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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2024

Cassazione n. 07162/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 marzo 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cassino del 12 luglio 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa ciascuno in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, commi 1 e 3, 625 n. 2 e 5 cod. pen. (capo A); 110, 337 cod. pen. (capo B); 110, 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 5-bis) cod. pen. (capo C).

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione dell'art. 62-bis cod. pen., per mancato riconoscimento in loro favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.

Deve essere osservato, infatti, come il giudice di merito, diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti, abbia provveduto a riconoscere in loro favore le circostanze attenuanti generiche.

Ne consegue, in maniera evidente, la manifesta infondatezza delle doglianze eccepite.

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 novembre 2024 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 marzo 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cassino del 12 luglio 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa ciascuno in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, commi 1 e 3, 625 n. 2 e 5 cod. pen. (capo A); 110, 337 cod. pen. (capo B); 110, 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 5-bis) cod. pen. (capo C). Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione dell'art. 62-bis cod. pen., per mancato riconoscimento in loro favore delle circostanze attenuanti generiche. 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come il giudice di merito, diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti, abbia provveduto a riconoscere in loro favore le circostanze attenuanti generiche. Ne consegue, in maniera evidente, la manifesta infondatezza delle doglianze eccepite. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 novembre 2024 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 07162/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris