneai sensi dell'art. 2943 comma 3, cod. civ., e di quello permanente, dicui all'art. 2945, comma 2, dello stesso codice.Nella fattispecie, il provvedimento della Cassazione non contempla untermine per la riassunzione, mentre l’art. 50 cpc va interpretato nelsenso citato (il predetto termine di tre mesi decorre dallacomunicazione dell’ordinanza della cassazione che ha deciso sulregolamento di competenza proposto riguardo alla sentenzadeclinatoria della competenza).Quanto all’asserita inesistenza della notificazione del ricorso perriassunzione, deve condividersi il giudizio d’infondatezza svolto dallaCorte d’Appello.Dagli atti processuali e dalla pronuncia impugnata emergeincontestatamente che la notificazione dell’atto di riassunzione erastata effettuata a cura del presidente del Collegio arbitrale entro iltermine previsto dall’art. 50 c.p.c. a seguito dell’attivazione effettivadel procedimento arbitrale per effetto dell’atto di impulso di una delleparti ed al provvedimento di nomina degli arbitri. Tutte queste attivitàsi sono svolte nel rispetto dei termini, con la piena attuazione delcontraddittorio. La notificazione dell’atto di riassunzione non dallaparte non ha, in conclusione, determinato alcun vulnus all’eserciziodel pieno diritto di difesa.Numero registro generale 17507/2025Numero sezionale 2383/2026Numero di raccolta generale 20038/2026Data pubblicazione 15/06/2026Al riguardo, deve rammentarsi che l'inesistenza della notificazione èconfigurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli attiprocessuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanzamateriale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essereun'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a renderericonoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ognialtra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria dellanullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svoltada un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilitàgiuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenereesistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna,intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esitipositivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali,cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita),restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituitopuramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare lanotificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva,omessa (Cass., n. 26511/2022).In tema di notificazione, perché la notifica possa ritenersi esistente ènecessario che la stessa acceda all'atto che si intende notificare,afferendo le ipotesi di nullità alle modalità con le quali viene portatoa compimento il procedimento notificatorio, ad irregolarità dellostesso e alla sua inidoneità ad assicurare l'avvenuta comunicazionedell'atto che tuttavia ne deve costituire l'oggetto (Cass., n.30044/2022; n. 31085/2022; n. 30082/2023).Ne consegue che il vizio di nullità della notificazione del ricorso perriassunzione è stato sanato dalla costituzione della Merloni, sebbenequest’ultima ella abbia sollevato l’eccezione.Numero registro generale 17507/2025Numero sezionale 2383/2026Numero di raccolta generale 20038/2026Data pubblicazione 15/06/2026Infine, è parimenti infondata la doglianza, di cui al primo motivo, dellacontraddittorietà della motivazione, in riferimento all’apparenza dimotivazione, sia perché il vizio invocato non è applicabile rationetemporis, sia perché la motivazione della Corte d’appello è chiara suipunti oggetto dei vari motivi del ricorso.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento,in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio cheliquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di leggeAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dellostesso articolo 13, ove dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data28 maggio 2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]