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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24820/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 22 ottobre 2021 del Tribunale di Verona che, quale giudice dell'esecuzione,, per quello che qui interessa, ha rigettato l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di bancarotta fraudolenta, ai sensi degli artt. 216 e 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, commesso il 21 febbraio 2003 in Lucca, giudicato dal Tribunale di Lucca con sentenza del 29 settembre 2020, definitiva il 12 febbraio 2011; 2) al reato di bancarotta fraudolenta, ai sensi degli artt. 216 e 223 legge fall., commesso il 3 agosto 2007 in Verona, giudicato dal Tribunale di Verona con sentenza dell'8 aprile 2014, definitiva il 17 novembre 2020.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81, secondo comma, cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente omesso di considerare che le due condotte, oltre ad essere state realizzate nel medesimo luogo, erano state commesse a breve distanza di tempo tra loro, a nulla rilevando in questa sede che i rispettivi provvedimenti con i quali i giudici avevano dichiarato il fallimento delle due società erano stati resi a distanza di tempo.

Secondo il ricorrente, quindi, vi erano tutti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, costituendo circostanza del tutto secondaria che la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione non fosse stata dedotta nei giudizi di cognizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova evidenziare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure.

In forza di quanto sopra, il ricorso non può essere accolto in sede di legittimità, perché si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi argomentativi, e ciò a fronte di una puntuale esposizione degli elementi in fatto e in diritto fondanti il provvedimento di rigetto, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si confronta.

Secondo il giudice dell'esecuzione, infatti, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che i reati erano stati commessi a una distanza di tempo tale da non poter affermare che Allai, al momento della commissione della prima azione delinquenziale, avesse già preventivato di commettere anche l'altro reato oggetto dell'istanza.

Secondo il giudice dell'esecuzione, inoltre, le modalità esecul:ive delle condotte erano state differenti tra loro, posto che le singole condotte erano state realizzate in un diverso contesto societario e in luoghi differenti.

A fronte di tale specifica motivazione, il ricorrente si limita a evidenziare che le date delle due dichiarazioni di fallimento non potevano coincidere con il momento consumativo dei reati, senza però fornire elementi comprovanti la sussistenza del medesimo disegno criminoso, non bastando a tal fine elencare le date in cui Allai era stato amministratore delle due società.

In tema di esecuzione, invece, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451).

Il giudice dell'esecuzione, per di più, ha evidenziato in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 23652 del 04/04/2014, Marino, Rv. 260088) che la mancata prospettazione dell'unitarietà del disegno criminoso nella prima sede processuale utile costituiva un apprezzabile "indice negativo" della sua esistenza.Il Tribunale, quindi, ha fornito una decisione logica e coerente ed ha evidenziato in modo ineccepibile che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.

La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle vo spese processuali e nrrnfirat della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 22 ottobre 2021 del Tribunale di Verona che, quale giudice dell'esecuzione,, per quello che qui interessa, ha rigettato l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di bancarotta fraudolenta, ai sensi degli artt. 216 e 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, commesso il 21 febbraio 2003 in Lucca, giudicato dal Tribunale di Lucca con sentenza del 29 settembre 2020, definitiva il 12 febbraio 2011; 2) al reato di bancarotta fraudolenta, ai sensi degli artt. 216 e 223 legge fall., commesso il 3 agosto 2007 in Verona, giudicato dal Tribunale di Verona con sentenza dell'8 aprile 2014, definitiva il 17 novembre 2020. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81, secondo comma, cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente omesso di considerare che le due condotte, oltre ad essere state realizzate nel medesimo luogo, erano state commesse a breve distanza di tempo tra loro, a nulla rilevando in questa sede che i rispettivi provvedimenti con i quali i giudici avevano dichiarato il fallimento delle due società erano stati resi a distanza di tempo. Secondo il ricorrente, quindi, vi erano tutti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, costituendo circostanza del tutto secondaria che la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione non fosse stata dedotta nei giudizi di cognizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova evidenziare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. In forza di quanto sopra, il ricorso non può essere accolto in sede di legittimità, perché si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi argomentativi, e ciò a fronte di una puntuale esposizione degli elementi in fatto e in diritto fondanti il provvedimento di rigetto, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si confronta. Secondo il giudice dell'esecuzione, infatti, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che i reati erano stati commessi a una distanza di tempo tale da non poter affermare che Allai, al momento della commissione della prima azione delinquenziale, avesse già preventivato di commettere anche l'altro reato oggetto dell'istanza. Secondo il giudice dell'esecuzione, inoltre, le modalità esecul:ive delle condotte erano state differenti tra loro, posto che le singole condotte erano state realizzate in un diverso contesto societario e in luoghi differenti. A fronte di tale specifica motivazione, il ricorrente si limita a evidenziare che le date delle due dichiarazioni di fallimento non potevano coincidere con il momento consumativo dei reati, senza però fornire elementi comprovanti la sussistenza del medesimo disegno criminoso, non bastando a tal fine elencare le date in cui Allai era stato amministratore delle due società. In tema di esecuzione, invece, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451). Il giudice dell'esecuzione, per di più, ha evidenziato in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 23652 del 04/04/2014, Marino, Rv. 260088) che la mancata prospettazione dell'unitarietà del disegno criminoso nella prima sede processuale utile costituiva un apprezzabile "indice negativo" della sua esistenza.Il Tribunale, quindi, ha fornito una decisione logica e coerente ed ha evidenziato in modo ineccepibile che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle vo spese processuali e nrrnfirat della
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