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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 25179/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11119-2021 proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 11119 sez.

M2 -ud. 01-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA], assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Errico, intraprendeva una controversia previdenziale dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], venendo ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale all’esito del giudizio con provvedimento dell’1 agosto 2017 rigettava la richiesta diliquidazione dei compensi avanzata dal difensore, rilevando l’incompatibilità tra la permanenza del beneficio del patrocinio a spese dello Stato e la richiesta di distrazione avanzata dal difensore ex art. 93 c.p.c. nella causa di merito.

Avverso il provvedimento proponevano opposizione il Torrese e l’avv.

D’Errico, ed il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza dell’8 marzo 2021 rigettava il ricorso.

Infatti, sosteneva il Tribunale che in base ad una recente decisione della Corte di Cassazione (Cass. n. 5232/2018) la richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato implica una rinunzia anche al beneficio stesso, ritenendo di dover aderire a tale soluzione.

Per la cassazione di tale ordinanza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e d’[OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo, illustrato da memorie.

Ric. 2021 n. 11119 sez.

M2 -ud. 01-07-2022 -3- Il Ministero della Giustizia ha resistito ai soli fini dell’eventuale discussione orale.

Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 83 del DPR n. 115/2002 nonché dell’art. 93 c.p.c., e degli artt. 3 e 24 Cost., non potendosi, come invece ha ritenuto di fare il provvedimento impugnato, sostenere che la richiesta di distrazione produca i suoi effetti anche sulla precedente ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Si richiama il diverso orientamento rispetto a quello espresso da Cass. n. 5232/2018, al quale ha invece aderito il Tribunale, che ritiene che la detta richiesta di distrazione non incida sull’ammissione al patrocinio, anche in ragione delle ipotesi di tassatività di revoca.

Preliminarmente deve essere affermata la legittimazione a proporre ricorso in capo al solo [OSCURATO:PERSONA], e ciò in quanto, ancorché il provvedimento opposto abbia altresì negato la liquidazione del compenso, la ratio che giustifica la decisione è il venir meno dell’ammissione al beneficio, rispetto alla quale è legittimato a dolersi il solo soggetto beneficiario, e non anche il difensore (cfr. Cass. n. 21997/2018, secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, lalegittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza diammissione e quello direvoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il Ric. 2021 n. 11119 sez.

M2 -ud. 01-07-2022 -4- menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante; Cass. n. 16424/2020).

Il motivo è fondato ritenendo il Collegio di dover dare seguito a quanto di recente affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Cass.

S.U. n. 8561/2021), che ha negato che la richiesta di distrazione avanzata dal difensore possa determinare una rinuncia, ancorché implicita, al benefico de quo.

In accoglimento del motivo l’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata.

Il giudice di rinvio che si designa nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, e cassa l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11119-2021 proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 11119 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA], assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Errico, intraprendeva una controversia previdenziale dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], venendo ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale all’esito del giudizio con provvedimento dell’1 agosto 2017 rigettava la richiesta diliquidazione dei compensi avanzata dal difensore, rilevando l’incompatibilità tra la permanenza del beneficio del patrocinio a spese dello Stato e la richiesta di distrazione avanzata dal difensore ex art. 93 c.p.c. nella causa di merito. Avverso il provvedimento proponevano opposizione il Torrese e l’avv. D’Errico, ed il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza dell’8 marzo 2021 rigettava il ricorso. Infatti, sosteneva il Tribunale che in base ad una recente decisione della Corte di Cassazione (Cass. n. 5232/2018) la richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato implica una rinunzia anche al beneficio stesso, ritenendo di dover aderire a tale soluzione. Per la cassazione di tale ordinanza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e d’[OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo, illustrato da memorie. Ric. 2021 n. 11119 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -3- Il Ministero della Giustizia ha resistito ai soli fini dell’eventuale discussione orale. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 83 del DPR n. 115/2002 nonché dell’art. 93 c.p.c., e degli artt. 3 e 24 Cost., non potendosi, come invece ha ritenuto di fare il provvedimento impugnato, sostenere che la richiesta di distrazione produca i suoi effetti anche sulla precedente ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Si richiama il diverso orientamento rispetto a quello espresso da Cass. n. 5232/2018, al quale ha invece aderito il Tribunale, che ritiene che la detta richiesta di distrazione non incida sull’ammissione al patrocinio, anche in ragione delle ipotesi di tassatività di revoca. Preliminarmente deve essere affermata la legittimazione a proporre ricorso in capo al solo [OSCURATO:PERSONA], e ciò in quanto, ancorché il provvedimento opposto abbia altresì negato la liquidazione del compenso, la ratio che giustifica la decisione è il venir meno dell’ammissione al beneficio, rispetto alla quale è legittimato a dolersi il solo soggetto beneficiario, e non anche il difensore (cfr. Cass. n. 21997/2018, secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, lalegittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza diammissione e quello direvoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il Ric. 2021 n. 11119 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -4- menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante; Cass. n. 16424/2020). Il motivo è fondato ritenendo il Collegio di dover dare seguito a quanto di recente affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Cass. S.U. n. 8561/2021), che ha negato che la richiesta di distrazione avanzata dal difensore possa determinare una rinuncia, ancorché implicita, al benefico de quo. In accoglimento del motivo l’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata. Il giudice di rinvio che si designa nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, e cassa l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizion
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