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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 gennaio 2024

Cassazione n. 09220/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Depositata in Cancelleria [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO

1. Con sentenza n. 13 resa alla udienza camerale del 14/11/2023, dep. 2/01/2024 (ricorso n. 26898/2023 r.g.), la Terza sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribu- nale del riesame di Salerno impugnata da [OSCURATO:PERSONA].

2. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Presidente titolare di questa sezione, rilevata la presenza di un errore materiale nel dispositivo trascritto nel ruolo dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (nel dispositivo il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ed al pagamento della somma di 3000 euro alla Cassa am- mende, laddove, diversamente, essendo il ricorso inammissibile per rinuncia de- terminata da sopravvenuta carenza di interesse, il Collegio aveva deciso di non fare applicazione dell'art. 616, cod. proc.pen.), ha disposto che fosse dato corso alla correzione dell'errore materiale predetto, con fissazione dell'udienza camerale non partecipata, ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., con modalità "de plano".

3. Ritenuto di dover disporre la correzione dell'errore materiale nei termini sopraindicati, atteso che, in tema di provvedimenti camerali emessi dalla Corte di Cassazione, deve essere esperita la procedura di correzione degli errori materiali per rimediare alla difformità del dispositivo riportato nel provvedimento depositato da quello immediatamente compilato a margine del ruolo d'udienza e sottoscritto dal Presidente.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo tra- scritto sul ruolo dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sul ricorso n. 26898/2023 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che lo stesso deve essere letto ed inteso solo come "dichiara inammissibile il ricorso", espungendo la frase "e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende".

Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così deciso, il 26 genna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Depositata in Cancelleria [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO 1. Con sentenza n. 13 resa alla udienza camerale del 14/11/2023, dep. 2/01/2024 (ricorso n. 26898/2023 r.g.), la Terza sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribu- nale del riesame di Salerno impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Presidente titolare di questa sezione, rilevata la presenza di un errore materiale nel dispositivo trascritto nel ruolo dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (nel dispositivo il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ed al pagamento della somma di 3000 euro alla Cassa am- mende, laddove, diversamente, essendo il ricorso inammissibile per rinuncia de- terminata da sopravvenuta carenza di interesse, il Collegio aveva deciso di non fare applicazione dell'art. 616, cod. proc.pen.), ha disposto che fosse dato corso alla correzione dell'errore materiale predetto, con fissazione dell'udienza camerale non partecipata, ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., con modalità "de plano". 3. Ritenuto di dover disporre la correzione dell'errore materiale nei termini sopraindicati, atteso che, in tema di provvedimenti camerali emessi dalla Corte di Cassazione, deve essere esperita la procedura di correzione degli errori materiali per rimediare alla difformità del dispositivo riportato nel provvedimento depositato da quello immediatamente compilato a margine del ruolo d'udienza e sottoscritto dal Presidente. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo tra- scritto sul ruolo dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sul ricorso n. 26898/2023 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che lo stesso deve essere letto ed inteso solo come "dichiara inammissibile il ricorso", espungendo la frase "e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso, il 26 genna
Sentenza Cassazione n. 09220/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris