CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 43897/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Ancona del 18/05/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 648 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo quattro motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per omesso rispetto dei termini a comparire per l'imputato con il decreto di citazione a giudizio in appello; la citazione dell'imputato è avvenuta ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in data 24/11/2020 per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; la difesa aveva tempestivamente rilevato e comunicato il mancato rispetto del termine di legge con pec del 01/12/2020; l'eccezione sollevata dalla difesa non veniva in alcun modo presa in considerazione dalla Corte di appello. 2.2. Con il secondo e terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 648, comma secondo, cod. pen. e conseguente mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen., nonché contraddittorietà della motivazione; la valutazione della particolare tenuità del fatto emerge senza alcun dubbio dal computo della pena; è un elemento che assume carattere oggettivo e non è stato in alcun modo preso in considerazione dal giudice di appello, che anzi ne ha escluso la portata con motivazione ampiamente contraddittoria. 2.3. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta illogicità e contraddittorietà della motivazione nell'aver escluso la riqualificazione del fatto in furto semplice; le dichiarazioni rese dall'imputato al momento della perquisizione sono state ampiamente sottovalutate in modo illogico e contraddittorio dalla Corte; la tempistica, le date della commissione del furto e della perquisizione evidenziano l'immediatezza e la vicinanza tra il fatto sottrattivo e la disponibilità in capo al ricorrente dei beni, sul punto di fatto la Corte non motiva, se non in modo apparente. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e determina l'assorbimento degli altri motivi proposti. 1.1. Dalla consultazione degli atti, allegati al ricorso e presenti al fascicolo, emerge come effettivamente la difesa in data 01/12/2020, in pendenza della disciplina emergenziale conseguente alla situazione pandemica da Covid-19, caratterizzata dalla trattazione scritta del procedimento, avesse inviato presso l'indirizzo dedicato le conclusioni per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nell'ambito delle quali, in via preliminare, aveva rilevato la tardività della notifica all'imputato del decreto di citazione, eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in data 24/11/2020 a mezzo pec presso il difensore e rassegnava quindi le proprie conclusioni volte ad ottenere la riqualificazione del fatto contestato in furto. Nello stesso contesto formulava anche istanza di liquidazione quale difensore di imputato ammesso al Patrocino a carico dello Stato. 2. Nell'ambito della motivazione di appello non è stata all'evidenza considerata l'eccezione preliminare sollevata tempestivamente dalla difesa e, certamente, portata a conoscenza della Corte di appello per essere stata la stessa inoltrata, con le conclusioni della difesa, all'indirizzo dedicato come riscontrabile anche sulla base delle allegazioni difensive in questa sede. Che poi l'eccezione fosse stata tempestivamente proposta in relazione ad atto portato a conoscenza della Corte di appello emerge, senza alcun dubbio, anche dalla circostanza che nell'ambito del medesimo invio a mezzo pec era compresa anche l'istanza di liquidazione inoltrata dal difensore in relazione alla posizione del proprio assistito, ammesso al Patrocinio a carico dello Stato. La liquidazione veniva effettivamente posta in essere, a riprova della ricezione dell'atto e delle conclusioni ed eccezioni all'interno dello stesso tempestivamente sollevate, tenuto conto del regime di trattazione scritta vigente, in considerazione della data di fissazione dell'udienza, in epoca di emergenza pandemica da Covid-19. 3. La decisione deve essere quindi annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia